TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2011-07-14, n. 201100481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2011-07-14, n. 201100481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100481
Data del deposito : 14 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00604/2011 REG.RIC.

N. 00481/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00604/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2011, proposto da:


Marietta S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. M F, M S, con domicilio eletto presso l’avv. M F in Torino, via Drovetti, 37;


contro

Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avv. D S, P T, A V, D F, con domicilio eletto presso l’avv. D S in Torino, corso Re Umberto I, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizioni DDACI - 38 - 2011 del 31.3.2011, prot. n. 20110040627, limitatamente all'approvazione dei verbali di gara relativi alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Alessandria per l'appalto dei lavori di realizzazione del centro di documentazione permanente presso il Sacrario della Benedicta in Comune di Bosio, primo lotto funzionale (appalto lavori n. 4/2010);

del provvedimento di esclusione , deliberato dalla Commissione di gara nella seduta del 10.2.2011 e comunicato con nota del 25.2.2011, prot. n. 24096;

della comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico delle esclusioni, inviata dalla Provincia di Alessandria all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con nota del 5.4.2011, prot. n. 42582;

di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso difetta di fumus sia sotto il profilo della ricevibilità, stante la tardiva impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto, sia sotto il profilo dell’ammissibilità, atteso che la consequenziale segnalazione all’Autorità di vigilanza non si configura come atto immediatamente lesivo.

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

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