TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-06-30, n. 201105752

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2011-06-30, n. 201105752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201105752
Data del deposito : 30 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00943/2011 REG.RIC.

N. 05752/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00943/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2011, proposto da:
P P A, rappresentata e difesa dagli avv.ti G B e S S, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Cristoforo Colombo 348;

contro

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio eletto in Roma, via F.P. De Calboli 20, presso l’Avvocatura dell’Azienda;

per l'annullamento

del provvedimento implicito di rigetto ex art. 25 della legge n. 241 del 1990;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATER del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con ricorso notificato il 21 gennaio 2011 e depositato il successivo 3 febbraio, la ricorrente, impugna il silenzio serbato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma sulla propria istanza di accesso inviata in data 16 novembre 2011, volta ad ottenere visione del fascicolo personale relativo al procedimento di voltura dell’alloggio dalla stessa occupato.

Ritenuto, altresì, che l’istante riferisce che a seguito di separazione personale dal coniuge, originario intestatario dell’alloggio in argomento, veniva alla stessa assegnata la casa coniugale, sicché in data 5 gennaio 2009 chiedeva all’Amministrazione di procedere alla voltura del contratto relativo al suindicato immobile.

Ritenuto che l’istanza rimaneva inevasa, determinando la ricorrente ad inoltrare, in data 16 novembre 2011, la richiesta di accesso agli atti, rimasta anch’essa senza esito.

Ritenuto, infine, che si è costituita l’ATER, senza produrre atti difensivi.

Considerato che è indubbia l’esistenza di un interesse, personale e concreto, in capo alla ricorrente, legittimante la sua istanza di accesso, posto che appare effettiva ed attuale l’esigenza dell’interessata di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti per la stessa.

Considerato, pertanto, che da tale premessa, da tempo enunciata in giurisprudenza, discende, come corollario obbligato, che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto che richiede l’accesso va verificato dal giudice adito con riferimento alle finalità che a mezzo di esso egli dichiara di voler perseguire (Cons.Stato, Ap., 30 aprile 1999 n. 6;

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