TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2020
N. 12778/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07682/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7682 del 2011, proposto dalla società -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P G, A L, E S e I G M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Gianni Origoni Grippo &Partners in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;
contro
Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M B, A S e D A M Z, con domicilio digitale come da Registri PEC di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 2275/11 del 10.06.2011 avente ad oggetto irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa violazione del combinato disposto di cui all'art. 134 del d.lgs 209/2005 e all'art. art. 4 del Regolamento Isvap n. 4/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 2275/11 del 10 giugno 2011 (prot. n. 14.11.005775) con cui l’ISVAP (oggi IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), le ha ingiunto di pagare la somma di euro 71.269,00 quale sanzione relativa alla contestata violazione del combinato disposto di cui agli artt. 134 del D.lgs. n. 209/2005 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006 in relazione al rilascio di n. 19 errate attestazioni sullo stato del rischio, inviate al contraente e al broker il 17 luglio 2009, concernenti la polizza pluriveicolare stipulata dal contraente "-OMISSIS-" tramite il broker.
Ad avviso dell’istituto di vigilanza, infatti, il tempestivo invio degli attestati di rischio summenzionati equivarrebbe a mancato rilascio in quanto l’erroneità dei dati negli stessi riportati avrebbe comunque compromesso gli interessi pubblici sottesi alle disposizioni normative di cui agli artt. 134 d.lgs. 209/2005 (Cod. Ass.) e 4 Regolamento n. 4/2006, cit. che impongono la consegna di tali documenti in favore del contraente.
L'istituto ha, dunque, comminato a carico della società istante la sanzione prevista dall'art. 317, comma 2, Cod. Ass. ai sensi del quale “l'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento ".
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3 COD. ASS., DELL'ART. 24, COMMA 1, L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262, E DELL'ART. 24 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 5, COMMA 2 REGOLAMENTO ISVAP N. 1/2006”.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe affetto da un grave deficit motivazionale giacché l’Istituto di Vigilanza non avrebbe specificato la natura delle inesattezze che avrebbero inficiato gli attestati di rischio tempestivamente inviati al contraente e al broker il 17 luglio 2009 (scadenza polizza 30.09.2009), con conseguente menomazione del contraddittorio e, dunque, del diritto di difesa dell’ingiunto.
- “II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 134, COMMA 1 COD. ASS., DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO N. 4/2006 E DELL'ART. 317, COMMA 2 COD. ASS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 689/1981. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.
La condotta posta in essere dalla società ricorrente, consistente nel tempestivo invio al contraente, entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, di attestati di rischio erronei non integrerebbe l’elemento materiale della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 317 comma 2, Cod. Ass., consistente “ l'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio”.
L’ISVAP avrebbe, quindi, operato un’interpretazione analogica della fattispecie sanzionatoria summenzionata a carico della società istante, con conseguente violazione del principio di legalità.
- “III. IN SUBORDINE: SULLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 11 DELLA LEGGE N. 689/1981 E DELL'ART. 326 CO. 5 COD. ASS. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 5,