TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2012-03-14, n. 201200831

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2012-03-14, n. 201200831
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200831
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01355/2011 REG.RIC.

N. 00831/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01355/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- N R, rappresentato e difeso dall'avv. R P, domiciliato ex art. 25 comma 1 c.p.a. presso la Segreteria del Tar in Milano, Via Corridoni,39;

contro

- Ministero dell'Interno (Prefettura di Varese - U.T.G.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento P-VA/L/N/2009/103651, Area IV, S.U.I. emesso dal Prefetto di Varese nei confronti del sig. R N, in data 9 febbraio 2011, notificato in data 14 febbraio 2011, con cui è stato trasmesso il provvedimento di rigetto dello sportello unico per l'immigrazione di Varese, relativo alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, ex lege n. 102/09, presentata dal datore di lavoro sig. Jimil Abdelaziz in data 23 settembre 2009.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Varese - U.T.G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori, avv. Daniela Gabaldi e Alessandra Blandini (quest’ultima per la difesa erariale);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso introduttivo notificato il 12.4.2011 e depositato il successivo 5.04.2011 è stato impugnato il decreto di rigetto dell’emersione in epigrafe specificato, adottato dall’amministrazione sul presupposto che il lavoratore aspirante alla regolarizzazione abbia riportato condanne ostative alla positiva definizione della procedura di che trattasi.

Si è costituita l’amministrazione con atto di stile.

Con ordinanza n. 836 del 19.5.2011 la Sezione ha respinto la formulata domanda cautelare.

Con motivi aggiunti notificati il 01.02.2012 l’esponente ha ulteriormente argomentato l’illegittimità del surriferito diniego di emersione, facendo leva sulla sopraggiunta declaratoria di estinzione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Como del 06.04.2006, irrev. il 04.05.2004, pronunciata dal Giudice dell’esecuzione penale di Como in data 09.12.2011.

Alla Camera di consiglio del 08.03.2012 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti si appalesano infondati.

Come appare evidente dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente, il sig. R N ha riportato una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 495 c.p., oltre che per violazione dell’art. 6, co. 3 d.lgs. n. 286/1998, avvinti dal nesso della continuazione ex art. 81 c.p.

Ebbene, trascurando le fattispecie diverse dall’art. 337 c.p., è proprio su quest’ultima imputazione che si deve concentrare l’attenzione, trattandosi di fattispecie per la quale (con norma sostanzialmente invariata rispetto all’epoca in cui l’esponente ha riportato la condanna), è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (per l’esattezza, la resistenza a p.u. è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni).

Ne consegue, quindi, che il delitto in questione è riconducibile fra le ipotesi assoggettate all’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. e, come tale, integra una condanna ostativa all’emersione ai sensi dell’art.

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