TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2022-12-22, n. 202207907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2022-12-22, n. 202207907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207907
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 15170/2022 REG.RIC.

N. 07907/2022 REG.PROV.CAU.

N. 15170/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15170 del 2022, proposto da


Vinted u.a.b., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F A, G G, M B ed E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, piazza Venezia, n. 11;


contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese entrambe dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Federconsumatori, Altroconsumo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della delibera dell’Agcm prot. n. 87136 del 10 novembre 2022, ricevuta, tramite posta elettronica certificata, il 10 novembre 2022, emessa a esito del procedimento PS12003 e deliberata in data 25 ottobre 2022, con cui la ricorrente è stata sanzionata per una pretesa pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nonché di ogni atto e parere ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto necessario, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) il provvedimento dell’Agcm prot. n. 53457 del 18 giugno 2021, ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo o Codice), nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento;
procedimento per l’eventuale sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 8 del Regolamento», (ii) la nota dell’Agcm prot. n. 61095 del 22 luglio 2021 ad oggetto «Provvedimento di adozione di misure cautelari in relazione al procedimento PS120003, adottato ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni» e relativo provvedimento allegato adottato il 20.7.2021, (iii) il provvedimento dell’Agcm prot. n. 67146 del 25 agosto 2021, ad oggetto «Integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015», (iv) il provvedimento dell’Agcm prot. n. 86536 del 17 novembre 2021, ad oggetto «Istanza di assunzione degli impegni, presentata ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché dell’art. 9 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015», (v) il provvedimento dell’Agcm prot. n. 54225 del 12 luglio 2022, ad oggetto «Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS/12003», (vi) il provvedimento dell’Agcm prot. n. 69380 del 13 settembre 2022, ad oggetto «Richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento PS/12003, formulata in data 9 settembre 2022», (vii) la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 356/22/CONS del 12 ottobre 2022, ad oggetto «Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al procedimento avviato nei confronti di Vinted UAB in materia di pratiche commerciali scorrette. Ps/12003».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuti sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il Collegio dispone la fissazione dell’udienza di discussione alla data indicata nel dispositivo;

Reputato altresí che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente fase.

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