TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-12, n. 202216624
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 16624/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2017, proposto da
Gelsia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T S, F P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Roma, piazza Navona, 49;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - Sede di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Massimiliano Dario Colzani, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento sanzionatorio n. 26305 adottato dall'AGCM in data 15/12/2016 e notificato in data 27/12/2016, con cui il Garante ha comunicato alla Società Ricorrente l'accertamento della violazione degli artt. 18b0dc::LR3AD9820AECA3558AFFCD::2007-09-06" href="/norms/codes/itatextk7vqz3g4hk2ogxv/articles/itaartpr6un2ydbgrtkk9?version=65d270b1-5d17-59d3-9096-97abc618b0dc::LR3AD9820AECA3558AFFCD::2007-09-06">20 co. 2, 21, co. 1 e 22, co. 1, del Codice del Consumo ed irrogato, ai sensi dell'art. 27 co. 9 del medesimo Codice una sanzione pecuniaria di Euro 500.000,00;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il Provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS/10486 del 12/07/2016;il Provvedimento di rigetto dell'istanza impegni comunicato il 3/10/2016;la Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 12/10/2016 e la Comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento in pari data;il Parere emesso dall'AEEGSI del 6/12/2016, nonché, in subordine, per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il predetto Provvedimento sanzionatorio n. 26305/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Garante per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - Sede di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Gelsia S.r.l. (di seguito, anche “Gelsia” oppure “Società”), odierna esponente, rappresenta di operare nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale sul territorio nazionale, nonché nella vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela nel Comune di Seregno.
Nel periodo compreso tra il 12.5.2016 e il 17.5.2016 la società inviava una comunicazione ai propri clienti del servizio di maggior tutela elettrico del Comune di Seregno, in cui affermava che, dal 1° luglio 2016, il mercato dell’energia elettrica sarebbe cambiato “radicalmente” e che, a causa di una norma dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI, oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ARERA), odierna intimata, a partire dalla stessa data, Gelsia non avrebbe più potuto inviare alla propria clientela un’unica bolletta per la fornitura di gas ed elettricità, bensì due bollette distinte. Invitava dunque i clienti a stipulare, entro il 30 giugno 2016, un contratto di libero mercato con la medesima società, per poter continuare a beneficiare dei vantaggi e dei servizi offerti. Inoltre, nella medesima comunicazione rappresentava che i clienti che avessero aderito entro il 30 giugno 2016 sarebbero stati premiati con “ la vantaggiosa offerta Gelsia Relax” , una tariffa fissa e invariabile, nonché con la possibilità di fruire di una vacanza di una settimana.
1.1 A seguito di segnalazione da parte dell’AEEGSI, in data 12.7.2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o anche “Autorità”) comunicava l’avvio di un procedimento istruttorio (PS10486) avente ad oggetto possibili pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società e integranti le seguenti violazioni:
- Violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, 22, comma 1 e 23 lettera d) del Codice del Consumo, in quanto il consumatore in regime di tutela era indotto dall'attuale fornitore, a passare al mercato libero sulla base di informazioni non rispondenti al vero, riguardanti l'evoluzione del mercato e gli obblighi regolatori, mentre le nuove disposizioni adottate dall'AEEGSI non comportano alcun obbligo, per gli utenti di Gelsia del mercato tutelato, di stipulare un contratto di mercato libero con la stessa Gelsia;
- Violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto la suddetta condotta poteva risultare, non solo contraria alla diligenza professionale, ma anche idonea ad integrare una fattispecie di aggressività, determinando un indebito condizionamento, suscettibile di limitare la libertà di scelta del consumatore medio.
1.2 Con la medesima comunicazione l’AGCM chiedeva alla ricorrente di fornire una serie di informazioni utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato;la società dava riscontro alla richiesta a mezzo Pec del 5.8.2016.
1.3 Contestualmente Gelsia presentava all’Autorità una “Proposta di impegni”, rinnovata nei contenuti in data 5.9.2016, che AGCM respingeva con comunicazione del 3.10.2016.
1.4 In data 12.10.2016 alla società veniva comunicato il termine della conclusione del procedimento;nonché, con ulteriore nota, la proroga del termine per la conclusione del procedimento per particolari necessità istruttorie.
1.5 L’odierna ricorrente in data 2.11.2016 inviava agli Uffici dell’AGCM una ulteriore ed articolata memoria difensiva
1.6 L’Autorità, acquisito il parere dell’AEEGSI e sulla base delle risultanze istruttorie, in data 27 dicembre 2016 adottava il provvedimento sanzionatorio n. 26305 con cui deliberava:
“a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Gelsia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare a Gelsia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro)”.
2. Avverso il suddetto provvedimento Gelsia si gravava con il ricorso in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti plurimi motivi:
I. Violazione dell’art. 97 Cost.;Violazione degli artt. 21 co. 1, 22 co. 1, 27, co. 11, del Codice del Consumo;Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 16 co. 1, del Regolamento di cui alla Delibera AGCM n. 25411/2015. Violazione del principio del contraddittorio. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà e perplessità manifeste. Difetto assoluto di motivazione.
La comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria sarebbe stata inviata alle parti contestualmente alla decisione di prorogare il termine di conclusione del procedimento e non, come prevede l’art. 16, comma 1, del “ Regolamento sulle procedure istruttorie ”, quando il responsabile del procedimento “ ritenga sufficientemente istruita la pratica ”;il contraddittorio procedimentale ne risulterebbe violato.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990;Indeterminatezza degli addebiti. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Difetto di motivazione.
L’Autorità non avrebbe concretamente indicato le informazioni e le omissioni ingannevoli della comunicazione di Gelsia, comportanti l’irrogazione della contestata sanzione;dalle “ Valutazioni conclusive” emergerebbe, al contrario, la veridicità e correttezza delle informazioni fornite da Gelsia ai propri clienti. Il provvedimento sarebbe, quindi, ulteriormente affetto da difetto di motivazione e indeterminatezza degli addebiti.
III . Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, co. 3, 18 co. 1 lett. e), 20 co. 2, 21 co. 1, 22 co. 1, del Codice del Consumo. Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste. Carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.
La condotta ascritta alla società non integrerebbe oggettivamente una fattispecie di pratica commerciale scorretta.
Le informazioni fornite sarebbero vere, gli effetti del richiamato “cambiamento radicale” del mercato dell’energia risulterebbero comunque esplicitati nella comunicazione ai clienti;alla comunicazione della società non sarebbe stata allegata alcuna offerta commerciale o proposta contrattuale;non risulterebbe chiarito “come” e “in che misura” la mancata menzione dei più generali obblighi di separazione del marchio e delle politiche commerciali potrebbe incidere sulla consapevolezza del consumatore nelle determinazioni da assumersi.
In ogni caso, a fronte della comunicazione de qua, solo un esiguo numero di clienti avrebbe sottoscritto un contratto sul libero mercato con Gelsia.
IV. Violazione della Direttiva 2005/9/CE, par. 18 dei “Considerato”, artt. 5 co. 2, lett. b), 6 e 7;Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 co. 2, 21 co. 1, 22 co. 1, del Codice del Consumo. Violazione dell’art. 4 della L. n. 689/1981. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Arbitrarietà.
Le informazioni nella Comunicazione alla clientela sarebbero state espresse in maniera chiara e comprensibile malgrado il tecnicismo giuridico dell’argomento;i clienti sarebbero stati liberi di scegliere un qualsiasi altro fornitore sul mercato libero diverso da Gelsia oppure di rimanere con la società in regime di maggior tutela;le informazione sarebbero state in ogni caso fornite nell’esercizio di una legittima facoltà, anzi doverosamente, posto che tale modifica avrebbe inciso sulla gestione dei rapporti contrattuali in essere.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, co. 7, del Codice del Consumo. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 16, co. 5 del Regolamento di cui alla Delibera AGCM n. 25411/2015;Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza. Carenza di motivazione.
Il rigetto degli impegni sarebbero carenti di motivazione in merito alla ritenuta inidoneità a ripristinare la situazione preesistente all’adozione dell’iniziativa. Inoltre, non sarebbe stato assunto il parere di cui all’art. 27, co.