TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-01-21, n. 201100288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-01-21, n. 201100288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100288
Data del deposito : 21 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00502/1995 REG.RIC.

N. 00288/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00502/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria


Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 502 del 1995, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso S L Avv. in Reggio Calabria, via

XXI

Agosto, 146;

contro

Commissione Assegnazione Alloggi di Reggio Calabria, Comune di Villa San Giovanni;

nei confronti di

R A, rappresentato e difeso dall'avv. N M G, con domicilio eletto presso N M G Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano, 16 c/o Foti;

per l'annullamento

dell'esecuzione della graduatoria definitiva pubblicata il 28/2/95 per l'assegnazione di alloggi in locazione semplice costruiti nel Comune di Villa San Giovanni, bando di concorso integrativo del 28/3/1991, nella parte in cui ha previsto la collocazione del ricorrente al posto n. 103;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15 maggio 1995;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.


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