TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-07-20, n. 201001750
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Testo completo
N. 01750/2010 REG.SEN.
N. 00959/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 959 del 2007, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avv. A P N, con domicilio eletto presso A P N in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, elettivamente domiciliato in Lecce, via F.Rubichi 23, presso la sede di quest’ultima;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n° M-D GMIL/03/11/7/4/2007/0028292 comunicato al ricorrente in data 7.4.07 , proveniente dal Ministero della Difesa-Personale Militare a firma del capo Reparto Dirigente con cui il ricorrente è stato posto in congedo illimitato dal 7.4.07 ed in pari tempo è stata negata allo stesso la concessione della rafferma biennale;
di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ed, in particolare, ove occorra e ove ritenuto lesivo della posizione giuridica del ricorrente, dell’eventuale provvedimento di risposta proveniente dal Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare, in ordine all’istanza di stabilizzazione presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 1 comma 519 della legge 296 del 27 dicembre 2006(legge finanziaria 2007).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’Avv. Vantaggiato in sostituzione dell’Avv. Nichil per il ricorrente, l’Avv. dello Stato Invitto per l’Amm.ne intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato arruolato nel 2002 nella Marina Militare in ferma quinquennale.
A seguito dell’entrata in vigore della L.Finanziaria per il 2007 n.296 del 27 dicembre 2006, la quale ha previsto la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale precario in servizio da almeno tre anni non continuativi, il ricorrente ha richiesto di essere stabilizzato.
Con il ricorso all’esame il sig. Greco impugna il provvedimento epigrafato con il quale il Ministero lo ha posto in congedo illimitato con decorrenza 7 aprile 2007, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1)Eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa- Violazione e falsa applicazione dei commi 519 e seguenti della legge 297 del 27 dicembre 2006(Finanziaria per il 2007).Eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto.Violazione del principio del giusto procedimento nonché del canone di buona amministrazione di cui all’art.97 della Costituzione.Difetto assoluto di istruttoria di cui all’art.97 della Costituzione-Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione-Ingiustizia Manifesta.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art.15 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 nonché dell’art.5 della Tabella A di cui alla legge 23 agosto 2004 n.296-Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione –Mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto.
Con atto formale depositato in data 25 giugno 2007 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Nella pubblica udienza del 22 aprile 2010 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso