TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-21, n. 202405685
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 05685/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14282 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio -OMISSIS-, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data-OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, laureato in -OMISSIS-, è stato ammesso al corso di laurea magistrale in -OMISSIS-, della durata di due anni, tenuto in lingua inglese presso il Politecnico di Milano.
2. Pertanto, allo scopo di giungere in Italia e frequentare il suddetto master, iniziato il 13 settembre 2023, il ricorrente ha presentato domanda di visto per studio presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Tuttavia, la sua istanza è stata rigettata con provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione: “ Le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili ”.
3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con impugnativa affidata a tre motivi.
4. Con il primo motivo deduce “ Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 ”, non avendo l’Amministrazione inviato il preavviso di rigetto.
5. Con il secondo motivo contesta “ Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione ”. Il provvedimento, infatti, non recherebbe alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto l'Ambasciata d'Italia a Islamabad a negare il visto d'ingresso per studio, il che impedirebbe di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
6. Con il terzo mezzo deduce “ Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 39 e 39-bis), del D.P.R. n. 394/1999 (artt. 44-bis e 46), del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 15 dell'Allegato). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia ”. Il ricorrente avrebbe esibito tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso per motivi di studio e