TAR Catania, sez. II, decreto decisorio 2013-11-13, n. 201304555
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N. 04555/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00781/1989 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 781 del 1989, proposto da:
G A, rappresentata e difesa dall'avv. C P, con domicilio eletto presso C P in Catania, via F.Sco Riso, 78;
contro
C.P.C. di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Comune di Misterbianco (Ct), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione tutoria negativa n. 61997 del 18.11.88 resa dalla C.P.C. di Catania sulla delibera di G.M. n. 336/88 con la quale l’A.C. di Misterbianco aveva disposto la corresponsione a favore della ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su emolumenti arretrati spettanti per la tardiva applicazione del D.P.R. n. 347/1983.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 marzo 1989;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.