TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-10-18, n. 201007967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-10-18, n. 201007967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201007967
Data del deposito : 18 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00831/2008 REG.RIC.

N. 07967/2010 REG.SEN.

N. 00831/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 831 del 2008, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Angela Labanca in Bologna, piazza dei Martiri N. 3;

contro

Questura di Rimini;
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Questura di Rimini dell'8 luglio 2008 con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intemediazione telematica per conto della STANLEYBET presso il centro trasmissione dati sito Morciano di Romagna;

nonchè di ogni altro atto ad esso conseguente e/o connesso;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente intende esercitare in Italia, mediante centro di trasmissione dati in Morciano di Romagna (RN), attività di raccolta scommesse su eventi sportivi, per conto di soggetto (STANLEYBET) all’uopo autorizzato dalla “lotteries and gaming authority” di Malta, non titolare di concessione per l’esercizio delle scommesse in Italia.

Per tale motivo, la questura di Rimini, previa verifica negativa di tale requisito (esistenza di concessione in capo all’aspirante esercente le scommesse), ha negato alla ricorrente la licenza di P.S. in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P.S. e s.m.i.

La ricorrente impugna tale provvedimento negativo, deducendo essenzialmente la illegittimità del sistema concessorio, alla luce della normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, nonché la violazione dell’art.10 bis della legge 241/90 per mancato preavviso dei motivi di diniego.

Resiste l’Amministrazione.

Va respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non documentata mediante il deposito del provvedimento di riesame che avrebbe, in ipotesi, superato e sostituito quello impugnato. Né è possibile acquisirlo da altro fascicolo processuale, relativo a ricorso eventualmente pendente avverso tale nuovo provvedimento, essendo onere dell’eccepiente produrlo agli atti di questo giudizio. Né, d’altronde, il ricorrente ha mai aderito all’eccezione dichiarando di non avere più interesse.

Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità per omessa intimazione della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.). Deve infatti escludersi la invocata natura composita del procedimento che si è concluso con il diniego della licenza di P.S., al quale A.A.M.S. non ha affatto partecipato con un proprio atto, limitandosi semplicemente a riscontrare la richiesta istruttoria della questura, intesa a verificare un dato non contestato assolutamente suscettibile di mera ed oggettiva constatazione (possesso o meno di concessione statale da parte di STANLEYBET), e rientrante nella esclusiva sfera di conoscibilità della A.A.M.S. stessa.

Nel merito, il ricorso va accolto per l’assorbente violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90, in quanto il provvedimento impugnato, benché eventualmente vincolato nel suo dispositivo negativo, come l’amministrazione sostiene, ha necessitato di attenta e complessa interpretazione, e raccordo, della normativa comunitaria ed interna, come risulta chiaramente dal suo tenore testuale e dalla complessità delle argomentazioni svolte in giudizio, sulle quali la ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, aveva diritto di poter interloquire già in fase endoprocedimentale, previa informativa sui motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio della licenza di P.S.

Sul punto, benché l’atto impugnato, al suo sesto capoverso, reciti “letta la comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90 ….”, la ricorrente afferma incontestatamente che tale comunicazione è mancata, e l’amministrazione, costituita e resistente, non svolge repliche o produzioni su tale circostanza, che pertanto deve ritenersi pacifica in causa.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento dei motivi non esaminati.

Spese compensate avuto riguardo alla novità delle questioni.

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