TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-21, n. 202405685
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Pubblicato il 21/03/2024
N. 05685/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14282 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio -OMISSIS-, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data-OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, laureato in -OMISSIS-, è stato ammesso al corso di laurea magistrale in -OMISSIS-, della durata di due anni, tenuto in lingua inglese presso il Politecnico di Milano.
2. Pertanto, allo scopo di giungere in Italia e frequentare il suddetto master, iniziato il 13 settembre 2023, il ricorrente ha presentato domanda di visto per studio presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Tuttavia, la sua istanza è stata rigettata con provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione: “ Le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili ”.
3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con impugnativa affidata a tre motivi.
4. Con il primo motivo deduce “ Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 ”, non avendo l’Amministrazione inviato il preavviso di rigetto.
5. Con il secondo motivo contesta “ Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione ”. Il provvedimento, infatti, non recherebbe alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto l'Ambasciata d'Italia a Islamabad a negare il visto d'ingresso per studio, il che impedirebbe di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
6. Con il terzo mezzo deduce “ Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 39 e 39-bis), del D.P.R. n. 394/1999 (artt. 44-bis e 46), del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 15 dell'Allegato). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione;travisamento ed erronea valutazione dei fatti;falsità del presupposto;manifesta ingiustizia ”. Il ricorrente avrebbe esibito tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso per motivi di studio e dimostrato di possedere mezzi economici ampiamenti superiori a quelli minimi richiesti, sicché il diniego sarebbe illegittimo, arbitrario, illogico, contraddittorio, irragionevole, manifestamente ingiusto, nonché emanato in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
7. Si è costituita l’Amministrazione, rilevando che dall’analisi della domanda è emerso che il ricorrente si era laureato nel -OMISSIS-. Al momento della presentazione della domanda di visto per studio egli aveva -OMISSIS-, con notevole gap rispetto al periodo di studio. Inoltre, dal sistema L-VIS è emerso che egli aveva già ricevuto un diniego da parte dell’Ambasciata nel 2022, sempre per domanda di visto per studio, con la seguente motivazione: “ dubbi sulle motivazioni (7 anni di gap dal precedente titolo di studio) e sulle garanzie economiche (sposato, lascerebbe il lavoro e si manterrebbe da solo) ”. Per questo motivo, la Sede ha ritenuto che le informazioni fornite dal ricorrente non fossero attendibili.
8. In merito all’iter procedimentale, la difesa erariale riferisce che l’Ambasciata ha proceduto direttamente con l’emissione del provvedimento di diniego poiché non si sarebbe riusciti ad apprezzare in che modo il ricorrente avrebbe potuto fornire ulteriori informazioni sulla sua domanda di visto, date le ampie opportunità che aveva avuto per presentarle (se si tiene in considerazione anche la domanda di visto fatta nel 2022).
9. Con memoria di replica depositata il 16.2.2024 parte ricorrente ha contrastato le argomentazioni della parte pubblica.
10. All’udienza pubblica del 20.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
12. Nello specifico, si rileva come sulla base della documentazione versata in atti non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto al ricorrente, con l’effetto di precludere a quest’ultimo la prescritta interlocuzione di carattere procedimentale. L’evidenziata circostanza induce a ravvisare la fondatezza della censura articolata nell’ambito del primo motivo di ricorso – incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, venendo in rilievo nel caso di specie un procedimento ad istanza di parte, per cui la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento di rigetto da parte dell’amministrazione, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale.
13. Nel delineare la portata dell’istituto in considerazione, la giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che “ l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta ‘anticipare’ l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. ‘preavviso di rigetto’ ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti …” (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 8 ottobre 2021, n. 6743).
14. I principi espressi trovano piena applicazione nel caso di specie, posto che l’Amministrazione resistente, nel rendere il provvedimento di diniego del visto di ingresso, ha fatto esercizio di un potere di carattere discrezionale, tenuto conto del fatto che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa la valutazione inerente alla sussistenza del rischio migratorio, posto sostanzialmente a fondamento del diniego dell’istanza formulata dal ricorrente per il rilascio del visto di ingresso per cui è causa (in termini generali, cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 9 febbraio 2023, n. 2258).
15. Ravvisata la fondatezza della censura inerente alla dedotta violazione dell’articolo 10- bis L. n. 241/1990, si intende evidenziare – alla luce del dato positivo di riferimento – il correlato effetto in termini di annullabilità del provvedimento (finale) adottato, oggetto del proposto gravame.
16. L’articolo 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241/1990, infatti, all’esito della modifica introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. d), d.l. n. 76/2020 (convertito con l. n. 120/2020) – applicabile ratione temporis al caso di specie – impedisce l’applicazione del meccanismo di non annullabilità di cui al medesimo articolo per il caso di violazione dell’articolo 10- bis . Per effetto della richiamata novella legislativa, dunque, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. n. 6743/2021, cit.).
17. In definitiva, dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura (con assorbimento delle restanti doglianze) discende, per l’effetto, l’annullamento del gravato provvedimento di diniego con il conseguente obbligo a carico della resistente Amministrazione di provvedere in sede di riesame alla preventiva comunicazione alla parte ricorrente degli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda di visto, secondo quanto prescritto dal citato art. 10- bis L. n. 241/1990, ad essa rimanendo riservata l’adozione degli atti conseguenziali.
18. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.