TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-04-24, n. 201400288
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N. 00288/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2007, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C R, con domicilio eletto presso Filna Orlando Avv. in Potenza, via Mazzini, n.39;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, del Direttore della -OMISSIS- Divisione della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva presso il Ministero della Difesa, notificato in data -OMISSIS- di reiezione istanza di concessione equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 del D. Lgs. 30/6/03 n.196 comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette il ricorrente, militare di leva in congedo:
-di avere presentato istanza di riconoscimento dell’infermità “frattura branco ischio pubica destra” dipendente da causa di servizio;
-che con verbale n.-OMISSIS- la commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- riconosceva la predetta infermità contratta per causa di servizio e ascriveva la relativa menomazione dell’integrità fisica alla tabella “B” di cui alla legge n.648/50 ai fini della pensione privilegiata;
-che il parere espresso dalla C.M.O. di -OMISSIS- fu confermato anche dalla commissione medica di II^ istanza di Napoli che con determina n.250/72 giudicò l’infermità medesima dipendente da causa di servizio 3 ascrivibile alla tabella “B”;
-che quindi il Ministero, con decreto n.-OMISSIS-, gli concedeva l’indennità “una tantum” pari a due annualità.
Ciò premesso il ricorrente nel -OMISSIS- ha presentato una domanda di aggravamento della medesima infermità contratta in dipendenza del servizio militare per la quale, come si è detto, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 308/81 (che ha reso possibile l'estensione dell'istituto dell'equo indennizzo anche ai militari di leva, ai sensi dell’art.4) aveva beneficiato dell’indennità. Per questa ragione veniva sottoposto a nuovi accertamenti medico legali dalla C.M.O. di -OMISSIS- che, con verbale di visita medica mod. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, constatava l’intervenuto aggravamento a far data dall’-OMISSIS- con la diagnosi “esiti di frattura della branca ischio-pubica con coxartrosi” e iscrizione della menomazione dell’integrità fisica alla tabella “B” nella misura massima. Con istanza dell’-OMISSIS- dice il ricorrente di avere chiesto per la prima volta l’equo indennizzo. Con l’impugnato d.m. l’istanza veniva respinta e avverso lo stesso si deduce quanto segue:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 308/81 in relazione agli artt. 48 e 56 d.p.r. n.686/57.
Premesso che il riconoscimento della propria infermità dipendente da causa di servizio è intervenuto in data -OMISSIS-(prima dell’entrata in vigore della legge n.308/81) mentre l’intervenuto aggravamento è stato riconosciuto in epoca successiva, sostiene l’istante che sussiste il proprio diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo anche se limitatamente al maggior danno manifestatosi sotto il rigore della sopravvenuta legge. L’assunto dell’amministrazione secondo cui l’istanza di equo indennizzo sarebbe tardiva perché proposta oltre il termine quinquennale di cui all’art. 56 d.p.r. n.686/57 sarebbe illegittimo in quanto, secondo la giurisprudenza, detto termine riguarderebbe solo l’ipotesi di infermità per la quale sia stato già concesso l’equo indennizzo mentre non sarebbe applicabile in ipotesi, quale quella nella quale versa il ricorrente, di domanda avanzata per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge n.1094/70 che ha esteso l’equo indennizzo al personale militare.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2014 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il motivo dedotto in gravame, ad avviso del collegio, non appare fondato.
Deve premettersi che, con la decisione 32/1979, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel valutare l'estensione ai militari del beneficio dell'equo indennizzo, disciplinato dapprima con la L. n. 1094/70 e per i militari di leva con la citata legge n. 308/81, ha ritenuto equo considerare che, per le infermità ascritte a categoria in epoca anteriore al 1° gennaio 1979 e che successivamente si fossero aggravate, provocando una variazione di categoria, potesse essere concesso l'equo indennizzo, per differenza, solo nel caso in cui l'interessato avesse presentato domanda di aggravamento entro cinque anni dal 2.7.1981, momento di entrata in vigore della legge n. 308/81. Tale è stata appunto l’interpretazione seguita dall’Amministrazione nel caso di specie, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato che specifica come l’istanza del ricorrente sia stata presentata solo il -OMISSIS-. Il Ministero, dopo avere ricordato che la legge n.308/81, estensiva dell’equo indennizzo al personale militare di leva ed equiparati, ha efficacia dall’1/1/79 e può quindi applicarsi solo ai casi di infermità, ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio e che risultano stabilizzare e quindi valutate a categoria successivamente a tale data, nella motivazione richiama la citata pronuncia giurisprudenziale, che stabilisce che per le infermità ascritte a categoria in epoca anteriore all’1/1/79 e che successivamente si siano aggravate provocando una variazione della categoria di iscrizione, può essere concesso l’equo indennizzo - limitato alla differenza fra l’indennizzo liquidabile a seguito dell’aggravamento e quello che sarebbe spettato in base alla originaria dichiarazione di ascrivibilità, se all’epoca il beneficio fosse stato previsto dalla normativa vigente- solo nel caso che l’interessato abbia presentato domanda di aggravamento entro 5 anni dal 2/7/81, data di entrata in vigore della legge n.308/81.
Quanto al richiamo all'art. 56 (aggravamento sopravvenuto della menomazione) del D.P.R. 686/57 va detto che, nell’atto impugnato, l'Amministrazione non ha richiamato tale articolo, la cui “ratio” è quella di impedire che l'aggravamento di patologie manifestatosi anche in tempi lontani da quelli dell'originaria espressione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio -e rispetto al quale sia effettivamente difficile, se non impossibile, individuare il processo eziologico - sia addotto a fondamento di domande di risarcimento a titolo di equo indennizzo (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 09-03-2006, n. 2829).
Esso però, ad avviso del collegio, sarebbe applicabile alla presente fattispecie avuto riguardo al principio giurisprudenziale secondo cui nel sistema della legge 23 dicembre 1970 n. 1094, che ha esteso il beneficio dell'equo indennizzo di cui al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 al personale militare, con effetti dall'1 gennaio 1970, l'aggravamento della menomazione fisica, riconosciuta dipendente da causa di servizio anteriormente a tale data, non dà luogo alla concessione dell'equo indennizzo se si sia verificato e risulti accertato oltre il termine quinquennale decorrente dall'1 gennaio 1970 (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 802 del 21-12-1985;nonché Consiglio Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6954 che così recita: "ai fini della concessione dell'equo indennizzo per aggravamento, la relativa domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine quinquennale previsto dall'art. 56 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, termine che, nel caso delle infermità dei militari riconosciute in precedenza, si è fatto decorrere, con evidente "fictio iuris", dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 1094 del 1970 e dunque in concreto dal 27 gennaio 1971").
Di tal chè il ricorso deve essere rigettato. Le spese possono tuttavia rimanere compensate stante la sussistenza di giusti motivi al riguardo.