TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-02-07, n. 201800168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-02-07, n. 201800168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800168
Data del deposito : 7 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2018

N. 00168/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00890/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2016, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, D G, con domicilio eletto presso lo studio G G in Torino, via

XX

Settembre, 60

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, ed Istituto Superiore Umberto I di Alba - Sezione Associata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Consiglio di Classe della Classe I B - Istituto Superiore Umberto I di Alba, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell'allievo minore contenuto nel verbale n. 9 dell'a.s. 2015/2016, Consiglio di Classe della I B in data 10.06.2016, comunicato mediante affissione dei risultati degli scrutini finali in pari data e mediante telefonata ai genitori;

del verbale n. 9 medesimo nonché del verbale n. 1 del 7.8.15 in particolare nella parte in cui non definisce la nozione di "elevato numero di prove di verifica" e di "elementi di giudizio diversificati ed incontestabili";

della pagella scolastica dell'allievo minore relativa all'anno scolastico 2015/2016;

della "Relazione per gli allievi non ammessi alla frequenza della classe successiva";

della applicazione - per come avvenuta - della scheda di collaborazione Istituzioni scolastiche - famiglie del 12.1.15 e del Piano didattico personalizzato del 5.2.16;

di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ed Istituto Superiore Umberto I di Alba - Sezione Associata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il loro figlio -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2015/2016, non è stato ammesso alla classe successiva presso l’istituto superiore Umberto I di Alba. L’alunno è portatore di un disturbo dell’apprendimento in ragione del quale beneficiava di un piano didattico personalizzato. A fine anno ha conseguito il voto di cinque in sei materie, di tre in inglese e di quattro in diritto ed economia.

Lamentano i ricorrenti:

1) la violazione dell’art. 2 del d.p.r. n. 249/1998 con riferimento al mancato svolgimento di un congruo numero di prove, la violazione del Progetto Educativo della classe di cui al verbale n. 1/2015. Il numero delle prove di verifica svolte in corso del secondo quadrimestre dall’alunno per le varie materie non sarebbe congruo nè sufficientemente diversificato, come previsto dalla normativa;

2-3) la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, del piano educativo e la mancata applicazione del piano didattico personalizzato;
i voti negativi assegnati non sarebbero stati corredati di motivazione. Inoltre la scuola non avrebbe messo in atto, nei confronti dell’allievo, la differenziazione delle verifiche, come previsto dal piano didattico personalizzato. La mancata considerazione del piano didattico personalizzato avrebbe avuto riguardo tanto alle singole verifiche che al giudizio finale di non ammissione alla classe successiva.

L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di mero stile.

Con ordinanza n. 1276/2016 di questo Tar è stata disposta una prima istruttoria per acquisire presso la scuola documentati chiarimenti circa la posizione dell’alunno.

Con ordinanza n. 387/2016 l’istanza cautelare è stata respinta, ritenendo prevalente il mancato raggiungimento delle competenze scolastiche previste.

Con ordinanza n. 5766/2016 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che il piano didattico personalizzato non avesse trovato applicazione.

Con ordinanza n. 1103/2017 di questo TAR è stata rinnovata l’istruttoria presso l’istituto scolastico.

All’udienza del 4.10.2017 parte ricorrente è stata invitata a chiarire la persistenza dell’interesse ad agire, stante la mancata apparente ottemperanza al provvedimento cautelare del giudice di appello.

All’udienza del 31.1.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente, quanto all’interesse ad agire, si deve dare atto che, nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno inserito il proprio figlio presso altro istituto scolastico, ove ha anche recuperato l’anno svolgendo il programma di due anni in uno. Gli stessi ricorrenti non hanno dato seguito né chiesto l’ottemperanza al provvedimento cautelare loro favorevole emesso dal giudice d’appello. E’ pertanto pacifico che non vi sia alcun interesse dei ricorrenti ad una rivalutazione della posizione del figlio ai fini della sua ammissione alla classe successiva, nel frattempo altrimenti superata.

I ricorrenti hanno tuttavia evidenziato di avere interesse a chiedere una nuova iscrizione del proprio figlio presso l’istituto scolastico Umberto I di Alba, possibilità che gli sarebbe preclusa, avendo maturato due bocciature in detto istituto.

In sostanza parte ricorrente ha chiarito di avere interesse al mero annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, senza ulteriori effetti in punto rivalutazione dell’alunno.

Nel merito deve poi essere stigmatizzata la condotta dall’amministrazione che, costituitasi con memoria di mero stile sin dalla fase cautelare, ha ignorato due ordinanze istruttorie di questo TAR, inclusa, sostanzialmente anche quella n. 1103/2017. .

Non costituisce infatti adempimento rispetto alla richiesta istruttoria il deposito avvenuto in data 20.1.2018 che, a parte violare palesemente tanto i termini assegnati con il provvedimento istruttorio quanto i termini a difesa della controparte, si limita ad analizzare la mancata coltivazione da parte dell’alunno dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, situazione già chiarita dalla stessa parte ricorrente, senza nulla dedurre a fronte delle contestazioni mosse in ricorso circa la concreta gestione dell’anno scolastico in contestazione.

Dalla documentazione in atti risulta che, per l’alunno, era stato previsto un articolato piano didattico personalizzato con prescrizione di ausili e modalità specifiche di apprendimento e verifica, in ragione di riconosciuti disturbi dell’apprendimento. Parte ricorrente censura, tra l’altro, il mancato rispetto di tale piano personalizzato.

Il totale silenzio dell’amministrazione sul merito delle contestazioni porta a ritenere fondata la contestazione di mancata corretta applicazione delle misure previste, non essendo dato sapere se la scuola – sulla quale gravava l’onere della prova - le abbia mai poste effettivamente in essere.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato considerando assorbente la mancanza di prova circa il contestato rispetto del piano didattico personalizzato.

Tenuto conto dell’esito del giudizio e della condotta processuale della parte resistente, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione, nella misura liquidata nel dispositivo.

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