TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300369
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 00369/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio City Center, Condominio Parking Business Center, Quadrifoglio S.r.l., Cassa Rurale Renon Società Cooperativa, Südtirol Bank S.p.a., Delmo S.p.a., St. Thomas S.a.s. di LG TH & C., Immobiliare Adige S.r.l., KNN S.a.s. di TI HI & C., Consulta S.a.s. di ND RI & C., Kieferorthopädiche Fachpraxis Dott. Moser Lorenz & Dott.ssa Schneider Ute Moser, Studio Odontoiatrico Dott. Nikolaus Spinell e Dott. Thomas Spinell, Elektro Rottensteiner S.r.l., BeroFin S.r.l., Philtec S.r.l. e Diocesi Bolzano-Bressanone, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;



contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca RI Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;



nei confronti

Waltherpark S.p.a., non costituita in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 518 del 10.10.2022, avente per oggetto “ Disciplina della zona a traffico limitato ” (doc. 1 dei ricorrenti);

- dell'ordinanza permanente del Sindaco del Comune di Bolzano n. 709/2022 del 21.10.2022, avente ad oggetto: “ Revoca delle ordinanze n. 7432 del 6.3.1975, n. 237/2015 dell'8.4.2015, n. 439/2025 del 12.10.2015 e n. 432/2019 del 24.6.2019 e nuova regolamentazione della sosta e della viabilità nonché criteri generali per il rilascio di permessi di transito e sosta alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) ” (doc. 2 dei ricorrenti);

- dei non conosciuti pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 185 della L.R. n. 2/2018;

- della non conosciuta nota dell'Ufficio Mobilità dell'11.10.2022;

- del non conosciuto parere della Polizia Municipale;

- nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 6.6.2023:

per il risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza degli atti impugnati nel presente procedimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi i difensori delle parti, come riportato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti – e fra essi anche il Condominio City Center e il Condominio Parking Business Center per le parti comuni degli immobili interessati - predicandosi “ proprietari, conduttori o comunque titolari o utilizzatori di diverse unità immobiliari lungo la via Alto Adige (uffici, studi, negozi, posti auto, ecc.) ” a Bolzano, comprese nelle pp.ed. 1185, 1186 e 1158 C.C. Bolzano, chiedono l’annullamento, previa la loro sospensione cautelare, (i) della deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 518 del 10.10.2022, nella parte in cui estende la zona a traffico limitato (ZTL) del centro di Bolzano a tutta la via Alto Adige e ne disciplina il traffico, nonché (ii) della conseguente ordinanza sindacale n. 709/2022 del 21.10.2022, nella parte in cui regolamenta la sosta e la viabilità sulla nominata arteria e detta i criteri generali per il rilascio di permessi di transito e di sosta (docc. 1 e 2 dei ricorrenti).

2. Essi si dolgono del fatto che a partire dall’1.2.2023, a causa della limitazione della circolazione su tutta via Alto Adige ai soli veicoli autorizzati, introdotta dai provvedimenti impugnati, sarebbe compromesso il libero accesso veicolare ai loro garage, causando il forte deprezzamento degli immobili di cui sono proprietari o detentori ad altro titolo, con riflessi pregiudizievoli anche sulle attività economiche in essi svolte.

3. I ricorrenti ripercorrono nel dettaglio la complessa vicenda negoziale che all’inizio degli anni 2000, su iniziativa e impulso del Comune, dopo la bonifica dell’area dell’ex officina comunale del gas, aveva portato, nel quadro delle previsioni urbanistiche del piano d’attuazione approvato per la zona, alla realizzazione, sul lato sinistro di via Alto Adige, di tre piani interrati di garage, poi conferiti nel supercondominio Parking Business Center, posti a servizio dei nuovi edifici C, D ed E, a quell’epoca, rispettivamente, di proprietà della CCIAA, dell’IPES e del Comune, con la costituzione di una servitù di passaggio a favore della Diocesi per raggiungere gli attigui garage di pertinenza del vicino Centro Pastorale. Il Comune ha, in seguito, ceduto a terzi i propri immobili nella zona con anche i posti auto.

Le autorimesse interrate, per un numero complessivo di posti auto – a detta dei ricorrenti – pari a 641, di cui 436 del Condominio Parking Business Center e 205 della diocesi, erano, e sono tutt’oggi, accessibili attraverso una rampa che s’innesta, appunto, su via Alto Adige.

4. Va detto che nel corso del tempo il Comune ha adottato diversi atti di pianificazione strategica della mobilità, oltre che un piano di riqualificazione urbanistica, i quali, tra gli obiettivi da raggiungere nel medio termine, contemplano l’estensione della zona a traffico limitato, storicamente già inclusiva del lato nord di via Alto Adige, anche alla parte restante della via come anche ad altre strade, con l’intento di sostenere la circolazione pedonale, supportata dalla mobilità pubblica a ridotto impatto ambientale, al dichiarato fine di dare respiro alla città per tutelarne il clima e, con esso, la salute umana, aumentarne la vivibilità e la sicurezza e renderla più attraente per abitanti e visitatori.

Si tratta, in particolare, dell’” aggiornamento del Piano Urbano del Traffico - 2007 ”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13/2008, dell’“ aggiornamento del Piano Urbano del Traffico - 2014 ”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3/2014, del recente piano di riqualificazione urbanistica, noto come “ PRU di via Alto Adige ”, annesso all’Accordo di programma stipulato ai sensi dell’art. 55- quinuquies della L.P. n. 13/1997 e dell’art. 65 del D.P.Reg 3L/2005 e approvato con le delibere del Consiglio comunale n. 28/2016 e della Giunta provinciale n. 435/2016 in variante al PUC, il quale prevede anch’esso, nel “ Piano della Viabilità ” e nel “ Progetto infrastrutture ”, la destinazione di via Alto Adige a strada “ a traffico limitato ”, accessibile in base alla disciplina ZTL, e, infine, del “ Piano Urbano della Mobilità sostenibile ” (PUMS), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18/2022 (docc. 4, 5, 6 e 7 del Comune).

5. Occorre precisare che la riqualificazione urbana prevista dal “ PRU di via Alto Adige ” si accompagna alla previsione di un tunnel sotto la via Alto Adige per l’accesso alle autorimesse interrate del nuovo complesso edilizio che ospita il nuovo centro commerciale Waltherpark e al parcheggio pubblico sotto Piazza Walther.

Proprio in relazione ai lavori per la realizzazione del tunnel in questione, il Comune di Bolzano, in due diverse occasioni (si vedano in proposito le note dd. 10.1.2019 e 13.2.2021 – docc. 19 e 21 dei ricorrenti), ha chiesto al Condominio Parking Business Center (il c.d. supercondominio che raggruppa i piani interrati delle p.ed. 1186, 1158, 1187 e 1185), se esso, rispettivamente i suoi condomini, intendessero allacciarsi, a proprie spese, al futuro tunnel interrato sotto via Alto Adige.

Precisava l’Amministrazione, in quell’occasione, che, qualora il Condominio Parking Business Center avesse inteso non allacciarsi, per il momento, alla nuova infrastruttura viaria sotterranea, sarebbe rimasta comunque impregiudicata la possibilità di farlo in futuro, e avvisava il Condominio e i condomini interessati, che, una volta terminata la realizzazione del tunnel sotto la via Alto Adige, si sarebbero trovati “ in una zona a traffico limitato come previsto dall’art. 11.5 dell’Accordo di Programma ”, sicché l’accesso veicolare sarebbe avvenuto “ per i proprietari di garage ” con le modalità previste “ per questa tipologia di zona”.

6. Il Condominio Parking Business Center ha riscontrato le note comunali dichiarando di non essere interessato ad allacciarsi al tunnel in costruzione. Si riservava, tuttavia, la facoltà di farlo in futuro e rivendicava per i propri condomini, i loro inquilini, dipendenti e clienti il diritto di accedere liberamente ai propri garage interrati da via Alto Adige, tramite la rampa esistente, come avvenuto fino a quel momento (docc. 20 e 22 dei ricorrenti).

Già in precedenza, la CCIAA di Bolzano e il Condominio City Center, entrambi serviti dall’autorimessa interrata costituita nel Condominio Parking Business Center, avevano manifestato al Comune di Bolzano la propria contrarietà a vedersi imposto l’allacciamento al tunnel sotto la via Alto Adige (docc. 16, 17 e 18 dei ricorrenti).

7. È, dunque, nel contesto dell’estensione della ZTL a tutta via Alto Adige e ad altri tratti del centro, contemplata negli atti pianificatori sopra richiamati, che si innestano, dandovi concreta attuazione, la delibera giuntale e l’ordinanza sindacale qui impugnate, volte a ridefinire “ la Zona a Traffico Limitato del centro di Bolzano ”, comprendendovi – per quanto qui interessa – anche la parte restante via Alto Adige, prima esclusa, e a dettare la relativa disciplina di circolazione e sosta, limitate ai soli veicoli autorizzati, dotati dei permessi temporanei o di lungo periodo ivi descritti e regolamentati.

8. I ricorrenti, ritenendosi lesi dalle limitazioni alla circolazione introdotte dall’estensione del regime di ZTL anche al tratto di via Alto Adige che fino a quel momento ne era rimasto escluso, aggrediscono la delibera giuntale e l’ordinanza sindacale appena richiamate e, sul presupposto che il PUT, il PUMS e il PRU contengano dei meri accenni alle future

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