TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201800286
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2018
N. 00286/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2018, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avvocato F L Pteca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via San Francesco d’Assisi n. 10, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
il Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore , per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliato in Trento, largo Porta Nuova n. 9;
per l’annullamento
del decreto n. R138/A11/2018/Imm. in data 14 marzo 2018, notificato in data 28 marzo 2018, con il quale il Questore della Provincia di Trento ha rigettato l’istanza, presentata dal ricorrente, di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il dott. C P e uditi l’avvocato F L Pteca, per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Dario Bellisario per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente - cittadino marocchino - in punto di fatto riferisce di essersi trasferito in Italia, all’età di quattordici anni, con regolare permesso di soggiorno; di aver sempre svolto un’attività lavorativa, ben integrandosi nella comunità di -O-; di essersi ricongiunto nel 2016 con la propria famiglia, formata dalla moglie e dal figlio di tre anni.
In data 23 marzo 2017 egli ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per “ attesa occupazione ” e, a seguito del preavviso di rigetto, in data 18 gennaio 2018 ha presentato osservazioni in merito alle vicende che hanno lo portato a delinquere. Nonostante tali osservazioni e l’ulteriore documentazione trasmessa in data 26 febbraio 2018, gli è stato notificato in data 28 marzo 2018 l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali, disparità di trattamento, illogicità nella valutazione delle prove e difetto di istruttoria .
Premesso che, ai sensi dell’art. 5 comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 l’Amministrazione, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato (come nel suo caso) il diritto al ricongiungimento familiare, deve tener conto non solo della gravità dei reati commessi dall’interessato, ma anche “ della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”, il ricorrente lamenta innanzi tutto che il Questore non abbia considerato che egli, per effetto del provvedimento impugnato, sarebbe costretto o fare ritorno nel paese d’origine e ad abbandonare il proprio nucleo familiare.
Quanto ai reati dai quali è stata desunta la pericolosità sociale, il Questore non ha tenuto conto del lasso temporale che intercorre tra i diversi reati, né del fatto che la commissione di tali reati è dipesa dal suo stato di alcool-dipendenza, ad oggi superato, ma che rende comunque indispensabile la frequenza del Centro di Alcologia di -O-. Come già evidenziato nelle osservazioni presentate all’Amministrazione, i precedenti penali più risalenti si riferiscono a reati non particolarmente gravi (al punto che per uno è stato applicato il condono), commessi a distanza di ben dieci anni l’uno dall’altro, sanzionati con due decreti penali di condanna, mentre le sentenze pronunciate nell’anno 2017 - da considerarsi congiuntamente, essendo pendente il giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione e della sospensione condizionale della pena oggetto di cumulo - vanno lette tenendo conto del peculiare momento in cui i reati sono stati commessi e, in particolare, dei problemi legati alle sue condizioni economiche e familiari. In particolare egli, dopo anni passati in solitudine, nel novembre 2016 si è ricongiunto con la moglie e il figlio, per i quali rappresenta l’unico punto di riferimento e la sola fonte di sostentamento, ma essendo disoccupato ha sentito la pressione dovuta all’incapacità di mantenere la famiglia; nel contempo egli ha appreso che suo fratello sarebbe stato espulso dall’Italia. Tali circostanze sono state fonte di gran turbamento, al punto da indurlo a sviluppare un’assuefazione all’alcool, che ha molto influito sulle sue capacità di giudizio; pertanto le condotte delittuose più recenti andrebbero intese come « un grido d’aiuto, tipico di chi crede di non aver altro modo per far fronte ai propri disagi . Lo stesso CTU nominato dal Tribunale di Trento nel procedimento penale per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi, che hanno portato al suo arresto nel 2017, ha affermato che le condotte del ricorrente sono dipese « dalla condotta alcologica acuta » e « dall’importante abuso alcolico prolungato ».
In ogni caso il ricorrente intende lasciarsi alle spalle questi episodi, come dimostra la frequentazione del Centro di salute mentale di tionee del Club alcologico di -O-, che si è rivelata molto positiva, come riconosciuto dalla responsabile del Servizio di Alcologia di -O-, che ha certificato la puntuale frequentazione degli incontri del Club alcologico e le visite di controllo presso il Centro di salute mentale. Pertanto il ricorrente può dirsi oggi positivamente inserito nella comunità, così come la moglie e il figlio, che frequenta la locale scuola materna, e può dirsi definitivamente risolto il problema legato alla dipendenza dall’alcool, che ha causato la commissione dei suddetti reati.
Del resto la prognosi di non commissione di ulteriori reati trova conferma nella documentazione trasmessa alla Questura di Trento in data 26 febbraio 2018 e, in particolare, nell’ordinanza del Tribunale di Trento depositata in data 5 febbraio 2018, con la quale - con riferimento alle sentenze n. 470/17 in data 9 novembre 2017 e n. 321/2017 in data 21 aprile 2017 - in sede di incidente di esecuzione è stata ridetermina la pena finale a carico del ricorrente in anni 1 e mesi 10 di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale della pena cumulata: difatti, posto che tra i presupposti richiesti dalla legge per la concessione di tale beneficio vi è anche l’accertamento della non pericolosità del reo, vi è motivo di ritenere che il Giudice dell’esecuzione, avendo accordato il beneficio, abbia accertato anche la non pericolosità sociale del ricorrente.
3. L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, con memoria depositata in data 2 luglio 2018 ha insistito per il rigetto del ricorso rappresentando, in particolare, che la situazione personale del ricorrente « è stata ampiamente ponderata, andando ben oltre la mera considerazione delle condanne penali, come già evidenziato sul decreto, ed esaminata in tutti i suoi aspetti, che per ovvi motivi sono stati espressi sul decreto di rigetto (e non omessi) in maniera sintetica, ma ugualmente articolata ». Il ricorrente « risulta essere una persona schiva, un solitario, per nulla inserito nel contesto sociale in cui vive. Lavora poco, senza mai raggiungere nemmeno il reddito minimo ». La moglie e il figlio del ricorrente « passano le loro giornate al centro assistenziale, per avere un po’ di aiuto e per non restare a casa con lui. Dunque una famiglia sfaldata sul nascere, non una famiglia unita e con un capo famiglia che provveda a loro, bensì una donna e il suo bambino che cercano di arrangiarsi, di sopravvivere e andare avanti, nonostante il capofamiglia sia spesso in stato di ebbrezza o perso nei suoi deliri jihadisti ». L’interesse del ricorrente per la jihad , « nato parecchi anni fa e consolidatosi nel tempo, ha portato a varie indagini sul suo conto, con risultati allarmanti ». Secondo quanto emerge dal rapporto dei Carabinieri del ROS di Trento prot. n. 76/78-10-2016, il ricorrente, « all’atto dell’arresto, non si è limitato a minacciare genericamente con riferimenti di natura islamico-radicale, ma ha espresso la volontà di tagliare la gola a loro e alle loro famiglie. ... Il ricorrente risulta intestatario di alcune utenze cellulari, tra le quali una è associata al profilo -O-, non accessibile pubblicamente, e al profilo -O-(appartenente al ricorrente o al fratello in corso di espulsione), sul quale sono rinvenibili contenuti pro jihad, tra cui una vignetta satirica nella quale viene condivisa l’idea che gli attacchi terroristici in Francia siano legittimi ». Durante la perquisizione domiciliare eseguita in data 27 novembre 2016 presso l’abitazione del ricorrente, « sono stati trovati un libro del Corano, con all’interno evidenziati da segnalibro alcuni versetti inneggianti alla guerra ai traditori dell’Islam, e una rivista di innegabile fattezza jihadista, con vari articoli inneggianti alla guerra all’occidente da parte dei “lupi solitari”, ovvero cellule formate da singoli individui che agiscono staccati dal corpo terroristico centrale, procurando allarme sociale con attentati circoscritti ma ugualmente pericolosi.