TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300328
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 00328/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Glenda Prochilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

dell’avviso orale emesso dal Questore di Reggio Calabria il 07.08.2020 e del contestuale verbale di avviso orale notificati in data 19.08.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna l'avviso orale, emesso il 07.08.2020 ex art. 3 D.lgs. n. 159/2011 dal Questore di Reggio Calabria, con il quale è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge.

2. Secondo la Questura, l'odierno ricorrente avrebbe infatti a suo carico l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 16.07.20200 per il reato di cui all’art. 110-378 e 416 bis c.p, avendo agevolato la latitanza di un esponente di una pericolosa cosca locale di ‘ndrangheta. In più viene addebitato al ricorrente di essere stato più volte controllato con soggetti controindicati e segnati da precedenti penali per truffa, rissa e associazione per delinquere.

Per tali ragioni egli viene ritenuto riconducibile “ a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica " ai sensi dell’art. 1 lett. c) D.lgs. n. 159/2011.

3. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente lamenta: 1) la violazione di legge per il mancato accesso alla nota del Commissariato di P.s. di Taurianova completa delle generalità dei soggetti con cui sarebbe stato controllato; 2) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti, non avendo l’Amministrazione motivatamente indicato fatti concreti, attuali, e rilevanti che possano giustificare, stante la loro effettiva incidenza, l’adozione della misura dell’avviso orale.

4. In data 11.11.2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e concludendo per la reiezione del ricorso, attesa l'infondatezza delle censure proposte.

5. Con ordinanza n. 240 del 19.11.2020, non appellata, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus .

6. In assenza di ulteriori attività difensive delle parti, all’udienza del 22.02.2023 il Collegio ha introitato la causa per la decisione.

7. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs n. 159 del 2011, il Questore competente per territorio può adottare misure di prevenzione personali nei confronti di “ coloro

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