TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2013-09-19, n. 201300134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2013-09-19, n. 201300134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300134
Data del deposito : 19 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00201/2013 REG.RIC.

N. 00134/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00201/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A G T, Segretario Reg.Gen.Della Federaz.Italiana Medici Di Medic.Gen.Le (Fimmg) del Molise, rappresentati e difesi dall'avv. R C, con domicilio eletto presso Claudio Santoro in Campobasso, via Conte Rosso, N. 2;

contro

Regione Molise in Pers. del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
A.S.Re.M. in Pers. del Direttore Generale E Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'avv. S D L, con domicilio eletto presso S D L in Campobasso, via S. Antonio dei Lazzari, 17;

e con l'intervento di

ad opponendum:
S Izi, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Biasella, con domicilio eletto presso Marisa Biasella in Campobasso, corso Bucci, 58/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Direttore Generale della ASREM n. 800 del 4 luglio 2013 pubblicato lo stesso giorno all'Albo pretorio, impugnato con i motivi aggiunti depositati il 6 agosto 2013, avente ad oggetto: “formulazione graduatorie anno 2012 per l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi di assistenza primaria nelle zone carenti dei distretti di Campobasso, Isernia, Venafro, Agnone e Termoli” ed allegate graduatorie;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ancorchè sconosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise in Pers. del Presidente P.T. e di A.S.Re.M. in Pers. del Direttore Generale E Leg. Rappres. P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c. p. a.;

che, ad una sommaria cognizione, il ricorso per motivi aggiunti appare presentare svariati profili di inammissibilità, oltre quelli già rilevati da questo T.A.R. nella fase cautelare del ricorso introduttivo del giudizio, con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, sia in quanto singolo medico, non essendo ammissibile l’impugnazione della determinazione delle zone carenti in distretti sanitari diversi da quello nel quale lo stesso opera, oltre tutto non precisato nel ricorso, sia in quanto rappresentante di categoria, per l’evidente conflitto di interessi con i medici associati aspiranti al convenzionamento;

ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire il criterio della soccombenza;

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