TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400049
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 00049/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 4 del 2023, integrato da motivi aggiunti depositati l’11 luglio 2023, proposto da M F, rappresentato e difeso dall’avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’ avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso l’anzidetto avvocato negli uffici dell’Avvocatura comunale;

nei confronti

Mada Home s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M D con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del titolo abilitativo edilizio formatosi per silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire d.d. 23/07/2021 presentata da Mada Home s.r.l., protocollata al nr. 197938/2021 in data 28.07.2021 (non conosciuta), per lavori in p.ed. 429 nel comune catastale di Villazzano, via San Rocco n. 5;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non ancora reso noto, tra cui i verbali resi dalla Commissione Edilizia Comunale giusta verbale pratica nr. 22 di data 02/08/2021 e verbale pratica nr. 6 di data 08/11/2021, ed anche sin d’ora il diniego, espresso e/o tacito, sull’istanza di annullamento in autotutela d.d. 04.11.2022.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del permesso di costruire in variante prot. n. 136063 di data 8 maggio 2023, comunicato con nota pec del Servizio Edilizia Privata Comune di Trento prot. n. 139284 d.d. 10.05.2023;

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 134945 di data 8 maggio 2023 a firma della Dirigente Servizio Edilizia Privata Comune di Trento, con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento amministrativo di annullamento d’ufficio del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso sulla domanda del 23 luglio 2021, parimenti comunicata con nota pec del Servizio Edilizia Privata Comune di Trento prot. n. 139284 d.d. 10.05.2023;

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, tra cui il verbale della Commissione Edilizia Comunale n. 6 del 21.03.2023, trasmesso in allegato alla nota pec Servizio Edilizia Privata Comune di Trento prot. n. 0140974 d.d. 11.05.2023.


Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata Mada Home s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) e lettera b), c.p.a.;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il consigliere A T e uditi per il ricorrente l’avvocato L T, per il Comune di Trento l’avvocato A G e per la controinteressata Mada Home s.r.l. l’avvocato M D come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il signor M F, odierno ricorrente, è proprietario della p.ed. 489/2 in C.C. Villazzano avente una superficie di 1135 mq che identifica un edificio di civile abitazione con annessi cortile e giardino situato in via San Rocco n. 7 nella frazione di Villazzano di Trento. Al numero civico 5 della medesima via San Rocco, contraddistinto dalla p.ed. 429 in C.C. Villazzano con una superficie di 1224 mq e confinante a nord con la suddetta p.ed. 489/2, si trova un altro edificio di civile abitazione con annessi spazi pertinenziali esterni, di recente acquisito in proprietà dall’impresa di costruzioni Mada Home s.r.l. (in seguito anche Mada Home), odierna controinteressata. Tali edifici fanno parte di un gruppo di quattro costruzioni destinate a civile abitazione disposte in linea su terrazzamenti ricavati a partire dagli anni sessanta del secolo scorso nel triangolo di terreno compreso tra la via San Rocco, che scende verso il centro città, e la via Torricelle, che collega San Rocco all’abitato di Villazzano. A delimitazione della p.ed. 489/2, che attualmente risulta collocata in posizione altimetrica superiore rispetto alla p.ed. 429 è posto un muro di sostegno.

2. In data 28 luglio 2021 la società Mada Home ha presentato con riferimento alla p.ed. 429 una domanda di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento e applicazione dei bonus volumetrici ai sensi dell’art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, (classe A+). La relazione tecnica che correda la domanda si riferisce a un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 77 comma 1 lettera g) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. L’edificio esistente si sviluppa su tre livelli, di cui il piano terra e il primo piano sono destinati a residenza e il sottotetto a soffitta, a cui si aggiungono un garage e una tettoia. Il progetto invece prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato, mediante l’utilizzo dell’indice della zona residenziale B2, articolato su cinque livelli per lo più ricadente sul sedime dell’edificio esistente con un ampliamento in direzione ovest. Al piano seminterrato si trovano box auto, cantine e lo spazio per la raccolta dei rifiuti;
al piano terra sono previste due unità abitative, il deposito biciclette e i locali per gli impianti tecnologici, contatori e quadri elettrici mentre nei restanti tre livelli sono collocate ulteriori tre unità abitative.

3. L’intervento è stato sottoposto alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (cfr. verbale della seduta Commissione edilizia del 2 agosto 2021) che, a seguito della modifica richiesta con riferimento alla tipologia di copertura e ottenuti gli elaborati grafici in tal senso rettificati, nella seduta dell’8 novembre 2021 ha infine approvato con prescrizioni la nuova soluzione progettuale. Con nota del 29 novembre 2021 il Servizio Edilizia Privata del Comune, in relazione alle criticità emerse nella fase istruttoria del progetto, ha comunicato a Mada Home i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (“ l'intervento proposto è in contrasto con quanto disposto dall’art. 83 comma 2 delle NTA del PRG per il quale è consentita, all’interno delle fasce di rispetto stradale, la realizzazione di sporgenze degli edifici, quali balconi scorti, pensiline e gronde, purché l’aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50 e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a 3,50 metri;
la pendenza delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche risulta superiore al 12% quale pendenza massima ammessa dall’art.

8.1.11 del D.M. 236/89 ed in ogni caso rapportata allo sviluppo lineare effettivo della rampa nel rispetto dei grafici previsti dal decreto sopra citato che ammette una pendenza del 12% per una rampa di lunghezza massima pari a 3,00 metri.
”). È seguito il 15 dicembre 2021, l’1 febbraio 2022 e il 16 febbraio 2022 il deposito da parte del progettista di ulteriore documentazione integrativa.

4. Il permesso di costruire si è nel frattempo perfezionato per silenzio assenso il 13 gennaio 2022 e, conseguentemente, il dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune, con determinazione del 24 febbraio 2022, ha definito il contributo di costruzione il cui pagamento è condizione per l’avvio dei lavori. La suddetta determinazione evidenzia altresì che l'inizio dei lavori, ex art. 83 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, deve avvenire entro due anni dalla formazione del permesso di costruire per silenzio assenso.

5. In data 6 giugno 2022 l’architetto Mauro F, su delega del padre Marcello, proprietario della p.ed. 489/2 nonché odierno ricorrente, ha avanzato una prima richiesta di “ accesso consultazione atti in materia edilizia ” avente riguardo, come emerge da quanto poi specificato con e-mail del 10 giugno 2022, allo “ storico ” della p.ed. 429 in C.C. Villazzano. Con successiva e-mail del 14 giugno 2022 l’architetto F considerato che “ risulterebbe in fase di rilascio un permesso di costruire sulla p.ed. 429 c.c. Villazzano, oggetto della mia richiesta della quale oggi non ho ricevuto copia ” ha insistito per il “ completamento della richiesta ”. La richiesta del 6 giugno 2022 è stata riscontrata dal Comune il 16 giugno 2022 con l’invio della lista delle pratiche edilizie attinenti la p.ed. 429 comprendente, tra l’altro, relativamente all’anno 2021 anche la pratica n. 197938/2021 riferita al permesso di costruire qui contestato richiesto da Mada Home. La successiva richiesta di copia di tutti gli elaborati progettuali riferiti alle pratiche edilizie elencate nella lista, di cui alla e-mail dell’architetto F del 17 giugno 2022, è stata riscontrata dal Comune il 28 giugno 2022 mediante l’indicazione del link ove rinvenire la documentazione richiesta. L’8 agosto 2022, poi, veniva fornito il link per l’accesso agli atti specificamente reclamati ovvero a quelli di cui al permesso di costruire afferente ad un intervento di “ Demolizione e ricostruzione con ampliamento della p.ed. 429 C.C. Villazzano ai sensi della lettera g) dell’art. 77 della L.P. 15/2015, congiunto alla sua riqualificazione sismica ed energetica ”. Successivamente con note del 21 luglio 2022 e del 16 agosto 2022 veniva presentata un’ulteriore richiesta di accesso agli atti e chiarimenti (“ Sono inoltre a chiedere se il Comune ha verificato/approvato la pratica tramite la CEC;
nel caso abbia ottenuto parere positivo, chiedo se sia stato ritirato il permesso di costruire
”) in merito all’istruttoria della pratica edilizia n. 197938/2021 concernente il permesso di costruire sulla p.ed. 429. In data 6 settembre 2022 presso il Servizio Edilizia Privata del Comune, si teneva un incontro, susseguente a un primo confronto con il competente dirigente comunale svoltosi il 22 luglio 2022, tra funzionari del Comune e l’architetto F a seguito del quale lo stesso con nota del 13 settembre 2022 ha segnalato le criticità rilevate a riguardo del permesso anzidetto osservando “ ieri ci è stato detto che la CEC ha dato parere positivo ed è ancora in attesa di rilascio in quanto il titolare non ha ritirato il permesso pagando gli oneri. Nel corso dell’incontro abbiamo avuto modo di apprendere dell’esistenza di una ulteriore tavola di chiarimenti consegnata dal progettista dopo l’approvazione della CEC a preteso chiarimento dell’impostazione progettuale esaminata, in particolare avuto riguardo alla linea “naturale” del terreno ”. Con nota prot. n. 292860 del 21 ottobre 2022 il dirigente del Servizio Edilizia Privata ha trasmesso copia dell’elaborato grafico relativo alla determinazione della linea naturale del terreno depositato successivamente alla richiesta di accesso presentata dall’architetto F in data 6 giugno 2022 chiedendo “ che eventuali ulteriori osservazioni siano prodotte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, per consentire allo scrivente Servizio di condurre le opportune valutazioni al fine dell’esercizio di un eventuale potere autotutela sul titolo formatosi per silenzio assenso e in ogni caso per dare risposta a quanto da voi evidenziato ”.

6. In qualità di tecnico incaricato dal proprietario della confinante p.ed. 489/2 C.C. Villazzano l’architetto F ha formulato in data 4 novembre 2022 le osservazioni in merito al progetto riservandosi la proposizione di ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi implicitamente, invitando in ogni caso l’Amministrazione a voler procedere al relativo annullamento in autotutela. In assenza di qualsivoglia riscontro, nonostante il sollecito al riguardo inviato al Comune il 6 dicembre 2022, il proprietario della p.ed. 489/2 C.C. ha notificato il 20 dicembre 2022 il ricorso in esame affidandolo ai motivi che seguono per lo più derivanti dalla perizia tecnica dell’architetto Mauro F del 20 dicembre 2022 versata in atti:

I. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge e, in particolare, degli articoli 86-bis e 86-ter della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.-. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, erronea rappresentazione della realtà.

Nonostante la relazione tecnica del progetto presentato da Mada Home per la “ Demolizione e ricostruzione con ampliamento della p.ed. 429 C.C. Villazzano ai sensi della lettera g) dell’art. 77 della L.P. 15/2015, congiunto alla sua riqualificazione sismica ed energetica ” si riferisca alla presenza, quanto all’immobile esistente, di difformità esecutive, non sono stati prodotti elaborati grafici di raffronto tra stato autorizzato e stato di fatto idonei a valutare se davvero tali difformità rientrino nelle tolleranze previste. L’art. 86 bis comma 1 introdotto nella legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 con l’art. 7 della legge provinciale 30 marzo 2021, n. 5, riconnette lo stato legittimo solo a quanto, anche tramite le tavole progettuali, è stabilito dal titolo abilitante originario o da quello medio tempore ottenuto, mentre le parti dell’edificato che, pur segnalate graficamente, non costituiscono l’oggetto specifico dell’istanza edilizia non vengono sanate. Dall’esame delle pratiche edilizie storiche della p.ed. 429 confrontate con gli elaborati grafici depositati per la rappresentazione dello stato di fatto emergono rilevanti difformità quanto alle distanze tra la p.ed. 429 e la p.ed. 489/2, all’attuale parapetto in metallo e alla tenda che non risultano regolarizzate, a una finestra al piano rialzato che nella realtà è, invece, una porta finestra, alla presenza di una finestra e camini in copertura non riportati. Così come non sono indicate le quote riferibili all’altezza di sottogronda dell’edificio, graficamente misurato come pari a 7,20 mt, ma in base a stima geometrica in realtà pari a 7,40 mt, né è stata rilevata la presenza lungo il confine con il lato a nord di un volume edilizio (accatastato) di proprietà del lotto p.ed. 428, sporgente dal terreno attuale della p.ed. 429. Lo stato di fatto è descritto in modo incompleto ed è difforme dallo stato autorizzato per cui si configura un’abusività che avrebbe dovuto essere regolarizzata prima di procedere alla presentazione del nuovo progetto edificatorio.

II. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge e, in particolare, dell’art. 3, co. 6, lett. b), del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15), dell’art. 3, co.

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