TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202406650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202406650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406650
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 06650/2024 REG.PROV.COLL.

N. 17009/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17009 del 2023, proposto dalla società-OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS- S.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

CO S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;Istituto Nazionale di Statistica (TA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- Spa, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato via pec in pari data, di esclusione della TÀ-OMISSIS- srl (-OMISSIS- s.r.l.) di CO s.p.a. a firma dell’Amministratore delegato -OMISSIS-avente ad oggetto “ Appalto specifico per l'affidamento dei servizi di recapito e corriere per TA nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi postali, consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (-OMISSIS-) – Lotto 3. Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ”;

- del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di aggiudicazione definitiva di CO s.p.a. a firma del-OMISSIS- Dott. -OMISSIS-avente ad oggetto “ Appalto specifico per l’affidamento di servizi di recapito e corriere per ST – -OMISSIS- – lotto 3 – Comunicazione Aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ” alla TÀ -OMISSIS-;

- del provvedimento di comunicazione di escussione della cauzione provvisoria (numero -OMISSIS- di importo pari a € 40.708,14) a danno della TÀ-OMISSIS- srl (-OMISSIS- s.r.l.) datata 12.12.2023;

- del provvedimento di segnalazione della TÀ-OMISSIS- srl (-OMISSIS- s.r.l.) all’ANAC-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- della stipula dell’eventuale contratto con la TÀ -OMISSIS-;

- e per la declaratoria della legittimità dell’aggiudicazione definitiva alla TÀ-OMISSIS- srl (-OMISSIS- s.r.l.) dell’appalto specifico per l’affidamento di servizi di recapito e corriere per ST – -OMISSIS- – lotto 3 – avvenuta con provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO Spa e di TA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto specifico indetto da CO s.p.a. (nel prosieguo anche “CO”), per conto di ST, per l’affidamento dei servizi di recapito e corriere, -OMISSIS-, lotto 3.

2. All’esito della gara, la ricorrente è risultata aggiudicataria del lotto 3 in forza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-.

3. Successivamente, nell’ambito dei controlli volti a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, con pec del 11/10/2023 (nota prot. -OMISSIS-), richiedeva chiarimenti alla ricorrente in merito ad alcune irregolarità fiscali riscontrate alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

4. Con nota di riscontro del 17.10.2023, l’odierna ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti e allegato la relativa documentazione. In particolare, la ricorrente ha esposto quanto segue:

a) in relazione all’atto n.-OMISSIS- (anno d’imposta 2013), avente ad oggetto un importo di euro 9.869,85, la ricorrente ha presentato un’istanza di rateizzo con protocollo n. -OMISSIS-. Successivamente, con riferimento a tale cartella, la ricorrente avrebbe altresì richiesto, in data 2 marzo 2023, l’adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) mediante il sistema telematico predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; in particolare il commercialista della ricorrente avrebbe richiesto il prospetto informativo relativo alla rottamazione delle cartelle. Nei primi giorni di marzo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha trasmesso il prospetto richiesto contenente anche la cartella n.-OMISSIS-. L’importo da pagare in definizione agevolata risultante da tale prospetto, relativo alla cartella n.-OMISSIS-, ammontava ad euro 0,00. A tal punto, in attesa della notifica della comunicazione attestante l’azzeramento dell’importo dovuto in base alla cartella in questione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetteva alla ricorrente (in data 3 ottobre 2023) un’intimazione di pagamento di euro 10.549,38. Conseguentemente la ricorrente, al fine di ovviare a qualsivoglia problematica e nel silenzio della normativa in un periodo particolare (stante la diffusione del COVID -19 e la sospensione del pagamento di tutte le cartelle esattoriali fino al mese di settembre 2023) presentava dapprima un’istanza di dilazione della cartella (così come consentito da pag. 4 della stessa) e poco dopo eseguiva il pagamento dell’intero importo di euro 10.549,38 in data 10.10.2023;

b) in relazione all’atto n.-OMISSIS- (anno d’imposta 2014), avente ad oggetto un importo di euro 1.459,35 più euro 66,26, la ricorrente ha presentato un’istanza di rateizzo con identificativo n. -OMISSIS- (protocollo n.-OMISSIS-). Dopo aver effettuato i primi pagamenti, la ricorrente ha inoltre richiesto l’adesione alla c.d. rottamazione quater sempre tramite il sistema telematico predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; in particolare il commercialista della ricorrente richiedeva, dunque, il prospetto informativo (contenente l’atto n.-OMISSIS-) relativo alla rottamazione delle cartelle. Il prospetto veniva trasmesso nel mese di marzo 2023 ed attestava l’azzeramento dell’importo dovuto in definizione agevolata. Successivamente, al fine di evitare problematiche, la ricorrente provvedeva ad effettuare la richiesta di dilazione e, poco dopo, ad eseguire il pagamento dell’importo richiesto;

c) in relazione all’atto numero-OMISSIS-(anno d’imposta 2020) e all’atto numero -OMISSIS- (anno d’imposta 2019) di importi rispettivamente pari ad euro 209,05 ed euro 212,65, essi si riferiscono all’imposta di registro del contratto di locazione dell’immobile sito in -OMISSIS- (-OMISSIS-) alla -OMISSIS- (immobile condotto in locazione dalla ricorrente negli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021). Espone la ricorrente che l’imposta in esame graverebbe esclusivamente sul locatore e, per mero errore e consuetudine di legge, è stata considerata dall’ente competente solidalmente esigibile nei confronti di entrambe le parti del contratto di locazione;

d) in relazione all’atto numero-OMISSIS- (anno d’imposta 2018), avente ad oggetto un importo pari ad euro 635,78, tale somma sarebbe stata completamente sgravata, come da documentazione allegata al ricorso;

e) in relazione all’atto numero-OMISSIS- (anno d’imposta 2014), avente ad oggetto un importo pari ad euro 4,30, tale somma è stata calcolata successivamente alla richiesta di rateizzo della cartella esattoriale, nonché al successivo completo pagamento della stessa;

f) in relazione all’importo di euro 35,36 (Liquidazione di imposte indirette), la ricorrente nega di aver mai visto notificarsi alcuna cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando dunque la sussistenza di qualsiasi debito fiscale.

5. Alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente in relazione alla prima cartella di pagamento (n.-OMISSIS-), CO invitava la ricorrente a dimostrare l’effettiva adesione alla procedura di definizione agevolata della cartella in questione e, nello specifico, a chiarire se la domanda di definizione agevolata fosse stata presentata in data anteriore rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta (22 giugno 2023).

6. In riscontro a quest’ulteriore richiesta di chiarimenti, in data 25 ottobre 2023 la ricorrente trasmetteva a CO la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata risalente al 2 marzo 2023 (sempre con riguardo alla cartella di pagamento n.-OMISSIS-), nella quale era fissato al 31 luglio 2023 il termine di scadenza per il pagamento in unica soluzione delle somme dovute.

7. Ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla cartella di pagamento n.-OMISSIS-, CO invitava l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Caserta) a fornire alcuni riscontri documentali sulla cartella di pagamento n.-OMISSIS- e sul relativo procedimento di definizione agevolata.

8. In data 10 novembre 2023, pertanto, l’Agenzia delle Entrate inoltrava a CO la nota dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ove si dava atto “ che alla data del 03/10/2023 la cartella n°-OMISSIS- 000 presentava un debito residuo, al lordo di oneri accessori, pari a € 10.549,38 ” e che “ la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 02/03/2023, prodotta dalla società in seno alle proprie controdeduzioni alla CO (cfr. Alleg. CONSIP_PROT_-OMISSIS-All 3), presenta difformità rispetto alla copia presente negli archivi informatici dello scrivente Agente della Riscossione ”, in quanto “ dal raffronto degli esemplari (quello esibito dal contribuente e quello presente negli archivi informatici ADER), risulta sia stato modificato il numero di

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