TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-02-06, n. 201702033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-02-06, n. 201702033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702033
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 02033/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06488/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6488 del 2016, proposto da:
2M COSTRUZIONI S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M L, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Capodistria, n. 12;

contro

il COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Lazio, Sezione II quater, 4 maggio 2015 n. 6346.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che dalla produzione documentale versata in atti dalla ricorrente emerge che:

- la società 2M Costruzioni è proprietaria, nel comune di Ardea, in località Tor San Lorenzo, di un terreno individuato al NCT, Foglio 53, part. 2023, e destinato dal vigente PRG, approvato con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 5192 del 1° agosto 1984, a zona F6 – servizi pubblici, destinazione quest’ultima che la società ricorrente considerava decaduta a seguito del trascorrere del quinquennio, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1187/1968, tanto da proporre istanza di riqualificazione urbanistica dell’area al Comune che, restando inerte provocava la proposizione di un ricorso ai sensi dell’allora vigente art. 21-bis l. 1034/1971

- detto ricorso veniva accolto dal TAR Lazio, Sezione II quater, con sentenza n. 7232/2008, dichiarandosi l'obbligo del Comune di Ardea a provvedere alla destinazione urbanistica del terreno della odierna ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza;

- nella perduranza dell’inerzia comunale veniva nominato il commissario ad acta il quale, con deliberazione n. 2 del 24 novembre 2009, si è pronunciava negativamente sull’istanza, sul presupposto dell’insufficienza degli standard urbanistici;

- proposto un nuovo ricorso, avverso il provvedimento adottato dal commissario ad acta, la società 2M Costruzioni, vedeva accolte le proprie ragioni dal Tribunale che, con sentenza della Sezione II quater 4 maggio 2015 n. 6343, ha affermato come sull’area in questione fosse stato impresso un vincolo espropriativo ormai scaduto ed ha puntualizzato che “In sede di esecuzione l’Amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda di riqualificazione urbanistica della Società ricorrente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, in osservanza dei criteri e dei principi enucleati da questo Tribunale, provvedendo esplicitamente ex novo sulla destinazione dell’area in relazione alla situazione di fatto e di diritto (anche con riferimento alla questione - prospettata dalla difesa comunale - riguardante l’uso civico) e adottando le conseguenti determinazioni” (punto 6 della parte motiva della sentenza della quale si chiede qui l’ottemperanza);

Rilevato che:

- il Comune di Ardea ha proposto appello avverso alla sentenza del TAR Lazio, Sezione II quater, 4 maggio 2015 n. 6346, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia della stessa;

- il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 19 febbraio 2016 n. 565, ha respinto l’istanza cautelare, preoccupandosi di significare nella parte motiva che “(…) una nuova pianificazione, lungi dal rappresentare un danno per l’interesse pubblico o per gli interessi della collettività, come paventato dal Comune appellante, può costituire, tutt’al contrario, l’occasione propizia per definire compiutamente l’assetto urbanistico della zona in questione”;

Ritenuto che:

- sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere il ricorso per ottemperanza con riferimento alla sentenza del TAR Lazio, Sezione II quater, 4 maggio 2015 n. 6346, non avendo ancora il Comune di Ardea dato esecuzione al puntuale disposto della sentenza medesima;

- tenuto conto della natura e della complessità tecnica dell’adempimento va, quindi, assegnato al Comune di Ardea il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni della parte ricorrente e sia data puntuale esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Sezione II quater, 4 maggio 2015 n. 6346, completando entro quella data il relativo procedimento con l’adozione dell’atto conclusivo;

- debba, nel caso di inutile decorso del predetto termine, disporsi fin d’ora la nomina quale commissario ad acta del Prefetto di Roma, anche in virtù di delega in favore di un dirigente o funzionario competente, perché provveda ad istanza di parte, entro il successivo termine di giorni 120 (centoventi) dalla scadenza del termine già assegnato, ad adottare i dovuti atti esecutivi in luogo dell'amministrazione comunale, provvedendosi con separata decisione alla imputazione delle spese a carico del Comune di Ardea nel caso di eventuale intervento commissariale;

Stimato che, in ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., deve disporsi la condanna del Comune resistente a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, come meglio indicato in dispositivo, nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato, se versato;

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