TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111049
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Pubblicato il 28/10/2021
N. 11049/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2020, proposto da
F F, rappresentata e difesa dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A D'Amico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento, se esistente, con il quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2242 "Funzionari giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria" (Codice F/MG), indetto con bando del 17.07.2019 pubblicato sulla G.U. 4 Serie Speciale Concorsi n. 59 del 26.7.2019;
dell’ “elenco provvisorio” degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al punto che precede, reso noto con l’avviso pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it il giorno 20/11/2019, nella parte in cui non include la ricorrente;
del questionario (“Test 2 – Versione A”) somministrato alla ricorrente nella seduta del 12/11/2019, ore 14:30, per lo svolgimento della prova preselettiva prevista per il concorso di cui innanzi, nella parte in cui contiene un quesito (il n. 25) con “risposte multiple” nessuna delle quali è esatta;
del punteggio di 31,03 assegnato alla ricorrente per la predetta prova preselettiva svolta il 12/11/2019, dalla stessa conosciuto attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali;
della “griglia delle risposte esatte” riferita al questionario somministrato alla ricorrente per la prova preselettiva, nella parte in cui indica quale risposta corretta per il quesito n. 25 quella contrassegnata con la lettera “A”, parimenti conosciuta attraverso la pubblicazione in data 20/12/2019 dei propri “atti concorsuali” (elaborato, fascicolo delle domande, griglia delle risposte esatte) sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link www.ripam.cloud con le credenziali personali;
ove esistente, della scheda di valutazione della prova preselettiva svolta dalla ricorrente;
dei verbali ed atti, se esistenti, di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova preselettiva, redatti dalla Commissione esaminatrice nominata con delibera della Commissione Interministeriale RIPAM prot. 731 dell'11.10.2019;
di tutti i verbali e atti relativi alla prova preselettiva nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa alla prova scritta della procedura concorsuale in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa F P in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe F F ha impugnato l’avviso relativo al «Concorso Ripam per il Ministero della Giustizia. Esito provvisorio prove preselettive», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 20.11.19, nella parte in cui non includeva il suo nominativo tra gli ammessi alle successive prove concorsuali.
La ricorrente ha esposto di avere partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato il 27 luglio 2019, e svolto con l’ausilio della Commissione Interministeriale Ripam, per il reclutamento di complessive n.