TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-03-26, n. 201200488

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-03-26, n. 201200488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201200488
Data del deposito : 26 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00390/2011 REG.RIC.

N. 00488/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2011, proposto da:
Fabrica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. P B, E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Romanino,16;

contro

Comune di Alzano Lombardo, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
Comune di Alzano Lombardo - Arch. Colombo Alessandro Responsabile Area Sportello Unico Edilizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale datato 1.2.2011 prot. 2011/0001336, con cui si dispone la decadenza, previa declaratoria di inadempimento, di una convenzione urbanistica e degli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alzano Lombardo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Comune di Alzano Lombardo, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – La società ricorrente – che, al seguito della approvazione (con annessa convenzione) di un PdR riguardante anche immobili vincolati e che ha portato a termine anche la prevista rimodulazione materiale di questi ultimi – lamenta, in primo luogo ed un via strumentale, la illegittimità, sotto vari profili, di un atto comunale (UT ed.

1.2.2011 prot. n. 2011/0001336) tramite il quale, in modo unilaterale, si vorrebbe porre nel nulla quasi tutta la convenzione suddetta (Rep. n. 116579 notaio Mallardo sottoscritta il 23.10.2006) per asserito inadempimento in relazione alla mancata attuazione dei disposti di cui all’art. 5 della convenzione medesima.

1.1 – Al riguardo vengono avanzati i seguenti vizi il cui contenuto qui si riassume, riportandone solo la relativa rubrica:

a) giurisdizione del giudice amministrativo;
violazione di legge: in specie dell’art. 1453 e 2931 del codice civile;
art. 11 della legge 241/90. Eccesso di potere per errore, sviamento dalla causa tipica, carenza di motivazione, indeterminatezza circa un fatto essenziale;

b) violazione di legge: in specie dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000;
violazione del principio del contrarius actus, incompetenza;
eccesso di potere per carenza di motivazione;

c) violazione di legge, in specie dell’art. 3 della legge n. 241/90;
dell’art. 1337 e 1362, 1366, 1371 del Cod. Civ.;
dell’art. 5 della convenzione urbanistica;
eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento ed errore.

1.2 – La stessa parte attrice – utilizzando perciò in modo strumentale l’impugnativa dell’atto qui in discorso – chiede, in relazione al su citato art. 5, 4° c., della convenzione, che venga accertato l’obbligo del convenuto Comune di sottoscrivere il previsto disciplinare applicativo per la gestione di quello spazio museale polivalente-espositivo già ricavato all’interno delle strutture di archeologia industriale come sopra vincolate e riadattate secondo il citato PdR. Viene altresì richiesta, in subordine, anche la condanna specifica del Comune ex art. 2932 pur anche in modo che, dal presente giudizio, scaturisca una sentenza che tenga luogo al medesimo nei contenuti.

2 – Resiste il Comune di Alzano Lombardo, all’uopo costituitosi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato ed altresì chiede una pronuncia declaratoria dell’obbligo della parte attrice al pagamento di tutti gli oneri ulteriori previsti nei successivi commi dello stesso articolo 5;
infatti lo stesso ritiene irreversibilmente sussistente l’impossibilità di accordarsi per l’utilizzo e l’uso dello spazio di cui sopra tramite specifico disciplinare;
viene così reclamata una sostanziale risoluzione in parte qua della più volte citata convenzione.

3 – All’UP del 22.2.2012 la causa – dopo breve discussione orale – è stata spedita a sentenza.

4 – Come già delineato in sede cautelare, il giudizio sulla vicenda pertiene a questo Giudice in quanto, nel caso, si fa questione delle sopradette modalità di esecuzione (o meno) di una clausola convenzionale annessa al PdR e di altre relative e connesse. Il Collegio si esime così dal richiamare la ormai copiosa e pacifica giurisprudenza conferente con tali conclusioni, pur recentissima anche della Suprema Corte.

5 – E’ ora il caso di riportare l’intero testo dell’art. 5 della detta convenzione di data 23.10.2006 per la necessità di dare meglio conto della complessità delle domande della soc. attrice e delle controdeduzioni del Comune:

“Aree standard”

I° - Sulla base dei calcoli allegati, le aree a standard che competono al Piano Attuativo, a sensi dell’art. 22 della LR 51 del 1975, sarebbero pari a mq. 5.612, 75, così suddivise:

- Residenza mq. 2.442,06

- Ristorante + Residence (ricettivo) mq. 2.093,90

- Uffici mq. 447,61

- Artigianale+Connettivo+spazi accessori mq. 599,17

II° - Nell’ambito del compendio immobiliare in questione, data la sua natura, le parti danno atto che non vi è la concreta possibilità di reperire aree da cedere al Comune quali standard ai sensi dell’art. 28 comma 4 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

III° - Nell’ambito della ristrutturazione però, la Fabbrica srl, si impegna a realizzare a propria cura e spese, in alternativa alla cessione di aree standard o alla relativa monetizzazione, per mq. 2.735,90=, la ristrutturazione di una porzione di edificio da destinarsi a museo e spazio espositivo, così come imposto dalla Sopraintendenza negli atti autorizzativi citati in premessa, ai fini di conservare una parte dell’edificio nelle sue condizioni originarie, con un costo complessivo stimato in Euro 957.666,50, come da businnes-plan depositato ed agli atti del Comune.

IV° - Le parti convengono che il predetto spazio museale polivalente – espositivo, ai sensi del DPR n. 380/01 venga considerato quale standard e ciò, in particolare, in quanto lo stesso sarà assoggettato a servitù di uso pubblico ed utilizzato, con le modalità ed entro i limiti che saranno concordati in apposito convenzionamento, da stipularsi tra la proprietà ed il Comune di Alzano Lombardo entro il termine di 6 mesi dall’approvazione del Piano Attuativo.

V° - A titolo esemplificativo, il suddetto spazio potrà essere utilizzato per l’installazione di opere e lavori d’arte, ma anche per seminari, laboratori, convegni, balletti, sfilate, banchetti, manifestazioni teatrali, musicali e ricettive in genere, favorendo l’interazione con altre discipline, quali la filosofia, la letteratura, l’economia ed il mondo del lavoro in genere, al fine di favorire l’autofinanziamento della gestione museale, che ne garantisca l’autonomia e lo sviluppo anche indipendentemente dal ricorso a pubblici finanziamenti.

VI° - Le parti danno atto che, trascorsi almeno sette anni dall’agibilità dei locali, la società proponente avrà la possibilità di mutare la destinazione d’uso dello spazio museale – espositivo che di conseguenza ritornerà nella piena disponibilità del privato;
la proprietà in tal caso rimane obbligata all’individuazione di analoga superficie da destinare ad aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ovvero, qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse l’opportunità, potrà procedere al versamento della relativa monetizzazione al costo unitario di Euro 62,00, rivalutato secondo l’indice ISTAT calcolato a partire dal giorno dell’approvazione definitiva della presente convenzione.

VII° - Nel caso in cui la proprietà volesse esercitare la facoltà di cui sopra, la stessa dovrà inoltre corrispondere all’Amministrazione Comunale gli oneri concessori di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 computati secondo le tariffe a quel momento vigenti in relazione alla nuova destinazione d’uso prevista e questo indipendentemente da qualsiasi disposizione normativa vigente o sopravvenuta.

VIII° - Ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale 12/2005, i restanti mq. 2878,56= da individuarsi come standard in base alle vigenti disposizioni normative, come si è detto in premessa, non vengono ceduti direttamente ma monetizzati al prezzo unitario di Euro 62,00= al metro quadrato, secondo gli importi in vigore presso il Comune di Alzano Lombardo, per un importo totale di Euro 178.346,59=.

IX° - L’importo totale delle monetizzazioni è stato versato da Fabrica srl alla Tesoreria del Comune in data 23 ottobre 2006 con bolletta n. 2392, riconoscendo che l’importo è commisurato all’utilità conseguita dalla proprietà in virtù della mancata cessione”.

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