TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300897
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 00897/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2023, proposto da
A Q, D I s.r.l.s, rappresentati e difesi dagli avvocati E N, L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lindita dell’avv. Tushaj in Savigliano, via Trento 48;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, Prefettura di Cuneo - Sportello Unico Immigrazione di Cuneo, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
a) Provvedimento P-CN/L/Q/2022/100314 emesso dalla Prefettura di Cuneo, Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo, adottato in data 20 gennaio 2023, notificato al Sig. QEMEQI in data 7 marzo 2023 ed al Sig. DUSHKU il 25 gennaio 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato avanzata ai sensi dell'art. 24, comma 10, D. Lgs. 286/1998 e D.P.C.M. 21/12/2021;
b) Nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. A Q, unitamente al suo datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata negata la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Ha dedotto di aver lavorato per gli ultimi 6 mesi del 2021 presso una azienda agricola presentando, nel gennaio 2022, la domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presso la ditta D I s.r.l.s.;ottenuto il prescritto nulla osta veniva regolarmente assunto.
Convocati presso la competente Prefettura nel settembre 2022 i ricorrenti presentavano la documentazione richiesta in originale, in particolare quella attestante la capacità economica dell’impresa;veniva successivamente comunicato preavviso di rigetto motivato in ragione della circostanza che la ditta che si era impegnata all’assunzione era di recente costituzione e, pertanto, non era in condizioni di dimostrare una sufficiente solidità economica nonchè per la circostanza che il lavoro per il quale si chiedeva la conversione non rientrava nei settori di cui all’art. 24 co. 1 del d.lgs. n. 286/98.
Seguivano partecipazione procedimentale e rigetto definitivo, che si appuntava sull’assenza di capacità economica dell’impresa, tenuto altresì conto della restante forza lavoro assunta.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione degli artt. 24 del d.lgs. n. 286/1998, 30 bis d.p.r. n. 394/1999, 42 e 44 d.l. n. 73/2022, 1, 3, 21 bis della l. n. 241/90, del principio di legalità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost, 11 delle preleggi e del principio di irretroattività dell’atto amministrativo, violazione del principio di affidamento nei rapporti tra PA e privati;il diniego espresso non terrebbe conto del primo parere favorevole e sarebbe comunque privo dei presupposti di legge;
2) violazione degli artt. 3 a 10 bis della l. n. 241/90;illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, travisamento difetto di istruttoria, insufficiente e contraddittoria motivazione: violazione dell’art. 2 l. n. 241/90 e 22 d.lgs. n. 286/98, violazione del termine di conclusione del procedimento;la motivazione del diniego ha opposto alle osservazioni formulate in sede procedimentale argomenti di stile, senza affrontarli concretamente;tra le altre circostanze rileva che il diniego sia stato espresso a distanza di molto tempo e quando per altro era agevolmente verificabile che il ricorrente era regolarmente assunto e lavorante presso la ditta che aveva chiesto la conversione del titolo di soggiorno;
3) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90;eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti in fatto, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2021;al momento di formalizzazione del rigetto dell’istanza l’amministrazione si è limitata a valutare le prospettive economiche aziendali dell’anno 2021, trascurando che, a quel momento, era agevolmente verificabile l’anno 2022 per il quale la ditta ha dichiarato un reddito pari ad € 57.893,00 ;la medesima impresa, nell’anno in questione, ha avuto un volume d’affari superiore ai 600.000 euro, conseguito un significativo utile civilistico e, come attestato dal DURC, regolarmente assolto ai propri obblighi contributivi.
Si è costituita l’amministrazione con difese di mero stile.
Con ordinanza n. 149/2023 l’istanza di misure cautelari è stata accolta ai fini di un riesame.
Nel silenzio dell’amministrazione, all’udienza dell8.11.2023 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Si prende atto della circostanza che l’amministrazione ha ignorato l’invito al riesame disposto da questo TAR.
Nel merito le valutazioni già espresse in sede cautelare si ritiene debbano trovare conferma.
Il diniego è stato, in definitiva, espresso in ragione di una presunta non sufficiente forza economica del datore di lavoro a sostenere l’assunzione del lavoratore.
Il provvedimento finale supera infatti l’erroneo richiamo contenuto nel preavviso di motivi di rigetto all’art. 24 co. 1 del d.lgs. n. 286/98 che, se limita i settori per i quali è ab origine possibile assumere per lavoro stagionale, non limita a quei soli settori gli ambiti in cui è poi consentita la conversione di detto lavoro stagionale ormai regolarmente svoltosi in lavoro ordinario, purché siano rispettati criteri e parametri dettati dal cosiddetto decreto-flussi i quali, nel caso di specie, non si è mai messo in discussione che fossero stati violati.
Residua quindi la problematica della capacità economica del datore di lavoro che, per altro, tenuto conto del lungo tempo trascorso per la definizione dell’istanza, dei discordanti pareri espressi dalle stesse amministrazioni coinvolte (veniva infatti, nel luglio 2022, emesso nulla osta da parte della Questura di Cuneo) non poteva prescindere dai dati di fatto nelle more emersi.
Ora assunto che l’unico dato effettivamente posto a fondamento del rigetto risulta essere la capacità economica del datore di lavoro, pare evidente lo scollamento di un giudizio sostanzialmente prognostico formulato a distanza di circa un anno dall’istanza ed ignorando dati non teorici bensì reali e verificabili quali bilanci, fatturato e utile nelle more realizzati, oltre che la regolarità contributiva dell’impresa attestata dal DURC. Né d’altro canto, nell’astratta motivazione dell’atto, è dato minimamente comprendere quali altri lavoratori in forze la ditta non sarebbe in grado di pagare regolarmente in un contesto in cui, appunto, i DURC sono regolari e il signor Q vanta un regolare contratto con buste paga e nessuna problematica.
Ne consegue che il diniego risulta fondato su valutazioni astratte ed avulse dalla concretezza dei fatti evincibili dai documenti in atti e deve, per tale ragione, essere annullato.
La rivalutazione non potrà non tenere conto della realtà nel frattempo cristallizzatasi, anche perché la lunghezza dei tempi procedimentali non può andare a danno del lavoratore là dove il lavoro effettivamente risulti regolarmente svolto venendosi altrimenti a formare dinieghi in sterile contrapposizione con la realtà economica che finiscono per non presidiare alcun reale interesse pubblico.
Le spese seguono la soccombenza.