TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202100069
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Pubblicato il 02/03/2021
N. 00069/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A P e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati W C e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- reso in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Carso Giuliano prot. n.-OMISSIS- dei 22-30 luglio 2020, con cui è stata richiesta ai ricorrenti la somma di Euro 27.358,24 a titolo di compartecipazione al costo della retta per l'accoglimento del figlio minore presso la Comunità “-OMISSIS-” per il periodo 1.1.2020-30.6.2020;
- della delibera G.M. del Comune di -OMISSIS- n. 222 del 3.12.2019 ad oggetto: “Servizi di competenza del servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 1.3. Tariffe per l'anno 2020”;
- del provvedimento con cui il Comune di -OMISSIS- ha rinnovato il rapporto con la -OMISSIS-, negoziando la tariffa per il periodo successivo al 30.6.2019, senza alcuna comunicazione a ricorrenti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare del Regolamento per l'Accesso alle prestazioni sociali Agevolate approvato con delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 108 del 20.12.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visto l’art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020, n. 176;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore - all’udienza del giorno 24 febbraio 2021, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto - il dott. Lorenzo Stevanato e considerati presenti i difensori delle parti che hanno presentato note d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Con il presente ricorso i ricorrenti, che espongono di essere genitori adottivi del minore -OMISSIS-, impugnano il provvedimento in epigrafe con cui è stata loro richiesta, dal Comune di -OMISSIS-, la somma di Euro 27.358,24 a titolo di compartecipazione al costo della retta per l'accoglimento del figlio presso la Comunità “-OMISSIS-” per il periodo 1.1.2020-30.6.2020.
L’allontanamento del minore dalla famiglia e il suo ricovero presso la Comunità, con l’affidamento ai Servizi sociali del Comune di -OMISSIS-, erano stati decisi dal Tribunale per i Minorenni di Trieste, con decreto -OMISSIS-, in relazione ad un “-OMISSIS-” preclusivo della permanenza nell’ambiente familiare.
L’Amministrazione comunale di -OMISSIS- ha disposto l’accoglimento del minore presso detta Comunità, che perdura dal -OMISSIS-fino al momento della proposizione del presente ricorso.
Con un precedente provvedimento dd. -OMISSIS-il Comune di -OMISSIS- ebbe a chiedere ai ricorrenti di versare, a titolo di compartecipazione alla relativa spesa, euro 13.670,12 per il periodo 1.4.2019-30.6.2019.
Tale determinazione, impugnata anch’essa dagli attuali ricorrenti davanti a questo Tribunale, è stata annullata con sentenza -OMISSIS-, nell’assorbente rilievo che l’art. 10, punto A) (servizi residenziali e semiresidenziali per minori), ultimo capoverso, del Regolamento per la disciplina dell’assistenza sociale approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 96 del 2003, prevede testualmente che “nell’eventualità che l’inserimento del minore in comunità o in altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell’Autorità Giudiziaria minorile non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati”.
Senonché, con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 10.12.2019 il Comune di -OMISSIS- ha approvato la convenzione costitutiva del nuovo Ambito territoriale Carso Giuliano, cui sono demandati i Servizi sociali, ed il relativo regolamento, che fa parte della convenzione come allegato F, prevede all’art.