TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-07-24, n. 202312403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-07-24, n. 202312403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312403
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12403/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08663/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8663 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- (questi ultimi sia personalmente sia in nome e per conto della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-), rappresentati e difesi dagli Avvocati T M e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Carmen Di Carlo e Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di adeguata misura cautelare

- del “ Progetto individuale e personalizzato redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, L. n. 328/2000 a favore di -OMISSIS- -OMISSIS- ”, trasmesso per pec in data 27.03.2023, nella parte in cui esclude il pieno sostegno a favore di -OMISSIS- -OMISSIS- delle fondamentali figure dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta;

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- – prot. n.-OMISSIS- del 24.03.2023, anch’essa comunicata per pec il 27.03.2023, con la quale è stato approvato il predetto Progetto individuale e personalizzato a favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-;

- della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2023, di trasmissione della determina dirigenziale n. -OMISSIS- e del relativo progetto individuale approvato;

- della nota prot. di Roma Capitale n. -OMISSIS-del 20.03.2023, con la quale è stata trasmessa una prima versione del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 redatto in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- della nota prot. di Roma Capitale n. -OMISSIS- del 23.03.2023 con la quale viene dato riscontro alla diffida inoltrata nell’interesse della Sig.ra -OMISSIS-;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO

- del diritto della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- a ottenere un progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 completo che garantisca, anche attraverso la previsione di un budget adeguato, il pieno sostegno delle fondamentali figure dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta, per lo meno nei termini individuati nella proposta progettuale avanzata da parte ricorrente;

NONCHE’ PER LA CONDANNA

- delle Amministrazioni intimate alla correzione e/o modifica del progetto individuale ex art. 14, L n. 328/2000, in modo di garantire, anche attraverso la previsione di un budget adeguato, il pieno sostegno delle fondamentali figure dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta.


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente espone le seguenti circostanze di fatto:

1) la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è affetta da sindrome di -OMISSIS- con -OMISSIS- di grado medio-grave con compromissioni del comportamento. La sua condizione, regolarmente diagnosticata, comporta la necessità di un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
2) la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha ottenuto il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;

3) grazie al costante impegno della famiglia, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha raggiunto traguardi inaspettati e straordinari, arrivando a consolidare buone competenze nella comunicazione, nella cura della propria persona e nelle abilità in ambito domestico e lavorativo, nonché relazionale;

4) allo stato attuale la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- abita in un appartamento in locazione con il proprio coniuge e lavora come receptionist presso -OMISSIS-Spa, svolgendo le proprie mansioni con diligenza e piena soddisfazione personale e del datore di lavoro;

5) con l’età adulta la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- desidera vivere in completa autonomia, anche in considerazione dell’impossibilità della famiglia di origine di continuare ad assisterla per sempre;
ciò ha indotto i genitori di -OMISSIS- -OMISSIS- a considerare una nuova modulazione dei supporti sulla base dei reali bisogni di sostegno e tenendo in considerazione le risorse, i desideri e le aspettative della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in una prospettiva di medio-lungo termine, per garantirle un futuro soddisfacente anche quando non sarà più possibile mantenere alto l’impegno del nucleo famigliare di origine: un vero e proprio “salto qualitativo” basato sulla costruzione di un solido progetto individuale che si consolidi nel tempo;

6) proprio in questa prospettiva, in data 4 aprile 2022 i genitori della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- hanno presentato a Roma Capitale (Municipio Roma -OMISSIS-) una formale istanza volta ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona con disabilità ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000, che comprenda tutti i possibili interventi di sostegno, integrazione, inclusione e assistenza attivabili in favore della persona disabile;

7) il protratto silenzio dell’Amministrazione ha indotto la famiglia -OMISSIS- a presentare ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

8) il suddetto ricorso è stato definito con sentenza n. 1220/2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023, con cui questa Sezione, in accoglimento del gravame, ha accertato l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere il procedimento ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000 entro il termine di 60 giorni;
contestualmente, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta , in caso di ulteriore inottemperanza, il titolare pro tempore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con facoltà di delega;

9) con PEC trasmessa in data 8 marzo 2023, il difensore dei ricorrenti - al fine di favorire il dialogo e accelerare il procedimento di definizione del progetto individuale nell’interesse della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- - ha trasmesso a Roma Capitale e all’ASL Roma 3 una bozza molto articolata del progetto ex art. 14 L. n. 328/2000;

10) con nota prot. n. -OMISSIS-del 20 marzo 2023, il Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma -OMISSIS- di Roma Capitale ha trasmesso

alla famiglia -OMISSIS- una prima versione del progetto individuale e personalizzato redatto ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000 in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-;
il progetto trasmesso da Roma Capitale, salvo qualche lieve modifica, riprende dal punto di vista strutturale e contenutistico la bozza inviata dalla famiglia -OMISSIS-, prevedendo tuttavia alcune rimodulazioni dei sostegni, rimodulazioni che – a dire di parte ricorrente – comporterebbero “ una drastica riduzione del budget ” e ostacolerebbero “ la piena realizzazione del progetto stesso e, nello specifico, impediscono il pieno sostegno delle fondamentali figure dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta ”;

11) con richiesta del 21 marzo 2023, la famiglia -OMISSIS- ha contestato la versione del progetto assistenziale trasmesso dal Municipio -OMISSIS- e ne ha chiesto l’immediata correzione (con particolare riferimento ai punti: 3.8.2 - 4.1.11 - 4.1.12);

12) con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023, il Municipio Roma -OMISSIS- ha riscontrato la richiesta di correzione del progetto avanzata dalla famiglia -OMISSIS-, ribadendo la propria posizione e trasmettendo una seconda versione del progetto ex art. 14 L. n. 328/2000, contenente alcune correzioni non sostanziali rispetto alla precedente versione;

13) infine, con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2023, il Municipio Roma -OMISSIS- ha trasmesso la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- – prot. n.-OMISSIS- del 24 marzo 2023 di approvazione del “ Progetto individuale e personalizzato redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge 328/2000 a favore di -OMISSIS- -OMISSIS- ” e il relativo progetto individuale in versione definitiva;

14) nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma – -OMISSIS- Sezione Civile – Ufficio del Giudice Tutelare, assunto in data 11 maggio 2023, il Giudice Tutelare, considerate le attuali condizioni fisico-psichiche della ricorrente, così come documentate anche dalla relazione medica del Policlinico “Gemelli” di Roma, ha disposto la chiusura dell’amministrazione di sostegno in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale può pertanto agire in giudizio personalmente a difesa della propria posizione.

Poste tali premesse in fatto, parte ricorrente insorge avverso la summenzionata determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- – prot. n.-OMISSIS- del 24 marzo 2023 (con cui è stato approvato il “ Progetto individuale e personalizzato redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge 328/2000 a favore di -OMISSIS- -OMISSIS- ”) chiedendone l’annullamento e al contempo instando per l’accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- “ a ottenere un progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 completo che garantisca, anche attraverso la previsione di un budget adeguato, il pieno sostegno delle fondamentali figure dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta, per lo meno nei termini individuati nella proposta progettuale avanzata da parte ricorrente ”.

Il ricorso è affidato ai motivi qui di seguito illustrati.

PRIMO MOTIVO

Nonostante le contrapposte opzioni progettuali della ricorrente e di Roma Capitale condividano appieno gli esiti della valutazione multidimensionale e, quindi, individuino in maniera concorde non solo le necessità, i bisogni e i desideri della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, ma anche gli obiettivi da perseguire e i sostegni da attivare per raggiungerli, nel progetto individuale da ultimo approvato da Roma Capitale (ora impugnato) è prevista, anche attraverso un taglio drastico del budget messo a disposizione, una forte decurtazione delle ore per le figure professionali dell’Educatore e dell’Operatore, nonché l’azzeramento delle ore per le figure professionali dello Psicologo e dello Psicoterapeuta, così di fatto ostacolando – in tesi – la realizzazione del progetto di vita dell’interessata.

Nel dettaglio, parte ricorrente si duole del fatto che:

(i) nella proposta avanzata da Roma Capitale e dall’ASL Roma 3 il budget complessivo annuo messo a disposizione per il progetto della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ammonta ad € 70.493,88, a fronte di una richiesta di parte ricorrente di € 78.087,68;

(ii) la rimodulazione del budget sopra indicata dipende da un lato da un “taglio” delle ore di lavoro dell’Educatore messo a disposizione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (da 48 ore al mese nella proposta della ricorrente a 30 ore al mese nella proposta di Roma Capitale) e delle ore di lavoro dell’Operatore (da 20 ore al mese nella proposta della ricorrente a sole 13 ore al mese nella proposta di Roma Capitale), dall’altro lato anche da un azzeramento delle ore di collaborazione dello Psicologo e Psicoterapeuta (i cui costi resteranno quindi a completo carico della famiglia della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-).

In definitiva, confrontando le due proposte di progetto individuale, parte ricorrente sostiene che la proposta avanzata da Roma Capitale sarebbe carente di una parte fondamentale, e cioè il pieno sostegno dell’Educatore, dell’Operatore, dello Psicologo e dello Psicoterapeuta.

Tale asserita carenza ostacolerebbe la “ realizzazione del progetto individuale in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, nonostante la pressoché totale condivisione della valutazione multidimensionale degli strumenti, dei risultati finali e della costruzione dei sostegni ”.

SECONDO MOTIVO

Sostiene parte ricorrente, inoltre, che il progetto assistenziale predisposto da Roma Capitale sarebbe illegittimo anche perché frutto di un’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione comunale, in assenza di qualsiasi coinvolgimento attivo dell’interessata e della sua famiglia, anche e soprattutto per ciò che concerne l’individuazione e la determinazione del c.d. “budget di salute” annuo (quantificato in misura pari ad € 70.493,88, a fronte di una richiesta di parte ricorrente di € 78.087,68).

TERZO MOTIVO

Lamenta parte ricorrente, infine, che il progetto assistenziale predisposto da Roma Capitale violerebbe anche l’art. 19 della Convenzione ONU del 12 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata poi dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, unitamente al c.d. “Protocollo Opzionale” (ossia il Protocollo con cui si individuano le modalità di rilevazione e censura internazionale delle violazioni della Convenzione stessa da parte di ciascuno Stato Parte).

Il summenzionato art. 19 prevede, infatti, che “ gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità ”.

Le Amministrazioni intimate avrebbero in tesi violato tale diritto della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nel momento in cui esse hanno predisposto un progetto assistenziale ex art. 14 della Legge 328/2000 non pienamente rispondente a quello presentato dalla famiglia dell’interessata.

LE DIFESE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Roma Capitale e l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso, di cui hanno eccepito l’inammissibilità e/o infondatezza, stante da un lato la natura spiccatamente discrezionale della valutazione tecnica sottesa agli atti impugnati e, dall’altro lato, l’assenza (in tale valutazione) di qualsivoglia profilo di manifesta irragionevolezza e/o illogicità.

Alla camera di consiglio calendarizzata in data 28 giugno 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio – dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Il giudizio può essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il ricorso è infondato.

L’esame dei motivi di impugnazione impone di ricostruire, in limine litis , la cornice legislativa nella quale si inscrive il provvedimento impugnato.

L’art. 14, comma 1, legge n. 328/2000, prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, “ i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 ” (c.d. PI).

Il comma 2 dell’art. 14 cit. stabilisce che “ il progetto individuale ” comprende, “ oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento ”, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato (PEI) a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, inoltre nel “ progetto individuale ” sono altresì definiti “ le potenzialità e gli eventuali sostegni ” per il nucleo familiare.

L’art. 12, comma 5, legge n. 104/1992, rubricato “ diritto all’educazione e all’istruzione ”, garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone disabili e prevede la predisposizione di un documento denominato “ Profilo di funzionamento ” - predisposto “ secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ” - finalizzato alla formulazione del “ Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ”.

Tanto premesso, l’art. 14 della legge n. 328/2000 prevede un procedimento, avviabile su domanda dell’interessato, che investe le competenze del Comune e dell’Azienda Sanitaria (“ …i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali… ”).

Tale procedimento si snoda attraverso la predisposizione di atti di valutazione diagnostico-funzionale, nonché di prestazioni di cura e riabilitazione e di servizi alla persona.

Quelle contemplate dalla norma citata sono, in definitiva, attività espressive di discrezionalità tecnica ( id est la valutazione diagnostica del soggetto), attività espressive di discrezionalità mista “tecnico/amministrativa” ( id est la stesura del progetto individuale, con l’individuazione del percorso più adeguato ai bisogni del paziente), ed infine attività materiali consequenziali (l’erogazione in concreto delle prestazioni di cura e riabilitazione e di servizi alla persona individuate nel progetto).

Con l’odierno ricorso, parte ricorrente non si duole tanto della valutazione diagnostica del soggetto disabile, quanto piuttosto della successiva attività discrezionale sfociata nell’identificazione delle concrete misure assistenziali indicate nel progetto impugnato.

Resta fermo che il sindacato giurisdizionale di tale attività discrezionale può ammettersi soltanto se emergono vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni dell’Amministrazione.

Orbene, ancorchè parte ricorrente si dolga di un’asserita manifesta irragionevolezza e/o inattendibilità delle conclusioni a cui sono giunte le Amministrazioni intimate, il Collegio ritiene che tale vizio vada escluso nel caso di specie, ciò che rende il ricorso infondato.

Fermo quanto precede, occorre a questo punto esaminare partitamente i tre motivi di impugnazione.

SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO

Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che il progetto assistenziale impugnato sarebbe manifestamente irragionevole per il fatto di aver modificato in pejus il numero di ore di specialisti inizialmente inserito nella bozza progettuale della ricorrente.

In particolare, l’istante si duole del fatto che il progetto impugnato ha da un lato previsto un minor numero di ore di assistenza di due figure professionali specifiche (segnatamente l’Educatore e l’Operatore) e dall’altro lato azzerato le ore di assistenza dello Psicologo e Psicoterapeuta.

Quanto precede avrebbe comportato – sempre in base alla prospettazione di parte ricorrente – un’illogica riduzione del budget di salute annualmente destinato alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, passando da € 78.087,68 (come richiesto dalla ricorrente) ad € 70.493,88 (come stabilito da Roma Capitale).

Il Collegio ritiene che gli elementi di fatto testè citati non bastino a disvelare alcuna manifesta irragionevolezza e/o illogicità del provvedimento impugnato.

Risulta ex actis , infatti, che:

(i) la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- continua a poter beneficiare di un’assistenza di psicologi/psicoterapeuti, atteso che l’ASL ha offerto l’assistenza psicologica/psicoterapeutica dei propri specialisti interni e che la ricorrente non ha (in base al sistema assistenziale delineato dall’art. 14 della legge n. 328 del 2000) il diritto di “scegliersi” i professionisti di riferimento;

(ii) il minor numero di ore di assistenza dell’Educatore (30 ore mensili anziché le 48 ore mensili richieste dalla ricorrente) e dell’Operatore (13 ore mensili anziché le 20 ore mensili richieste dalla ricorrente) non è in sé considerato un elemento che possa manifestare qualsiasi palese travisamento dei fatti o inattendibile valutazione tecnica.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che:

- la sig.ra -OMISSIS- ha pacificamente raggiunto un ottimo grado di sviluppo della propria persona sia a livello professionale (avendo conseguito un posto di lavoro) che a livello relazionale (avendo contratto matrimonio);

- il livello di autonomia raggiunto risulta ben testimoniato dal provvedimento di chiusura dell’Amministrazione di sostegno recentemente adottato dal Giudice Civile in data 11 maggio 2023.

In breve, non v’è in atti alcuna evidenza – platealmente ignorata e/o travisata da Roma Capitale – da cui possa evincersi che la signora -OMISSIS- necessiti ictu oculi di un numero di ore di assistenza maggiore rispetto a quello garantito dall’Amministrazione.

Ciò che esclude che possa ravvisarsi, nel caso di specie, qualsiasi vizio integrante una palese irragionevolezza e/o travisamento dei fatti (e cioè quel vizio che, solo, legittimerebbe il Giudice Amministrativo ad annullare un atto connotato da elevata discrezionalità tecnica, quale per l’appunto quello de quo agitur ).

Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, alla reiezione del primo motivo di ricorso.

SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole di un’asserita mancata partecipazione della famiglia della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- al procedimento amministrativo sfociato nell’adozione del progetto assistenziale impugnato.

La documentazione in atti dimostra, al contrario, che detto progetto è stato predisposto proprio sulla base della bozza progettuale inizialmente elaborata dalla famiglia della persona interessata, tanto è vero che:

- lo scarto economico esistente tra il budget di salute annuo inizialmente ipotizzato dalla famiglia istante (€ 78.087,68) ed il budget di salute ultimativamente approvato da Roma Capitale (€ 70.493,88), appare di modesta entità;

- è la stessa ricorrente ad ammettere con il proprio ricorso che c’è stata una “ pressoché totale condivisione della valutazione multidimensionale degli strumenti, dei risultati finali e della costruzione dei sostegni ”.

Anche il secondo motivo di ricorso va dunque respinto.

SUL TERZO MOTIVO

Identica sorte merita, infine, pure il terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente sostiene che i fatti già censurati con i primi due motivi di impugnazione integrerebbero, inter alia , una violazione dell’art. 19 della Convenzione ONU del 12 dicembre 2006.

Quanto già esposto sui primi due motivi di impugnazione concorre ad escludere, infatti, qualsiasi violazione della summenzionata norma convenzionale internazionale.

L’infondatezza dei motivi di annullamento del provvedimento impugnato importa, di conseguenza, anche l’infondatezza della connessa domanda di accertamento (e conseguente condanna) del diritto alla ridefinizione del progetto di assistenza ex art. 14 della legge n. 328 del 2000.

In conclusione, pertanto, il ricorso va respinto.

Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio – attesa la natura della controversia, nonché la dimensione sociale del servizio pubblico venuto in contestazione e le condizioni personali della parte ricorrente – ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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