TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-01-30, n. 202001320
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Pubblicato il 30/01/2020
N. 01320/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04915/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4915 del 2019, proposto da
Az. Agr. B R e L S, Az. Agr. Corru' Irene, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima 5;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000396 000AGEA, trasmessa alla ricorrente BELLINI ROBERTO E LUIGI S.S.;
della intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000400 000 AGEA, trasmessa alla ricorrente BELLINI ROBERTO E LUIGI S.S.;(entrambe notificata tramite messo comunale in data 20 Febbraio 2019)
della intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000354 000 AGEA, trasmessa alla ricorrente CORRU' IRENE (via raccomandata) il 7 Febbraio 2019;
e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, le aziende in epigrafe impugnano ciascuna le intimazioni meglio ivi elencate, aventi ad oggetto importi portati da cartelle di pagamento AGEA precedentemente notificate, relative alla materia delle “quote latte”.
Premettono brevi cenni in ordine alla ammissibilità del ricorso cumulativo, essendo le domande connesse dalle medesime ragioni di censura ed i medesimi identici presupposti (richiamano il precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato nr. 4914/2012).
In ordine alle intimazioni ed alle relative pretese erariali eccepiscono preliminarmente la prescrizione (alla data di notifica delle intimazioni, 20 e 7 febbraio 2019, il prelievo latte sarebbe prescritto in quanto riferito a cartelle notificate nel 2009).
Deducono poi la inesistenza della notifica della cartella di pagamento (avendo l’AGEA notificato mediante posta raccomandata, in violazione dell’art. 26 del DPR 29 settembre 1973, che non consentirebbe all’agente della riscossione di notificare atti mediante il servizio postale);la violazione di legge non avendo il prelievo natura di sanzione (con la conseguenza che non potrebbe l’AGEA procedere a mezzo ruolo);il difetto di motivazione;la mancata intimazione ex lege 33/2009;il mancato accertamento delle somme già corrisposte;il difetto di motivazione per il calcolo degli interessi, sotto diversi profili;la mancata verifica delle consegne annuale ai fini del controllo sull’effettiva produzione di latte;intervenuta adesione alla rateizzazione (le imprese ricorrenti avrebbero acconsentito alla rateizzazione;gli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della l. 33/2009 consentono la riscossione coattiva solamente per mancanza di rateizzazione;ne sarebbero quindi violati i presupposti) la incompatibilità delle norme sulla riscossione coattiva in rapporto alla normativa europea.
L’Avvocatura si è costituita con memoria di forma e resiste al ricorso.
Con ordinanza nr. 4931/2019 del 18 luglio 2019 è stata disposta a carico dell’AGEA l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alla eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché in ordine alla reateizzazione degli importi dovuti (art. 8 l. n. 33/2009) ed all’eventuale compensazione.
L’AGEA ha depositato i documentati chiarimenti in data 2 dicembre 2019, con memoria dell’Avvocatura nella quale viene eccepita l’inammissibilità in rito del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Dopo un breve differimento della camera di consiglio del 3 dicembre 2019, disposto su richiesta di parte ricorrente per esaminare e controdedurre alla produzione documentale dell’AGEA, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza e rinuncia delle parti ai termini a difesa.
Rileva il Collegio che la domanda rientra nella cognizione del giudice amministrativo, secondo i principi di concentrazione delle tutele affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Corte di Cass.SS.UU. ord. 05 dicembre 2018, n. 31370, sent. nr. 15283/2016 ed Ordinanza n. 13897/2009 ivi richiamate) secondo la quale "la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA), secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:... t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi." (vedasi anche Consiglio di Stato, III, 1 giugno 2016, n. 2337, secondo cui “In materia di quote latte è inequivoca la volontà del legislatore di riservare alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, anche quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, esclusa soltanto la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento (art. 133, comma 1, lett. t, D.Lgs. n. 104/2010, CPA)”).
Nel caso di specie, la ricorrente contesta il difetto sostanziale di motivazione della cartella in ordine ai suoi presupposti, con riferimento alla quantificazione dell’importo iscritto a ruolo, ciò che comporta una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A.
Deve poi ritenersi l’ammissibilità dell’odierno ricorso in quanto avente ad oggetto più domande di annullamento di provvedimenti individuali aventi il medesimo contenuto ed impugnati per le identiche ragioni ed eccezioni, da altrettante parti non in posizione di conflitto tra loro.
Nel merito, le domande vanno dichiarate in parte inammissibili ed in parte infondate, per le seguenti ragioni, sulla base della documentazione che è stata depositata in giudizio dall’Avvocatura e che la difesa di parte ricorrente non ha contestato in alcun modo (nonostante le sia stato appositamente concesso il differimento della decisione) con la conseguenza che deve ritenersi provato quanto dedotto (deve solo precisarsi che per l’Azienda