TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-15, n. 202216879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-15, n. 202216879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216879
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 16879/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10639/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10639 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dalla PA sull’istanza di cittadinanza iure sanguinis ;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che con ricorso notificato il 21.09.2022 e depositato il 22.09.2022 il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis presentata “ in data 01.10.2017 e ricevuto il 09.10.2017 dal Consolato Generale d’ Italia -OMISSIS-con avviso di ricevimento AR -OMISSIS-ed acquisita con N. -OMISSIS-per il richiedente -OMISSIS- e la figlia minore -OMISSIS- ”;

- che con l’odierno gravame ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine di conclusione del procedimento a norma dell’art. 2 della legge n. 241/1990;

- che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile;

- che alla camera di consiglio del 9 dicembre 2022, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, il ricorso è passato in decisione;

Considerato:

- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;

- che, infatti, la norma processuale che disciplina il rito speciale sul silenzio non pone la giurisdizione del giudice amministrativo, ma la presuppone: il consolidato orientamento giurisprudenziale ha invero evidenziato, a più riprese, che con la procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall'ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;
ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 11/05/2021, n.3696);

- che, in particolare, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 le ipotesi di acquisto iure sanguinis in virtù della nascita da cittadini italiani non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;

- che il ricorso oggetto del presente scrutinio attiene, per l'appunto, al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 L. n. 91/1992, sicché la situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio assume la consistenza del diritto soggettivo;

Ritenuto in conclusione:

- che secondo l'ordinario criterio di riparto la domanda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.(vedi, tra tante, di recente, TAR Lazio, sez. I ter, n. 3810/2020, nel senso che “la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di una questione riguardante la spettanza della cittadinanza italiana per nascita (o iure sanguinis), in relazione alla quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo;
onde la situazione del cittadino che ricorre avverso il diniego del relativo riconoscimento assume il carattere di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
”, nonché i precedenti n esso richiamati: sentenze n. 4316/2008, n. 6449/2009, n. 6108/2012;
n. 9853/2017;
Cons. Stato, sez. IV, n. 4748/2005, sez. VI, n. 4334/2005);

- che le spese di lite, data la particolarità della questione, possono essere compensate.

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