TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400614
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00614/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00701/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2024, proposto da -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C T e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in via Dante, 23;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari:

- del provvedimento datato 18 luglio 2024 con il quale il Consiglio di Classe della -OMISSIS- del Liceo Scientifico -OMISSIS- ha deliberato la non ammissione alla classe successiva della studentessa indicata in epigrafe, e della successiva comunicazione del 19 luglio 2024;

- di tutte le operazioni dello scrutinio finale e delle valutazioni ivi compiute adottate dal Consiglio di Classe della -OMISSIS- per quanto pregiudizievoli nei confronti della studentessa;

- per quanto possa occorrere, del provvedimento e del relativo verbale del 7 giugno 2024 nella parte in cui il Consiglio di Classe sospende il giudizio nei riguardi della studentessa con riferimento alle materie Matematica e Fisica e delle operazioni con le quali sono stati svolte le prove scritte e orali di recupero nelle materie suindicate;

- di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati per quanto pregiudizievoli alla ricorrente e per la declaratoria del diritto della studentessa a essere ammessa alla classe successiva.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera forma del Ministero, con i relativi allegati;

Vista la documentata relazione di chiarimenti dell’Istituto scolastico resistente, con i relativi allegati, depositata in adempimento alla ordinanza presidenziale istruttoria n. 247/2024;

Visti tutti gli atti della causa, inclusa la memoria dei ricorrenti del 30.8.2024;

Relatore nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 il pres. Marco Buricelli e uditi l’avv. C T per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Fausta Lorusso per il Ministero;

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.I signori -OMISSIS-, quali genitori di -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento del 18.7.2024 con il quale il Consiglio di classe della -OMISSIS- del Liceo Scientifico -OMISSIS-, con riferimento all’anno scolastico 2023/2024, ha deliberato la non ammissione della studentessa alla classe successiva.

In particolare, i genitori espongono prima di tutto che negli anni scolastici precedenti la ragazza è sempre stata ammessa all’anno successivo e che solo con l’inizio del triennio (a.s. 2023/2024) ha iniziato a incontrare difficoltà notevoli nell’apprendere alcune materie - nello specifico, matematica.

Di fronte a tali difficoltà, la ragazza ha intrapreso un percorso con una neuropsichiatra, al termine del quale, all’inizio del mese di novembre del 2023, è stato accertato che presenta “un’abilità intellettiva generale che rientra nella fascia del funzionamento intellettivo borderline [ed in particolare] nell’area del calcolo si osservano importanti difficoltà generalizzate che indicano la presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento con compromissione del calcolo secondo i criteri del DSM-5”.

Per consentire alla interessata di poter proseguire l’anno scolastico l’Istituto, per l’a.s. 2023/2024, ha predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), formalizzato e sottoscritto dai genitori in data 21.11.2023.

A tale proposito, i genitori rilevano che alcune indicazioni contenute nel PDP – con riferimento in particolare alle misure dispensative e compensative previste - non sarebbero state seguite e che proprio la professoressa di matematica le avrebbe quasi del tutto disattese, costringendo la studentessa a sostenere gli esami nelle medesime condizioni degli altri studenti. In particolare, durante l’ultimo anno scolastico la studentessa non ha mai avuto due ore di lezione di matematica consecutive, e i compiti in classe venivano svolti, da tutti gli studenti, -OMISSIS- compresa, teoricamente in 60 minuti, ma in pratica in 45/50 minuti. Alla ricorrente, si sostiene, veniva inoltre assegnato lo stesso numero di esercizi previsti per gli altri alunni e solo a volte non veniva tenuto conto dello svolgimento di circa il 30% degli stessi. Non sono poi mai stati predisposti esercizi con modalità semplificate, giacché le indicazioni fornite prima del loro svolgimento erano uguali per tutti.

Esposta così la vicenda, i ricorrenti evidenziano poi che la situazione psicologica di -OMISSIS- si è aggravata, e che la ragazza è stata costretta a intraprendere un percorso di psicoterapia.

Durante lo scrutinio del 7.6.2024, il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio per la studentessa in matematica e in fisica, fissando a luglio gli esami di riparazione, senza tuttavia indicare – si sostiene - una strategia idonea per permettere alla ragazza di portare a compimento l’impegnativa prova.

Anche durante la prova di recupero, il PDP non è stato attuato, e la studentessa ha sostenuto gli esami scritti e orali nello stesso arco temporale degli altri studenti, con lo stesso tempo a disposizione e senza esercizi né semplificati né esemplificativi, sì che, al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha deliberato di non ammetterla alla classe successiva.



2. Con il ricorso in esame è stato impugnato il risultato negativo dell’anno scolastico 2023/2024, con richiesta di annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, degli atti in epigrafe.

In particolare, con il primo e unico, articolato motivo i ricorrenti hanno dedotto “violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 34 e 97 della Costituzione;
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
della direttiva ministeriale 27 dicembre 2012;
delle circolari MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 e n. 562 del 3 aprile 2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”. Ciò in quanto l’Istituto non avrebbe saputo garantire alla studentessa il supporto necessario per affrontare l’anno scolastico alla luce delle difficoltà manifestate dalla stessa. In particolare, non sarebbero state tenute in considerazione le prescrizioni stabilite nel PDP. La ragazza, infatti, ha sempre svolto le prove di matematica e fisica nello stesso tempo dei compagni e non ha mai avuto la possibilità di cimentarsi in prove predisposte appositamente per lei.

I genitori sostengono l’illegittimità della prassi adottata dalla professoressa di matematica, che si limitava a non considerare, a prova conclusa, una parte delle risposte. Secondo i genitori, sarebbe stato invece opportuno predisporre un compito calibrato sulle capacità della studentessa, in modo da permetterle di affrontare la prova con maggiore serenità.

Sulla questione, i ricorrenti richiamano una serie di precedenti giurisprudenziali con i quali è stata dichiarata l’illegittimità di provvedimenti di non ammissione alla classe successiva ogni qual volta la Scuola non ha dimostrato di avere adeguatamente tenuto conto della condizione dello studente. In particolare, ciò è avvenuto quando l’adozione del PDP si è rivelata un mero adempimento burocratico, senza che sia seguita una azione concreta di sostegno alle difficoltà dello studente.

In conclusione, i genitori della ragazza prendono atto che, in questo caso, il Consiglio di classe ha verbalizzato che il PDP era idoneo ed era stato rispettato. Tuttavia, sostengono che ciò non corrisponderebbe al vero, poiché la loro figlia, alla prova dei fatti, non ha avuto la possibilità di svolgere prove adeguatamente predisposte per le sue necessità individuali, così da evitare che le sue difficoltà potessero compromettere il giudizio finale. Inoltre, la famiglia non è mai stata adeguatamente informata sull’andamento scolastico della ragazza.



3. Si è costituita in giudizio per resistere l’Amministrazione statale intimata, che, in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 247/2024, ha prodotto una relazione di chiarimenti sulla vicenda, corredata di atti e documenti utili ai fini del giudizio e si è opposta all’accoglimento del gravame.



4. Nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire il ricorso con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del c.p.a. .



5. All’esito della discussione il Collegio ritiene anzitutto che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 del codice del processo amministrativo.



6. Il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente e in termini generali, come questa Sezione ha già avuto modo di precisare (v., di recente, la sentenza n. 644/2023, e l’ordinanza cautelare n. 241/2024, su vicende per alcuni aspetti analoghe a quella odierna ), la valutazione del Consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di discrezionalità di carattere tecnico-didattico, con la conseguenza che, per giurisprudenza consolidata, il che esime dal compiere citazioni specifiche ulteriori, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione alla classe successiva solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, tutte situazioni nella specie non sussistenti, come emerge dalla valutazione di non ammissione della studentessa alla classe successiva e dagli atti di causa, che verranno esaminati più dettagliatamente in seguito. Ancora, la valutazione finale degli studenti da parte del Consiglio di classe è espressione di un giudizio sulla loro preparazione, frutto di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico non sindacabile da questo giudice se non sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà o del travisamento di fatti decisivi (

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