TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-02-21, n. 201800248

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-02-21, n. 201800248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800248
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00536/2013 REG.RIC.

N. 00248/2018 REG.SEN.

N. 00536/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2013, proposto da -OSIS- -OSIS- di -OSIS- -OSIS- &
C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato A M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Bari, via Celentano, 27;

contro

Società Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato G T L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della delibera datata 21.1.2013 di non ammissibilità della domanda alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 presentata dalla ricorrente, comunicata con lettera raccomandata a.r. ricevuta il 30.1.2013;

- della delibera

CIPE

14.2.2002 n. 5, ove occorra e in parte qua , e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, anteriore o successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - In data 14.11.2011 l’odierna ricorrente -OSIS- -OSIS- di -OSIS- -OSIS- &
C. s.a.s. presentava ad Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al dlgs n. 185/2000 al fine di avviare un’attività di “-OSIS-” in -OSIS-.

A seguito dell’inoltro telematico della domanda (prot. 2036604), i sigg. -OSIS- -OSIS- e -OSIS- -OSIS- (soci rispettivamente per il 90% e per il 10% della s.a.s. -OSIS- -OSIS-), svolgevano in data 14.3.2012 un colloquio volto a fornire ad Invitalia le informazioni più significative in ordine all’idea d’impresa, alle loro competenze, al mercato, agli aspetti gestionali, economici e finanziari dell’iniziativa.

Successivamente, con nota prot. 13650/FIMP-SPER del 4.6.2012 (raccomandata del 19.6.2012), l’Amministrazione comunicava ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 alla società l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda: nella specie la mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta, la non conformità alla normativa vigente, nonché la mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta.

La ricorrente presentava così con raccomandata a.r. del 3.10.2012 le proprie osservazioni relativamente a ciascun profilo di criticità riscontrato.

In data 21.3.2013 il procedimento si concludeva con l’adozione della censurata delibera di non ammissibilità della domanda alle agevolazioni basata sulle medesime motivazioni della comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990.

Avverso tale provvedimento e la Delibera

CIPE

14.2.2002 n. 5 la -OSIS- -OSIS- proponeva ricorso innanzi a questo Giudice.

Deduceva un’unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185;
violazione della delibera

CIPE

14 febbraio 2002 n. 5;
violazione del d.m. n. 295/2001;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti, genericità, ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento;
violazione di legge (artt. 3 e 10 bis legge n. 241/1990);
insufficienza o mancanza di motivazione: secondo la prospettazione di parte ricorrente Invitalia avrebbe condotto l’istruttoria in maniera del tutto incoerente con lo spirito della normativa vigente;
l’impugnato provvedimento del 21.1.2013 conterrebbe valutazioni erronee circa la mancanza di attitudine della compagine sociale all’avvio dell’attività di impresa;
i due soci della società ricorrente sarebbero, infatti, in possesso di conoscenze tecniche e professionali in grado di consentire la gestione, la direzione, il controllo e l’esecuzione del progetto;
peraltro, il dlgs n. 185/2000 (art. 13) favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione per qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura di impresa;
è quindi la legge che consente la qualificazione professionale di soggetti privi di occupazione, pur dotati delle autorizzazioni necessarie per l’avvio dell’attività;
pertanto, posto che il dlgs n. 185/2000 ammette la finanziabilità di progetti facenti capo a società neocostituite ed a soggetti maggiorenni, non potrebbe assurgere al rango di connotato discriminante un’attitudine al lavoro di soggetti alla prima esperienza lavorativa ed in possesso unicamente dei titoli necessari alla regolarità dell’attività;
parimenti non corretto sarebbe quanto rilevato nell’impugnato provvedimento e nel preavviso di rigetto circa la non conformità del progetto alla normativa, lamentando l’avvio dell’attività da parte della società istante con decorrenza 21.12.2011;
tuttavia, tale censura non terrebbe in debita considerazione che il soggetto richiedente il finanziamento, così come chiarito dalla stessa S.p.A. Invitalia nelle risposte ai quesiti riportate nel sito internet, può avviare l’attività anche dopo la presentazione della domanda come accaduto nel caso di specie;
inoltre, le attrezzature di cui la società si è dotata per avviare l’attività erano state oggetto di concessione in comodato o noleggio da parte dei fornitori;
tali condizioni sarebbero potute essere verificate in sede istruttoria;
in ogni caso non sarebbe possibile negare il finanziamento ipotizzando che tutti i beni detenuti della società siano stati già acquistati e quindi non siano più finanziabili;
quanto dichiarato dalla società troverebbe giustificazione nelle risultanze contabili;
sarebbe, altresì, errata la valutazione della P.A. in ordine alla mancanza di opportunità dell’adeguamento del prezzo ai listini concorrenti o della CCIAA;
dette affermazioni sarebbero del tutto arbitrarie;
parimenti la considerazione, operata dalla Amministrazione, circa la carenza del piano di investimenti, basata sulla mancata inclusione di un congelatore o abbattitore, sarebbe priva di proporzione, in quanto la società avrebbe già giustificato in fase istruttoria di approvvigionarsi presso fornitori di prodotti finiti e di non utilizzare i prodotti congelati;
il gravato provvedimento si fonderebbe, inoltre, su critiche generiche riguardanti il merito del progetto e su formule di puro rito, generiche ed apodittiche, più che su aspetti economico/finanziari dello stesso;
errate sarebbero altresì le valutazioni in ordine alla qualità tecnica, economica e finanziaria del progetto, essendo motivazione assolutamente generica;
infine, la censurata delibera CIPE n. 5/2002, nella parte in cui contempla i criteri di valutazione delle domande, sarebbe illegittima, avendo attribuito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale in ordine alla voce “validità tecnica, economica e finanziaria”.

2. - Si costituiva in giudizio la Società Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., resistendo al gravame.

3. - All’udienza del 31 gennaio 2018 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

5. - Ai fini della definizione del contenzioso de quo , occorre premettere che il dlgs n. 185/2000 (normativa sulla cui base la società ricorrente presentava in data 14.11.2011 domanda di ammissione alle agevolazioni per le microimprese) ha la finalità di «favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprendiorialità» ed in particolare di «favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione» (art. 13, commi 1 e 2).

Per poter usufruire dei benefici previsti dal citato dlgs (contributi a fondo perduto e mutuo agevolato) è necessario che il progetto imprenditoriale che viene prospettato risponda a precisi criteri, che prima il D.M. 28 maggio 2001, n. 295 e poi la delibera CIPE del 14 febbraio 2002 n. 5 hanno stabilito, ossia, per le misure agevolative di cui al Titolo II (autoimpiego):

- coerenza fra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta;

- esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l’iniziativa a partire dal momento della concessione dell’agevolazione;

- validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa.

In forza del d.lgs. n. 185/2000 non ogni iniziativa può essere finanziata, ma solo quelle che dimostrano di essere credibili anche sotto il profilo reddituale, rispondendo ai criteri su riportati.

Ciò vale anche per le attività artigianali.

La domanda presentata dalla -OSIS- -OSIS- prevede un contributo a fondo perduto pari ad € 64.573,80 ed un mutuo agevolato pari ad € 64.573,80. In tutto € 129.147,60 (quadro L.2 della domanda di ammissione).

Va rilevato che Invitalia ha condotto l’istruttoria, sviluppatasi secondo il seguente percorso in linea con la previsione di cui all’art. 4 D.M. n. 295/2001:

a) una fase preliminare, che ha accertato la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l’esame della domanda e della documentazione;

b) un colloquio con i proponenti (sig.ri -OSIS- -OSIS- e -OSIS- -OSIS-), avvenuto in data 14 marzo 2012, una volta esaminata con esito positivo la domanda [cfr. all. 2 della produzione di parte resistente del 20.5.2013];

c) una lettera (del 4 - 19 giugno 2012) con la quale si è comunicato che la domanda risultava allo stato non ammissibile per i motivi indicati nella stessa nota [all. 3 della produzione di parte resistente del 20.5.2013];

d) l’esame delle osservazioni inviate dalla -OSIS- -OSIS- alla Invitalia in data 3 ottobre 2012 [all. 4 della produzione di parte resistente del 20.5.2013];

e) la censurata determinazione finale contenuta nella lettera inviata il 21 gennaio 2013 [all. 5 della produzione di parte resistente del 20.5.2013].

Ne deriva che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’iter istruttorio è stato completo e pienamente coerente con lo spirito della normativa di cui al dlgs n. 185/2000 e disposizioni attuative ( rectius D.M. 28 maggio 2001, n. 295 e delibera CIPE del 14 febbraio 2002 n. 5).

E proprio dal raffronto tra la nota prot. 13650 del 4 - 19 giugno 2012 e la nota prot. 1237/FIMP-DEL datata 21 gennaio 2013 si evince in modo evidente che la deliberazione di non ammissione è stata assunta non solo dopo una attenta valutazione della domanda e quindi dell’iniziativa imprenditoriale, ma altresì dopo il colloquio e dopo avere esaminato le controdeduzioni della -OSIS- -OSIS-.

Dette controdeduzioni non sono state ritenute condivisibili sulla base di un’adeguata motivazione, che da un canto si ricollega ai rilievi contenuti nella prima comunicazione e dall’altro lato amplia il giudizio.

Ne deriva che appaiono non condivisibili gli addebiti di insufficiente o mancanza di motivazione, di utilizzo di formule di rito, generiche ed apodittiche, di motivazioni inconferenti, illogiche e generiche.

Si riporta di seguito la motivazione del censurato provvedimento del 21.1.2013 a dimostrazione di quanto in precedenza evidenziato circa la non genericità della stessa:

«… La presente per comunicare che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 295/2001, ha deliberato in data 21/01/2013 la non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 per i seguenti ordini di motivi:

- Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta.

- Non conformità rispetto alla normativa vigente.

- Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta.

Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” nessuno dei soci della società proponente risulta in possesso dell’abilitazione necessaria, in base alla normativa vigente in materia, per l’avvio e l’esercizio dell’attività proposta e pertanto viene a mancare un elemento essenziale ai fini della fattibilità e della cantierabilità dell’iniziativa presentata.

Infine, non sono state fornite informazioni qualitativamente rilevanti in merito alla coerenza tra le esperienze formative e/o professionali dei soci, il ruolo/funzione ricoperto da ciascuno di essi e l’iniziativa proposta;
di conseguenza non è stata dimostrata l’attitudine della compagine sociale nel suo insieme ad avviare l’attività d’impresa e non è stata avvalorata la complementarità delle competenze necessarie alla gestione dell’iniziativa.

Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Non conformità rispetto alla normativa vigente” l’iniziativa risulta già finanziata con mezzi propri.

Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta” non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti:

- il piano degli investimenti, i fornitori dei beni strumentali da acquistare e i relativi costi;
le previsioni di costo e ricavo;

- i prezzi di vendita dei prodotti/servizi da offrire alla clientela e i criteri di determinazione degli stessi;

- i concorrenti e i punti di forza/debolezza dell’iniziativa rispetto al sistema d’offerta degli stessi.

Infatti con riferimento ai motivi ostativi indicati nella comunicazione inviatavi ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, le osservazioni o le controdeduzioni da voi presentate sono risultate essere inidonee al superamento del profilo di criticità progettuale, precedentemente menzionato, per i motivi di seguito addotti:

- l’attestato per la somministrazione di alimenti e bevande è stato prodotto, mentre in merito alle carenze rilevate in sede di colloquio rispetto ad una preparazione ed esperienza della compagine nel settore non è stato prodotto alcun elemento utile a sanare le criticità rilevate. Infatti, la compagine dichiara di ritenere adeguata la formazione della socia (segretaria in azienda per un periodo limitato) ma si ritiene che tale esperienza, realizzata in un settore completamente diverso, non sia qualificante per garantire il successo dell’iniziativa. In merito alle esperienze maturate dal socio -OSIS- le stesse, pur non regolari, si possono ritenere adeguate, ma non è stato fornito alcun elemento valido per quanto riguarda le criticità rilevate nella determinazione dei prezzi (si ritiene non opportuno adeguarsi ai listini dei concorrenti o delle CCIAA senza considerare i costi di approvvigionamento, i costi accessori, la potenziale domanda giornaliera e altri elementi fondamentali per la determinazione del prezzo di vendita). Inoltre, in merito alle carenze del piano degli investimenti, pur mancando una produzione diretta, il servizio di prodotti freschi e tavola fredda richiede comunque un bene per raffreddare e/o congelare le materie prime o acquistate considerando che nel processo produttivo non è previsto un servizio a richiesta (le fatture di acquisto per verificare l’acquisto giornaliero non sono state presentate). Non è stata fornita idonea documentazione in merito all’avvio con mezzi propri in quanto il proponente dichiara di aver ottenuto tutti i beni in comodato d’uso, ma non risulta presentato alcun documento di trasporto, alcun contratto di comodato da parte dei fornitori né alcuna fattura in conto visione. Pertanto si ritiene anche questo aspetto non sanato. …».

Pertanto, la motivazione dell’atto impugnato non solo non è insufficiente o mancante, ma si presenta completa, ragionevole e logica con riferimento alla vicenda de qua , avendo Invitalia valutato ogni aspetto della richiesta e delle controdeduzioni della ricorrente e dato conto dei profili di non ammissibilità del progetto. I criteri di valutazione indicati nel decreto ministeriale n. 295 del 2001 e nella delibera CIPE risultano, pertanto, rispettati.

Con l’unico motivo di ricorso la società istante contesta la determinazione di Invitalia del 21.1.2013 sotto vari profili, soffermandosi poi in maniera distinta sull’esame della «mancanza di coerenza tra le caratteristiche dei soggetti e l’iniziativa proposta», della «non conformità del progetto alla normativa» e della «carenza di validità tecnica, economica e finanziaria», per passare poi alla censura di illegittimità dell’art. 1 della delibera CIPE n. 5/2002, «nella parte in cui prevede i criteri di valutazione delle domande», perché «inserendo la voce “validità tecnica, economica e finanziaria” ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame».

Le doglianze formulate non possono essere accolte.

5.1. - Quanto alla «Mancanza di coerenza tra le caratteristiche dei soggetti e l’iniziativa proposta» (indicata nel censurato provvedimento), la ricorrente lamenta l’errata valutazione, da parte di Invitalia, circa la mancanza di attitudine dei soci -OSIS- e -OSIS- all’avvio dell’attività di impresa.

L’assunto non può essere condiviso.

Come evidenziato nella motivazione del provvedimento negativo del 21.1.2013, al termine dell’istruttoria Invitalia, dopo avere preso atto che «l’attestato per la somministrazione di alimenti e bevande è stato prodotto», superando così un profilo evidenziato nella comunicazione del 4 - 19 giugno 2012, ha comunque dovuto rilevare che «in merito alle carenze rilevate in sede di colloquio rispetto ad una preparazione ed esperienza della compagine nel settore non è stato prodotto alcun elemento utile a sanare le criticità rilevate. Infatti, la compagine dichiara di ritenere adeguata la formazione della socia (segretaria in azienda per un periodo limitato) ma si ritiene che tale esperienza, realizzata in un settore completamente diverso, non sia qualificante per garantire il successo dell’iniziativa. In merito alle esperienze maturate dal socio -OSIS- le stesse, pur non regolari, si possono ritenere adeguate, ma non è stato fornito alcun elemento valido per quanto riguarda le criticità rilevate nella determinazione dei prezzi (si ritiene non opportuno adeguarsi ai listini dei concorrenti o delle CCIAA senza considerare i costi di approvvigionamento, i costi accessori, la potenziale domanda giornaliera e altri elementi fondamentali per la determinazione del prezzo di vendita)».

Orbene, fra gli aspetti che consentono di finanziare le iniziative (e che devono essere verificati) vi sono, in base al d.m. 28 maggio 2001, n. 295, proprio «l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e fattibilità dell’idea stessa» [art. 4, comma 1, lett. b)].

Invitalia ha appurato che l’esperienza lavorativa della sig.ra -OSIS- -OSIS- - ossia segretaria di azienda per un periodo limitato - è riferita ad un settore completamente diverso rispetto a quello oggetto del progetto e pertanto non è qualificante per garantire il successo dell’iniziativa;
una carenza questa che ad avviso di Invitalia è confermata proprio dal ruolo marginale e secondario che le è stato affidato (la sig.ra -OSIS- partecipa per il solo 10% alla società, come emerge dalla domanda di ammissione alle agevolazioni per le microimprese).

Per quanto concerne il sig. -OSIS- -OSIS-, Invitalia ha verificato che lo stesso non ha fornito informazioni chiare, coerenti ed esaustive in ordine alla determinazione dei prezzi, sì da fare emergere una non adeguata e sufficiente consapevolezza su aspetti fondamentali della attività imprenditoriale proposta, quali il mercato, l’organizzazione dei servizi, il piano degli investimenti, i costi e le previsioni di utile.

Inoltre, Invitalia pone in evidenza che i proponenti l’iniziativa non hanno fornito «informazioni qualitativamente rilevanti in merito alla coerenza tra le esperienze formative e/o professionali dei soci, il ruolo/funzione ricoperto da ciascuno di essi e l’iniziativa proposta». Ne è derivato che «non è stata dimostrata l’attitudine della compagine sociale nel suo insieme ad avviare l’attività d’impresa e non è stata avvalorata la complementarità delle competenze necessarie alla gestione dell’iniziativa».

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, poiché il dlgs n. 185/2000 favorisce “l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione” per “qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura di impresa”, è illegittimo pretendere una esperienza specifica in capo ai soggetti sottoposti alla verifica.

Detto assunto non può essere condiviso, se si considera che la ricorrente non sta avviando un’attività in piena autonomia, ma ha chiesto un finanziamento, in parte a fondo perduto e in parte a tasso agevolato, a carico dello Stato, con la conseguenza che l’Ente preposto per legge a valutare le iniziative imprenditoriali deve verificare se ricorrono adeguate capacità imprenditoriali atte a garantire la sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale.

Peraltro, non solo tra i criteri fissati dal CIPE con deliberazione n. 5/2002 vi è la «coerenza fra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta», ma proprio il d.m. 28 maggio 2001, n. 295, all’art. 4, comma 1, ha previsto che le domande di ammissione alle agevolazioni «sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento / valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell’idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa».

Dette previsioni dimostrano come coloro che propongono una iniziativa imprenditoriale devono dimostrare di avere esperienza in quel settore al fine di accedere agli incentivi.

Se i proponenti non hanno esperienza nel settore, se non dimostrano che vi è attendibilità professionale in rapporto all’idea di autoimpiego, se non provano che vi è coerenza tra le caratteristiche dei proponenti e l’iniziativa proposta, allora l’iniziativa imprenditoriale non può essere finanziata dallo Stato, almeno in base allo strumento previsto dal dlgs n. 185/2000.

5.2. - Quanto alla contestazione (contenuta nel censurato provvedimento) circa la «Non conformità del progetto alla normativa», la ricorrente lamenta che Invitalia ha ritenuto non finanziabile l’iniziativa perché l’attività era già stata avviata (v. preavviso di rigetto del 4 - 19 giugno 2012). In particolare ha dedotto che le attrezzature che avevano consentito alla società di iniziare l’attività «erano state oggetto di concessione di comodato o noleggio da parte dei fornitori, con espressa previsione di acquisto o restituzione all’esito della pratica di finanziamento», evidenziando che «tali condizioni ben potevano essere verificate in sede di istruttoria o, comunque, in fase di verifica ispettiva dell’utilizzo dei fondi erogati».

La censura è priva di fondamento.

Nella lettera del 4 - 19 giugno 2012 Invitalia aveva rilevato che «l’iniziativa risulta già finanziata con mezzi propri. Infatti, l’iniziativa proposta riguardante l’apertura di un bar a -OSIS- risulta già avviata. Tale circostanza risulta avvalorata da una serie di controlli effettuati in sede di valutazione, tramite visura Cerved estratta in data 14/03/2012, nella quale emerge che la data d’inizio attività dell’impresa risulta il 21/12/2011 e dalle verifiche effettuate sulla sede operativa, dalle quali risulta palesemente visibile la presenza del bar».

L’apertura in epoca antecedente di un bar risulta dimostrata anche fotograficamente (cfr. all. 2 della produzione di parte resistente del 20.5.2013).

Nelle controdeduzioni, la società odierna ricorrente aveva negato che l’attività fosse stata autofinanziata, limitandosi ad affermare che le attrezzature erano state ricevute in comodato, con un marginale autofinanziamento (acquisto materie prime).

Nella contestata determinazione conclusiva del 21.1.2013 Invitalia ha evidenziato che «non è stata fornita idonea documentazione in merito all’avvio con mezzi propri in quanto il proponente dichiara di aver ottenuto tutti i beni in comodato d’uso, ma non risulta presentato alcun documento di trasporto, alcun contratto di comodato da parte dei fornitori né alcuna fattura in conto visione. Pertanto si ritiene anche questo aspetto non sanato».

Alla luce di quanto innanzi esposto risulta che da un lato vi è la circostanza di fatto dell’avvio dell’attività, attività che non è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha invece contestato l’autofinanziamento, e dall’altro vi è la mancanza, come rilevato da Invitalia, di un qualsiasi documento attestante l’esistenza di un contratto di comodato. A nulla rileva la documentazione circa i suddetti contratti prodotta dalla società unicamente nell’ambito del presente giudizio, ma non in fase procedimentale, pur essendo suo preciso onere.

5.3. - Con riferimento all’assunto contenuto nell’impugnato provvedimento circa la «Carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta», la società ricorrente contesta la determinazione di Invitalia in ordine a tale profilo, ed in particolare riguardo all’affermazione per la quale «si ritiene non opportuno adeguarsi ai listini dei concorrenti o delle CCIAA senza considerare i costi di approvvigionamento, i costi accessori, la potenziale domanda giornaliera e altri elementi fondamentali per la determinazione del prezzo di vendita» e al rilievo della mancanza nel piano degli investimenti di un congelatore.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente dietro l’espressione “opportunità” si cela il totale arbitrio valutativo dell’istruttore.

La doglianza non è suscettibile di positivo apprezzamento.

A tal proposito, va evidenziato che il colloquio contemplato dall’art. 4, comma 1, lett. b) d.m. 28 maggio 2001, n. 295 (secondo cui le domande di ammissione alle agevolazioni «sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento / valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell’idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa») rappresenta un momento fondamentale del procedimento al punto che al comma 4 della disposizione in esame si dispone che «la mancata partecipazione dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al comma 1, lettera b), senza giustificato motivo è causa di decadenza della domanda».

Il colloquio consente a Invitalia (società che, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, ha il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni) di verificare l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell’idea stessa e di individuare la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, unitamente alla domanda ed alla documentazione prodotta.

Ciò premesso, nel colloquio, i soci, da un lato, non erano stati in grado «di determinare autonomamente coerenti previsioni di costi di gestione e di ricavi derivanti dall’attività, dichiarando espressamente di non ricordare i numeri inseriti in domanda né di riuscire a effettuare previsioni attendibili», e, dall’altro, con riferimento ai prezzi di vendita dei prodotti/servizi da offrire alla clientela, avevano «esplicitato alcuni prezzi di vendita senza chiarire il criterio di determinazione degli stessi, dichiarando di volersi adeguare ai prezzi dei concorrenti, senza dichiarare e confermare di aver svolto la relativa analisi» (cfr. nota di Invitalia del 4 - 19 giugno 2012).

Le osservazioni della -OSIS- -OSIS- non hanno superato le criticità rilevate da Invitalia nella citata nota del 4 - 19 giugno 2012, tanto che la stessa Invitalia ha evidenziato che «si ritiene non opportuno adeguarsi ai listini dei concorrenti o delle CCIAA senza considerare i costi di approvvigionamento, i costi accessori, la potenziale domanda giornaliera e altri elementi fondamentali per la determinazione del prezzo di vendita».

In altri termini, proprio la constatazione che i proponenti non hanno chiarito i criteri di determinazione dei prezzi ed hanno detto di volersi riferire ai prezzi praticati dai concorrenti costituisce la dimostrazione più evidente che gli stessi non hanno «una adeguata consapevolezza ... su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta» (cfr. nota di Invitalia del 4 - 19 giugno 2012).

Infatti, è evidente che il prezzo di vendita non può essere determinato per relationem , ma è frutto di una attenta analisi che deve tener conto dei costi di gestione dell’attività, analisi nel caso di specie evidentemente mancante.

Va, altresì, ricordato che nella comunicazione del 4 - 19 giugno 2012 Invitalia aveva evidenziato che i proponenti non avevano fornito «informazioni chiare, coerenti ed esaustive» in relazione alle «previsioni di costo e ricavo, in quanto in sede di incontro emerge l’incapacità dei soci di determinare autonomamente coerenti previsioni di costi di gestione e di ricavi derivanti dall’attività, dichiarando espressamente di non ricordare i numeri inseriti in domanda né di riuscire a effettuare previsioni attendibili».

Per quel che poi concerne la mancanza di un congelatore, va sottolineato che tale mancanza rileva non solo perché dimostra carenze del piano degli investimenti, quanto perché, più in generale, mostra una non adeguata consapevolezza su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta.

Rileva Invitalia nel provvedimento del 21.1.2013 che «pur mancando una produzione diretta, il servizio di prodotti freschi e tavola fredda richiede comunque un bene per raffreddare e/o congelare le materie prime o acquistate considerando che nel processo produttivo non è previsto un servizio a richiesta (le fatture di acquisto per verificare l’acquisto giornaliero non sono state presentate)».

5.4. - Infine, per quanto concerne le censure rivolte avverso l’art. 1 delibera CIPE n. 5/2002, la società istante sostiene che la menzionata previsione sia illegittima «perché inserendo la voce “validità tecnica, economica e finanziaria” ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame».

La doglianza deve essere disattesa.

In primis va rilevato che la voce “validità tecnica, economica e finanziaria” non è stata “inserita” dalla delibera CIPE n. 5/2002, bensì dal d.m. n. 295/2001 all’art. 4, comma 1, lett. b).

In secondo luogo è inevitabile che sui progetti la società preposta al loro esame ( rectius Invitalia) svolga una valutazione di merito.

Ciò che rileva è che detta valutazione sia condotta su basi oggettive, come è avvenuto nel caso di specie.

A ben vedere, la società interessata mira a conseguire con la presente domanda giudiziaria una differente valutazione di merito da parte dell’organo giudicante sulla completezza, idoneità, credibilità e fattibilità dell’iniziativa, sulla validità tecnica, economica e finanziaria della stessa.

Tuttavia, detta valutazione non rientra fra i poteri dell’Autorità giudiziaria amministrativa, trattandosi di sindacato attinente al merito e alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, nella fattispecie in esame - in forza di quanto in precedenza evidenziato - esente da vizi macroscopici ed anzi esplicitata attraverso una congrua motivazione.

L’esercizio della discrezionalità tecnica è, infatti, suscettibile di essere sindacato dal Giudice amministrativo, ma in sede di legittimità ed unicamente in caso di motivazione non adeguata, irrazionale, contraddittoria o iniqua.

Nella specie, come si è visto, la motivazione del provvedimento giunge al termine di una adeguata istruttoria, è completa, logica e coerente, è inserita nello specifico contesto economico dell’iniziativa e tiene conto, pur non condividendole, delle osservazioni della ricorrente.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è del tutto esente dai vizi denunziati.

6. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

7. - Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite in considerazione della novità della controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi