TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300510
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 00510/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto da
B B, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego, comunicato con pec del 7.11.2022, alla richiesta di cui alla nota prot. 022143.U del 17.10.2022, inerente il rilascio di N.O. paesaggistico per l’intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale a due piani f.t. mediante demolizione e ricostruzione in c.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 1 settembre 2022 il ricorrente ha presentato allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Reggio Calabria una SCIA per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un fabbricato residenziale a due piani fuori terra sito in Pellaro di Reggio Calabria.

Considerato che l’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico il signor B ha presentato, altresì, domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 2 del D.lgs. n. 42/2004.

Il SUE ha convocato, in data 17 ottobre 2022, apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/90, coinvolgendo gli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, ovvero la Città Metropolitana e la Soprintendenza, invitandoli ad esprimere i rispettivi pareri entro i successivi 90 giorni.

In data 7 novembre 2022 la Città Metropolitana ha rilasciato il proprio parere favorevole ritenendo che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere sopra descritte non inducano effetti pregiudizievoli alle valenze paesaggistiche riconosciute dal vincolo e che non sia negativo l’impatto percettivo sul contesto contermine e sulle sue componenti ambientali.

Nella stessa data, la Soprintendenza ha emesso, invece, il proprio parere negativo rilevando che il fabbricato oggetto di intervento fa parte del tessuto storico del centro abitato di Pellaro ed è testimonianza dell’originaria facies architettonica dell’ambito in esame, antecedente ai rifacimenti e alle modifiche recenti visibili anche nelle immediata vicinanze e che lo stato di conservazione delle strutture, nonostante il degrado dettato da incuria e abbandono, consente il mantenimento dell’esistente. La Soprintendenza ha ritenuto, pertanto, che la realizzazione dell’intervento con linee analoghe all’originale ma nuove determinasse la perdita totale di una testimonianza di architettura locale identificativa del contesto paesaggistico di riferimento che questo Ufficio intende tutelare e di conseguenza un aggravamento delle condizioni di compromissione dei luoghi i cui valori residui sono riconosciuti e protetti dal dispositivo di tutela ai sensi del D.lg. n. 42/04 art. 136 con D.M. 10.02.1976.



2. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2023 e depositato il successivo 9 gennaio il ricorrente è insorto contro tale parere sfavorevole della Soprintendenza.

Il B lamenta la illegittimità del gravato diniego sotto i profili della violazione di legge (art. 2 e art. 146 del D.lgs. n. 42/2004), dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà nonché del difetto relativo di attribuzione.

I. Osserva preliminarmente il ricorrente che il provvedimento impugnato, impedendo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi indetta dal SUE di Reggio Calabria, costituisce atto immediatamente lesivo e, dunque, autonomamente impugnabile.

II. Ciò premesso, osserva che il parere adottato dalla Soprintendenza sarebbe in contrasto con il parere favorevole adottato dalla Città Metropolitana.

Emergerebbe, pertanto, la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della contraddittorietà.

III. Il vincolo gravante sull’area interessata dall’intervento per il quale viene richiesto il nulla osta è di tipo paesaggistico.

Il fabbricato oggetto dell’intervento di demolizione e fedele ricostruzione non è un bene culturale ma un bene soggetto a tutela paesaggistica.

Il provvedimento adottato dalla Soprintendenza sarebbe, pertanto, illegittimo atteso che la necessità di preservare le strutture esistenti, esorbitando dalla natura del vincolo, non può costituire presupposto del diniego.

Nel caso di specie, peraltro, la ristrutturazione del fabbricato non è in alcun modo compatibile con la conservazione delle sue strutture ostandovi ragioni di carattere geologico e geotecnico che rendono necessario, ai fini antisismici, realizzare un nuovo manufatto che, pur mantenendo la stessa sagoma e la stessa volumetria di quello preesistente, poggi su solide fondamenta.

La Soprintendenza, peraltro, non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che il progetto presentato prevede la minuziosa ricostruzione delle facciate e della copertura con il recupero di tutti i fregi e degli originari elementi in ferro battuto.

Il parere vincolante emesso dalla Soprintendenza sarebbe, pertanto, illogico e carente di motivazione nulla rilevando in ordine alla relazione geologica allegata al progetto della quale non sono state confutate le conclusioni.

IV. Le ragioni del diniego non sono, inoltre, coerenti con il vincolo esistente che, imposto con DM del 10 febbraio 1976, mira a tutelare l’aspetto paesaggistico della zona di intervento, caratterizzata da una lussureggiante vegetazione arborea a diretto contatto del mare.

La fedele ricostruzione del manufatto, pertanto, non potrebbe in alcun modo compromettere il valore estetico dell’area protetta.

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