TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-07-21, n. 200907315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-07-21, n. 200907315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907315
Data del deposito : 21 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05114/2004 REG.RIC.

N. 07315/2009 REG.SEN.

N. 05114/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5114 del 2004, proposto da:
Abbate Giuseppa ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
Alessi Franza, Arcuri Carmela, Barisone Elisabetta, Biasutti Enrico, Birtig Michele, Bonazzi Marco, Borrello Marco, Bruno Pietro, Buglioni Alfredo, Caiuolo Salvatore, Calabria Antonio, Caleffi Stefano, Capobianco Fernando, Capone Gregorio, Caracci Patrizia, Cariola Gianluca, Castiglione Alessandro, Celoni Consuelo, Cerri Stefano, Chirillo Federico, Chittaro Alessandra, Cicalese Nicola, Cimmino Sossio, Concas Andrea, Conte Antonio, Conte Luigi, Conti Papuzza Piero, Cortese Francesco, Costanza Antonio, Crisafulli Mario, D'Ambrosio Maria, D'Angela Alberto, Danieli Rosalinda, D'Auria Elga, De Cave Francesca, De Simone Luca, Doria Francesco, Egger Martin, Fabi Claudia, Falco Francesco, Faraco Mariella, Ferrara Vito, Fezza Emiliano, Filibeck Gregorio, Fiorilla Giuseppe, Fodarella Luca, Forastieri Salvatore, Formato Antonio, Fusco Enzo, Galbiati Nicola, Galli Sabrina, Gaziano Carmen, Geltride Michele, Gerini Rosa Maria, Giannini Roberto, Gianstefani Giorgio, Giaramita Nicolo', Giovanisini Ernesto, Giribaldi Nicola, Giudice Biagio, Giulivo Gianluca, Golino Massimo, Golzi Luca, Grandinetti Marco C., Grazzini Lisa, Grieco Anna, Grispo Riccardo, Guarna Donatello A., Ianniello Mario, Iannucci Carlo, Incrocci Sara, Ingenito Aniello, La Matina Vincenzo, Lacatena Andrea, Leone Maurizio, Loi Cristiano, Lolli Angela, Lombardi Roberto, Lovo Luigi, Lucchetti Marzia, Maffongelli Cristian, Magali Roberto, Maganuco Giuseppe, Mandrillo Alessndro, Manserra Massimiliano, Mari Nicola, Marino Simona, Marseglia Antonio, Mazzaro Salvatore, Modica Donzello Roberto, Morra Michele, Musumeci Daniela, Naddeo Vincenzo, Nardoni Monica, Nuzzo Maria Carmina, Paffoni Gianluca, Palombi Alberto M., Pantone Marcello, Paone Paolo, Pedron Christian, Perrone Fabio, Petrucci Angela Rosa, Pettorini Simona, Piarulli Anna, Pierotti Damiano, Pizzuti Fabio, Procaccini Fabrizio, Proia Francesco, Putzu Giampiero, Quaranta Ciro, Raffioli Italo, Ranucci Flavio, Reca Catia, Rignanese Lucia, Rizzi Pamela, Rogges Angela, Rogi Luca, Rulli Emanuele, Scopece Luca Rosario, Seno Stefano, Sepe Luigi, Serio Matteo, Serpico Stefano, Siciliano Michele, Silvestri Daniele, Spinelli Antonio, Squillaci Antonio, Stinelli Paolo, Storni Viola, Stranieri Luigi, Strippoli Luigi, Tamborrino Pierino, Tamburrini Valentina, Tarozzi Roberta, Ticli Giuseppe, Tomasi Luca, Tommasi Sandro, Trabucco Massimiliano, Tranchida Massimo, Treglia Giuseppe, Uneddu Giuseppe, Vaglio Matteo, Valente Roberto, Valsecchi Sonia, Vangi Carlo, Zaccaria Federico;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento del diritto del diritto a percepire, per il periodo di frequenza del Corso per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato, il trattamento di missione corrispondente alla qualifica originaria rivestita nonché gli altri emolumenti connessi alla posizione, quali in particolare l’indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori dell’Istituto ed i benefici del cd. premio di produzione, con conseguente condanna del Ministero dell’interno al pagamento delle somme che risulteranno dovute, con gli interessi di legge dalla data di maturazione del titolo fino al momento dell’effettivo pagamento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Espongono gli odierni ricorrenti, in servizio presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno con la qualifica di Agente di Polizia, di aver partecipato al concorso pubblico per 640 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 23 novembre 1999. Essendone risultati vincitori, hanno iniziato a frequentare il relativo corso presso l’Istituto per Soprintendenti e perfezionamento Ispettori di Nettuno. Peraltro, ai sensi dell’art. 17 del bando di concorso, gli stessi sono stati posti in aspettativa per la durata del corso con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 della legge n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 558 del 1986. Ciò premesso, rilevato che si trovano dunque in sede diversa da quella di appartenenza, con il proposto ricorso chiedono all’adito Tribunale l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione corrispondente alla qualifica originaria rivestita, giusta quanto dispone l’art. 7, decimo comma del D.P.R. n. 164 del 2002, per il periodo di frequenza del corso per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato nonché l’indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori dell’Istituto ed i benefici del cd. premio di produzione, con conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento degli importi retributivi dovuti, con gli interessi di legge, dalla data di maturazione del titolo fino al momento dell’effettivo pagamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’interno affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2009 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato limitatamente al richiesto accertamento del diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di frequenza del corso Vice Ispettore della Polizia di Stato e, nel detto limite, va pertanto accolto.

Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, l'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Detta ultima disposizione prevede che “agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole”.

Tuttavia centrale appare, ai fini del decidere, la disposizione di cui al decimo comma dell’art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile. Detta disposizione stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, per il personale della Polizia ad ordinamento civile impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni. In pratica, per il personale appunto impegnato, come gli odierni ricorrenti, in corso addestrativo e formativo, viene meno il tradizionale limite dei 240 giorni (nell’anno solare) previsto per la cd. missione continuativa dei dipendenti statali. Va ricordato, infatti, che ad avviso della giurisprudenza, la norma contenuta nell'art. 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978 n. 417, nel disporre che il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, non pone un mero divieto per l'Amministrazione di protrarre la missione oltre il limite previsto, con effetti limitati all'ambito della stessa Amministrazione ai fini di un'eventuale responsabilità del funzionario che ha disposto la missione, ma dispone con efficacia "erga omnes" la cessazione del trattamento di missione, enunciando un principio di carattere generale applicabile a tutti i dipendenti statali e non suscettibile di deroga (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 501 del 15-06-1994).

Orbene, la disposizione di cui al richiamato art. 7, co. 10 non solo espressamente riconosce il trattamento di missione per il personale della Polizia di Stato impegnato nella frequenza dei corsi addestrativi e formativi (che è il dato di maggior rilievo e soprattutto decisivo ai fini della presente controversia), ma addirittura elimina il limite dei 240 giorni, altrimenti previsto, come si è già ricordato, per la missione continuativa.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che non sussistano dubbi in ordine alla riconduzione del corso di che trattasi nel novero dei corsi addestrativi e formativi contemplati nel citato decimo comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 164 del 2002. Il corso in questione, infatti, è espressamente qualificato come corso di formazione dall’art. 18 dello stesso bando di concorso. E’ evidente, allora, che la spettanza del trattamento di missione continuativa, fondata come si è visto su di un disposto normativo chiaro ed inequivoco, non può essere contraddetta da pur suggestive argomentazioni sulla configurabilità o meno della frequenza del corso come attività di servizio ovvero sulla natura speciale o meno dell’aspettativa in cui sono collocati i frequentatori il corso, per i suoi diciotto mesi di durata, ex art. 28 della legge n. 668 del 1986.

Né la raggiunta conclusione risulta contraddetta dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla resistente Amministrazione e concernente l’accertamento del diritto al trattamento di missione richiesto dal personale della Polizia di Stato ammesso a frequentare il corso per Commissari della Polizia di Stato (il riferimento è alla decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato 3 agosto 2007 n. 4309). Si tratta, infatti, di vicenda compiutamente svoltasi in epoca largamente antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, le cui disposizioni rendono fondata nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la dedotta pretesa al trattamento di missione. In quel contenzioso, invece, la questione dell’indennità di missione era stata prospettata nella logica dell’applicabilità o meno dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987 e negativamente risolta dal giudice di appello, appunto avuto riguardo alla disciplina da ultimo richiamata.

Diversamente da quanto osservato con riferimento alla indennità di missione è a dirsi, invece, per la pretesa alla liquidazione dell’indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori dell’Istituto e dei benefici del cd. premio di produzione.

Ritiene il Collegio di dover escludere la spettanza di detti ulteriori voci retributive in assenza di una specifica disposizione che ne consenta la erogazione nel periodo di aspettativa per frequenza del corso formativo di cui trattasi. Né, del resto, la stessa parte ricorrente fornisce al riguardo il benché minimo principio di prova in ordine alla spettanza degli ulteriori emolumenti richiesti, limitandosi piuttosto ad invocarne semplicemente la concessione. Del resto, l’intero sviluppo argomentativo del proposto ricorso è dedicato alla (fondata) pretesa alla liquidazione dell’indennità di missione.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il proposto ricorso nella parte in cui è volto all’accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennità di missione, corrispondente alla qualifica originaria rivestita, per il periodo di frequenza del corso per la nomina a Vice Ispettori della Polizia di Stato, con gli interessi di legge, dalla data di maturazione del titolo fino al momento dell’effettivo pagamento, con conseguente condanna della resistente amministrazione al relativo pagamento, respingendolo per il resto.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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