TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-10-27, n. 202004881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-10-27, n. 202004881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004881
Data del deposito : 27 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2020

N. 04881/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04913/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2014, proposto da
V C, A C e L C, rappresentati e difesi dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Sammartino in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione del comune di Bacoli n.145 del 2014 notificata in data 11.6.14


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espongono in fatto i ricorrenti che, in data 11 giugno 2014 n.145, viene notificata loro un’ordinanza di demolizione (ex art.31 co.2 del d.P.R. n.380/01) delle opere site in Bacoli (NA) alla Via Marco Aurelio n. 16, da parte del Responsabile del Settore

XII

Edilizia Privata, n. 145, prot. n.18200.

Dagli atti risulta che i ricorrenti sono proprietari di alcuni fondi siti in Bacoli, in un’area naturalmente degradante verso valle e caratterizzata da numerosi insediamenti terrazzati, con profilo tipico del paesaggio collinare. L’accesso ai fondi dei ricorrenti è consentito dalla Via Marco Aurelio, rispetto alla quale i fondi stessi risultano sottoposti, e da una stradina interpoderale che si dirama dalla strada principale e scende a valle, della quale gli stessi sono comproprietari. Il sig. C V, il primo dei tre ricorrenti (deceduto in data 8 ottobre 2019), in qualità di proprietario del fondo sito più a valle rispetto agli altri, e pertanto più vicina alla Via Marco Aurelio n.16, per renderne più agevole l’accesso ed evitare i pericoli derivanti dal flusso delle acque piovane e dei detriti, considerata la natura e la morfologia del territorio e senza che le stesse venissero alterate, ha provveduto con una serie di “opere” a delimitare la stradina con dei cordoli posti ai lati della stessa, ad assestarne il piano di calpestio con materiale bituminoso ed a realizzare a valle un piccolo muro di contenimento del terrapieno a forma di “L” avente anch’esso funzione di contenimento, come constatato anche dal Comando di P.M. alla cui c.n.r. si richiama l’impugnata ordinanza. Il sig. C V, in data 14.05.2014, ha presentato una richiesta di sanatoria (richiesta di compatibilità paesaggistica artt. 181 e 167 del D. Lgs. n. 420/04 e s.m.i. e degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) in merito alla quale in data 09.01.2017 il responsabile del procedimento emetteva nota, in cui si comunicava che tale istanza era oggetto di esame da parte dell’amministrazione comunale. Nel dicembre del 2014 i ricorrenti hanno comunque provveduto a demolire il muro a forma di “L” ed il muretto a contenimento del terrapieno, lasciando semplicemente il materiale bituminoso per m. 50 circa ed i cordoli su entrambi i lati della strada, come attestato dagli Agenti di Polizia Municipale in occasione del sopralluogo del 05.12.2014.

I ricorrenti nel ribadire l’illegittimità, l’arbitrarietà e l’inefficacia dell’impugnata ordinanza, anche in conseguenza della pendenza dell’istanza di sanatoria che non è stata ancora evasa dalla P.A., chiedono l’accoglimento del ricorso limitatamente alla pavimentazione della strada con materiale bituminoso e i cordoli di contenimento della stessa.

L’amministrazione resistente conclude per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 21.10.2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (in relazione all’ingiunta demolizione del muretto ad “L” e delle opere ad esso connesse per spontanea e non condizionata eliminazione delle stesse, con conseguente inefficacia in parte qua dell’ordine ripristinatorio) ed in parte fondato, con conseguente parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

Anzitutto ed nuovamente in relazione alla parziale carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata, si fa rilevare come la demolizione del muro a forma di “L” e del muretto a contenimento del terrapieno ha determinato il venir meno dell’interesse dei ricorrenti all’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente a tali opere.

In riferimento, poi, alla ulteriori censure per le residue opere (violazione e falsa applicazione degli artt.3, 10 e 31, 3° e 6°comma, del D.P.R. n. 380/2001;
eccesso di potere per omessa istruttoria e per carenza di motivazione;
falso presupposto, sviamento) si osserva che vengono in rilievo il rivestimento della strada con materiale bituminoso e la realizzazione dei modesti cordoli di contenimento ai bordi della stessa: al riguardo viene ad evidenza come il provvedimento impugnato sia illegittimo ed insufficiente motivato in quanto emesso dalla P.A. senza che venisse preventivamente compiuta un’adeguata istruttoria, dalla quale sarebbe emerso la sussunzione delle opere de quibus nel novero delle attività di manutenzione, tutela e conservazione della proprietà non soggette al richiesto titolo edilizio e per cui la P.A. avrebbe dovuto dettagliatamente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il contestato esercizio dei poteri repressivi di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001: per tale primo assorbente motivo l’ordinanza impugnata è illegittima e va annullata, atteso che, anche a seguito della spontanea demolizione delle opere principali e del conseguente venir meno di un univoco collegamento funzionale, non emergente all’esito di una valutazione globale delle opere realizzate sine titulo, il provvedimento è carente per quanto dedotto dalla relativa censura.

Inoltre e parallelamente dagli atti risulta altresì che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto privo di una congrua motivazione in merito alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti, non solo in fatto ma anche in diritto, per il legittimo esercizio del potere repressivo attribuito alla Pubblica Amministrazione dalle norme laconicamente richiamate.

Difatti nell’ordinanza gravata, l’amministrazione si limita a generici richiami alla circostanza della sottoposizione dell’area al vincolo della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 15.12.1959, alla normativa di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché genericamente al PRG ed al PTP dei Campi Flegrei. Di converso la giurisprudenza ha ribadito che non basta il mero riferimento all’insistenza di vincoli urbanistici e paesaggistici sull’area interessata, essendo necessario procedere alla valutazione della conformità dell’opera alla specifica disciplina in materia urbanistica e di tutela del paesaggio vigente nel territorio (Cfr. T.A.R. Campania Napoli,

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