TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-10-06, n. 202212686
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 12686/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2022, proposto da Commerciale Sicula S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
RICORSO con azione avverso il silenzio inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.) per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione resistente sull’istanza di parere inoltrata dalla ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 15.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale e di Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente – che è società che opera nel settore della locazione e pulizia e spurgo di bagni mobili ecologici – ha agito avverso il (ritenuto) silenzio inadempimento del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Economia Circolare, rispetto alla richiesta di parere alla medesima inviata in data 15.02.2022.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto che a seguito dell’aggiornamento normativo (di cui al D.L. 31.05.2021 N. 77, conv. con modifiche dalla Legge 29.07.2021 N. 108) con cui veniva sostituito il comma 5 dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006 (in materia di Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), è sorta una questione interpretativa rispetto alla individuazione dei soggetti qualificabili come “produttori” dei rifiuti di cui si occupa la ricorrente.
Di conseguenza, la ricorrente ha innanzitutto richiesto un parere al proprio legale e anche al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (che non lo ha reso, affermando di non averne la competenza), ha poi gravato dinanzi a questo Tribunale la Deliberazione n. 14 del 21.12.2021 del medesimo Comitato con cui è stato approvato il modello unico di trasporto dei rifiuti (ricorso r.g. 4211/2022), ed ha infine, altresì, inoltrato una richiesta alla Direzione Generale Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica in data 15.02.2022, affinché fornisse “ un’interpretazione conforme alla normativa vigente ” della novità normativa di cui si è detto, oltre a dei chiarimenti in merito alla deliberazione del Comitato sopra richiamata (di cui nella richiesta di parere la ricorrente ha illustrato le criticità).
Non avendo ricevuto risposta, nonostante l’invio di due solleciti, la ricorrente si è rivolta al Tribunale con il presente ricorso, denunciando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione per la violazione dell’articolo 35, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 e ss.mm.ii., l’inosservanza dell’obbligo di provvedere nei termini, la violazione dell’art. 2 L. 241/1990 e ss.mm.ii.;la Società ha dunque richiesto di condannare il Ministero convenuto a provvedere sulla sua istanza e a versare l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.
Il Ministero della Transizione Ecologica e il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali si sono costituiti in resistenza in data 29.04.2022;con memoria versata in atti il 16.06.2022 il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex 117 c.p.a..
Con memoria del 24.06.2022 la ricorrente ha insistito nelle difese.
Alla camera di consiglio del 5.07.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come correttamente eccepito dal Ministero resistente, il ricorso avverso il (ritenuto) silenzio inadempimento dell’Amministrazione è, nella fattispecie, inammissibile, non sussistendo in capo al medesimo Ministero alcun obbligo di provvedere sulla istanza della ricorrente, avente ad oggetto una richiesta di parere concernente l’interpretazione di una normativa.
E’ noto, infatti, che l’azione ex art. 117 c.p.a. può essere esperita – in linea con il disposto normativo dell’art. 31 c.p.a. – soltanto allorquando ricorra “ l’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” in relazione alla pretesa del privato interessato.
Tale obbligo non sussiste nella fattispecie, posto che al Ministero della Transizione Ecologica non sono attribuite competenze consultive nei riguardi dei privati per l’interpretazione conforme delle norme (né, tantomeno, per l’accertamento di eventuali vizi delle deliberazioni del Comitato pure convenuto).
Né rileva (perlomeno, non in punto di ammissibilità del ricorso) la circostanza, di mero fatto, evidenziata dalla ricorrente, che in passato il Ministero abbia ritenuto di fornire dei chiarimenti sulla stessa materia;analogamente, non è pertinente il richiamo alle competenze del Ministero in tema di “ gestione integrata del ciclo dei rifiuti;pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti (…)”, posto che non deve confondersi la competenza di un’Amministrazione sotto il profilo contenutistico con il potere/dovere (nella specie, insussistente) di provvedere alla cura della stessa con determinate forme provvedimentali.
Di conseguenza, pur a fronte delle comprensibili esigenze di interpretazione conforme espresse dalla ricorrente (che, d’altro canto, sul punto ha già esperito un ricorso giurisdizionale), l’omissione dell’adozione del parere richiesto da parte del Ministero convenuto non assume il valore di silenzio inadempimento o rifiuto e l’azione amministrativa non può, pertanto, essere compulsata con il rito qui esperito.
L’azione disciplinata dall’art. 117 c.p.a., infatti, ha lo scopo di attribuire al privato un potere strumentale, di natura procedimentale, volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, l. n. 241/1990, sicché tale strumento processuale non può essere considerato compatibile con ogni pretesa avanzata dal privato che solo apparentemente – come è nella specie – abbia ad oggetto una situazione di inerzia (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/05/2022, n.5394).
Per quanto detto, il ricorso è inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.