TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-11, n. 202103068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-11, n. 202103068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103068
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 03068/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01116/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2019, proposto da
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

del provvedimento n. 339834/2019 in data 14 giugno 2019 del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Ufficio Personale e Affari Generali;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, oltre interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha formalmente impugnato il provvedimento n. 339834/2019 in data 14 giugno 2019 del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Ufficio Personale e Affari Generali, chiedendo la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, oltre interessi legali.

Occorre precisare quanto segue: a) a seguito della soppressione della Tenenza di Priolo-Melilli, presso la quale il ricorrente prestava servizio, l’odierno interessato è stato trasferito in una sede ubicata in un Comune diverso e a una distanza maggiore di 10 chilometri rispetto alla originaria sede di servizio; b) egli ritiene, pertanto, di avere diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della citata legge n. 86/2001; c) il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha, invece, interpretato la locuzione “sede di servizio limitrofa” contenuta nella legge indicata come “ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle sedi” (di provenienza e di destinazione), ritenendo pertanto che il beneficio in questione non dovesse essere corrisposto.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001 dispone che l’indennità di cui al primo comma, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni; b) al riguardo il legislatore non ha specificato univocamente il significato della locuzione “sede di servizio limitrofa’’; c) deve ritenersi che la norma prescinda dalla relazione territoriale con il Comune limitrofo, né peraltro può adottarsi come discrimine per la percezione del trattamento indennitario il rigido criterio della distanza chilometrica; d) come chiarito con nota n. 0113610/14/62 in data 17 aprile 2014 del Comando Generale - VI Reparto Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Trattamento Economico, per “sede di servizio limitrofa” - diversa da quella di cui al primo comma della disposizione - deve intendersi l’ambito territoriale di servizio (cioè la

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