TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-10-03, n. 201308566

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-10-03, n. 201308566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308566
Data del deposito : 3 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03746/2006 REG.RIC.

N. 08566/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03746/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3746/2006, proposto da:
N F, Agresta Luisa, D'Adamo Antonio, D D M, M M, P A, P G, V C, rappresentati e difesi dagli avv. F D L, C F, con domicilio eletto presso F D L in Roma, via L. Luciani, 1;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sostituti direttori amministrativi contabili ai sensi dell'art. 162 co 1 D. lgs n.217/05;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame i funzionari amministrativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricorrenti, premettono:

-di provenire dalla stessa area C– Direttiva di cui al CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni Autonome 1998/2001 sottoscritto il 24.5.2000 – nel quale era confluito il personale appartenente al profilo professionale di Responsabile amministrativo e Responsabile amministrativo-contabile della VII qualifica funzionale con qualifica di ispettore amministrativo (C1) direttore amministrativo (C2) e coordinatore amministrativo (C3);

- che l’accesso alla predetta qualifica era riservato a soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 335/1990;

-che in tale area direttiva era stato inquadrato tutto il personale con funzioni direttive – compreso il personale assunto dall’esterno – per il quale era invece prescritto il possesso del diploma di laurea- - che era subordinato al solo ruolo della dirigenza;

-che il decreto legislativo n. 217/2005, nel disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo in attuazione della legge delega n. 252/2004, ha introdotto una distinzione nell’ambito del personale in servizio sulla base del titolo di studio, inquadrando nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori con qualifica di ispettore amministrativo, direttore amministrativo e coordinatore amministrativo solo il personale in possesso della laurea magistrale (inquadrati rispettivamente nella qualifica di "funzionario amministrativo - contabile vice-direttore", "funzionario amministrativo-contabile direttore" e "funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente") (art. 165), relegando il personale diplomato con le medesime qualifiche nel ruolo dei Collaboratori e Sostituti direttori amministrativo-contabili, inferiore a quello direttivo precedentemente occupato, inquadrandoli rispettivamente nelle nuove qualifiche di “sostituto direttore amministrativo-contabile”, “sostituto direttore amministrativo-contabile-capo”, “sostituto direttore amministrativo-contabile-capo esperto” (art. 162).

Tanto premesso, i ricorrenti:

- impugnano il decreto del Ministero dell’Interno del 24.11.2005 nonché tutti i provvedimenti applicativi della normativa di riordino del Corpo, in particolare quelli con cui è stato disposto il re-inquadramento degli stessi nelle qualifiche del ruolo dei Collaboratori e Sostituti direttori amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 162 del d.lvo in contestazione;

- chiedono l’accertamento del diritto ad essere inquadrati, invece, nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori di cui al successivo art. 165 - o, in subordine, in un istituendo “ruolo direttivo speciale” come previsto per altri Corpi e Forze Armate – con conseguente condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria;

- previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 165 del d. lgs. 13.10.2005 n. 217 precitati per violazione dei principi e criteri stabili dalla legge delega n. 252/2004 e dell’art. 76 Cost, nonchè per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 Cost. nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto sviluppo applicativo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; del principio di buon andamento e di imparzialità.

In sostanza i ricorrenti denunciano l’illegittimità della discriminazione ex novo introdotta sulla base del titolo di studio che, a loro avviso, potrebbe operare solo nei confronti del personale da assumere, ma non di quello già dipendente ed inquadrato nell’area comune con i laureati con cui condivide qualifica, posizione professionali e mansioni. Diversamente disponendo, la norma in esame opererebbe un ingiustificato ed iniquo “demansionamento” dei funzionari diplomati, determinandone la retrocessione rispetto a posizioni dagli stessi già conseguite. E per giunta senza neppure prevedere alcuna forma di avanzamento o progressione di carriera al ruolo superiore riservato ai laureati. In tal modo si perpetrerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale laureato nei confronti dei quali fino ad oggi non sussisteva alcuna distinzione. I ricorrenti deducono altresì l’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli Ispettori Antincendi, agli Ispettori medici e Ispettori Ginnico-sportivi. Inoltre essi lamentano l’illegittimità della variazione in pejus della loro posizione per violazione della Convenzione generale OIL e del Patto di New York del 19.12.66.

L'Amministrazione resistente si è costituita con memoria formale.

La controversia all’esame del Collegio ripropone la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotto l’inquadramento “discriminatorio” del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del titolo posseduto che è già stata affrontata dal Giudice Costituzionale.

Con riferimento ai dipendenti diplomati già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi diplomati il T.A.R. Veneto, con ordinanza n. 85 del 16/1/2007, ha ritenuto che l'art. 162 commi 2 e 3 e dell'art. 165 commi 2 e 3, d.lg. 13 ottobre 2005 n. 217 ("Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2, l. 30 settembre 2004 n. 252") nella parte in cui non prevede l' inquadramento nelle nuove qualifiche di "funzionario amministrativo-contabile direttore" e di "funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente", o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea si poneva in contrasto con gli artt. 3, 76 e e 97, Cost. (in quell’occasione si lamentava altresì la discriminazione rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzate, quali la Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria). Inoltre si ravvisava un possibile contrasto con il principio di ragionevolezza di tale norma in quanto valorizzava eccessivamente il diploma di laurea rispetto all’anzianità di servizio ed alla connessa professionalità acquisita sul campo dal personale, in contrasto con la normativa previgente (tant’è che in precedenza diplomati e laureati erano inseriti in un’unica area ed accomunati da profili di professionalità equivalenti ed identità di funzioni svolte).

Con riferimento invece alla categoria dei collaboratori tecnici antincendi diplomati, il T.A.R. Reggio Calabria con ordinanza n. 388 del 7.5.2007 prospettava in termini analoghi il contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 Cost. dell'art. 154 commi 1, 2 e 3, d.lg. n. 217 del 2005 (nuovo "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2, l. 30 settembre 2004 n. 252"). Anche in questo caso, il rimettente riteneva che tale diposizione, nella parte in cui non prevede l' inquadramento nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea –conseguentemente collocando i diplomati in un ruolo inferiore a quello direttivo precedentemente proprio dell'area (e quindi privandoli della posizione già conseguita) –determina un’ingiustificata disparità di trattamento con i laureati con cui i diplomati in precedenza erano accomunati dall’identità di mansioni, di responsabilità ed anche di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi