TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-07-17, n. 201500686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-07-17, n. 201500686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500686
Data del deposito : 17 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00476/2012 REG.RIC.

N. 00686/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2012 REG.RIC.

N. 00477/2012 REG.RIC.

N. 00021/2015 REG.RIC.

N. 00022/2015 REG.RIC.

N. 00023/2015 REG.RIC.

N. 00124/2015 REG.RIC.

N. 00126/2015 REG.RIC.

N. 00152/2015 REG.RIC.

N. 00260/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2012, proposto da:
Fallimento società Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L A, C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Società Porto di Imperia Spa, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. L A, G A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica,21/18-20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Società Imperia Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. L A, G A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 477 del 2012, proposto da:
Acquamare s.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica,21/18-20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Porto Imperia s.p.a., non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 21 del 2015, proposto da:
Societa' Immobiliare Chiusanico s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. G A, A R, L A, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di


Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Società Acquamare S.r.l.,
Società Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto d'Imperia S.p.A., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. G A, L A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 22 del 2015, proposto da:
Ebertor Commercial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenige Ltd, Trakovora Trading Ltd, Veterline Ltd in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. G A, A R, G S S, L A, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Societa' Acquamare S.r.l.,
Società Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto d'Imperia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. L A, G A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 23 del 2015, proposto da:
Graham Corrett, rappresentato e difeso dagli avv. G S S, G A, A R, L A, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Societa' Acquamare S.r.l.,
Societa' Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto di Imperia S.P.A, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. A R, G A, L A, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 124 del 2015, proposto da:
Porto di Imperia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. L A, G A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;



sul ricorso numero di registro generale 126 del 2015, proposto da:
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A M, C M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. L M, E T P, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;



sul ricorso numero di registro generale 152 del 2015, proposto da:
Acquamare s.r.l. in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Torri, Sandro Campilongo, Filippo Degni, Aristide Police, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, Via Roma 4/3;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;
Porto di Imperia S.p.A.;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A M, C M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;

nei confronti di

Go Imperia S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Imperia Sviluppo S.r.l.,
Immobiliare Chiusanico S.p.A.;



sul ricorso numero di registro generale 260 del 2015, proposto da:
Dianovacanze Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L A, G A, A R, con domicilio eletto presso L A in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E T P, L M, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la segreteria Tar Liguria;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C M, A M, con domicilio eletto presso L B in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Porto di Imperia S.p.A.,
Acquamare S.r.l.,
Imperia Sviluppo S.r.l.;

per l'annullamento

quanto ai ricorsi nn. 476 e 477 del 2012:

del provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 di rigetto istanza di proroga dei termini di realizzazione delle opere di cui alla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306

della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 12 - 13 aprile 2012 che ha disposto l’avvio della verifica dei presupposti per la decadenza dalla concessione demaniale marittima

quanto ai ricorsi nn. 21, 22, 23, 124 e 260 del 2015:

della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306

della concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l. ..

quanto al ricorso n. 126 del 2015:

della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

quanto al ricorso n. 152 del 2015:

della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306;

della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 15 luglio 2014 n. 65;

della deliberazione della giunta municipale di Imperia 5 settembre 2014;

della concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Comune di Imperia e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto D'Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto D'Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto di Imperia S.P.A e di Comune di Imperia e di Go Imperia Srl e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A. (Non Notificato) e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso (iscritto al n. 476/12 di R.G. ) notificato il 15 maggio 2012 al Comune di Imperia e depositato il successivo 24 maggio 2012 la società Porto di Imperia s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 di cui in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori di cui alla concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 .

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) tempestività della richiesta di proroga;

2) violazione dell’art. 2719 c.c.;

3) violazione dell’art. 1.1. 1.1. bis e 2 l. 241/90;

4) violazione delle norme relative alla notificazione per posta;

5) diritto alla proroga in quanto la proroga avrebbe dovuto essere concessa per tutto il periodo necessario all’amministrazione ad esitare il procedimento di variante.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

Con ordinanza 14.6.2012 n.205 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Con ricorso (iscritto al n. 477/12 di R.G.) notificato il 11 maggio 2012 al Comune di Imperia e depositato il 24 maggio 2012 la società Acquamare s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori di cui alla concessione 28 dicembre 2006 n. 2306, deducendo motivi simili a quelli dedotti dalla società Porto di Imperia s.p.a..

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata

Con ordinanza 7 giugno 2013 i due ricorsi sono stati riuniti e sono stati disposti incombenti istruttori.

Successivamente la società Porto di Imperia s.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Imperia 20 maggio 2014 n. 14.

Si è costituito, pertanto, in giudizio il fallimento della società Porto di Imperia s.p.a.

E’ , dipoi, intervenuta in giudizio la società Sviluppo Imperia s.r.l.

La declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia s.p.a. è stata annullata con sentenza della Corte d’appello di Genova 22 gennaio 2015 n. 6.

Si è nuovamente costituita in giudizio la società Porto di Imperia s.p.a.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 i ricorsi sono passati in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 21/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Immobiliare Chiusanico s.p.a., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;

2) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;

3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;

4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett. d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione, avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;

5) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1, 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7, r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal momento dell’ammissione a concordato preventivo la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre, relativamente all’anno 2014, al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;

6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;

7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c. nav., violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a., avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;

8) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia s.r.l..

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 la ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti:

1) violazione dell’art. 47 cod. nav., eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;

2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod nav., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente, nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione, era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;

3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c. nav., violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società Porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:

1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;

2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;

3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;

4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;

5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto, pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere, non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.

Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 22/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. e depositato il successivo 14 gennaio 2015 le società Ebertor Commercial ltd, Metalesta ltd, Rumenige ltd, Trakovora trading ltd, Veterline ltd hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

Avverso il provvedimento impugnato le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;

2) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;

3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;

4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;

5) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. D) c.nav., violazione degli artt. 44, comma 1, 52, comma 1 e 2, e 161 , comma 7, r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, dal momento dell’ammissione a concordato preventivo, la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre, relativamente all’anno 2014, al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;

6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto, prima di pronunciare la decadenza, non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;

7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a. avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;

8) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione non facendo riferimento all’art. 47 c.nav. escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 le ricorrenti deducevano i seguenti motivi aggiunti:

1) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;

2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;

3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 le ricorrenti impugnavano, con motivi aggiunti, anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:

1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;

2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;

3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;

4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;

5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.

Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 23/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. e depositato il successivo 14 gennaio 2015 il sig. C G ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;

2) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;

3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;

4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;

5) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7 r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1, d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, dal momento dell’ammissione a concordato preventivo, la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre relativamente all’anno 2014 al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;

6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;

7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a., avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;

8) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia s.r.l..

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 il ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti:

1) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;

2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente, nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione, era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;

3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 il ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:

1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;

2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;

3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;

4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;

5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto, pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere, non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.

Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.

Con atto depositato in data 25 maggio 2015 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso a spese compensate.

Con atto depositato in data 28 maggio 2015 il Comune di Imperia accettava la compensazione delle spese.

Con successivo atto depositato in data 11 giugno 2015 i difensori del ricorrente dismettevano il mandato.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 124/15 di R.G.) notificato il 16 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Porto di Imperia s.p.a., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;

2) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;

3) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;

4) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;

5) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;

6) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7 r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal momento dell’ammissione a concordato preventivo la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre relativamente all’anno 2014 al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;

7) violazione dell’art. 26, comma 2 del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;

8) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a,. avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;

9) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.

Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:

1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;

2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;

3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione on impone la costituzione di deposito cauzionale;

4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;

5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.

Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 126/15 di R.G.) notificato il 12 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. il Fallimento Porto di Imperia s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 47 lett. F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, inidoneità del fallimento a comportare la decadenza dalla concessione, in quanto, da un lato, la sentenza di fallimento sarebbe stata annullata, mentre, dall’altro lato, il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;

2) violazione dell’art. 47 lett. A), B), D), F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, violazione art. 26, comma 2 d.p.r. 328/1952, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, in quanto anche le ulteriori ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno della pronuncia di decadenza (iscrizione dell’ipoteca su beni demaniali, mancato pagamento del canone e mancata ultimazione dei lavori nei termini) sarebbero insussistenti;

3) illegittimità costituzionale dell’art. 47 cod nav. per contrasto con l’art. 3 Costituzione nella parte in cui non prevede una indennizzo per il concessionario, ovvero la valutazione della responsabilità del concessionario, ovvero, ancora non istituisce una proporzione tra la sanzione e la condotta antigiuridica cui la stessa e collegata;

4) contrarietà dell’art. 47 c.nav. al trattato UE per violazione dei principi di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con ricorso (iscritto al n. 152/15 di R.G.) notificato il 26 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Acquamare s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306 della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 15 luglio 2014 n. 65. la deliberazione della giunta municipale di Imperia 5 settembre 2014;
la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l..

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 104 l.f., eccesso di potere per travisamento irragionevolezza e illogicità, difetto di proporzionalità e manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 47, comma, 1 lett. d) cod navigazione, violazione dell’art. 51 l.f.;

2) violazione dell’art. 9, comma 2 della concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 e dell’art. 41 c.nav, violazione dell’art. 47, comma 1 lett. b) e f) c.nav., eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità;

3) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. a) c.nav, violazione dell’art.

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