TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-07-17, n. 202400910
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 00910/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2024, proposto da
Nuova Tesei Bus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pisamo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua della deliberazione Giunta Comunale n. 296 del 16/11/2023, pubblicata il 21/11/2023 avente ad oggetto tariffe, diritti ed altre entrate extra-tributarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e della Pisamo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. N F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2024 e depositato il 28 gennaio 2024, la ricorrente - società esercente “ una linea di trasporto con autobus da Aprilia a Milano in partnership con Flixibus ” - ha impugnato, con richiesta di sospensione cautelare, la deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 16 novembre 2023, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe, dei diritti e di altre entrate extra-tributarie, nella parte in cui, con l’allegato B, sono state approvate le nuove tariffe per il 2024 per l’accesso, il transito e il parcheggio nella ZTL da parte degli autobus di linea interregionali.
In generale, la ricorrente lamenta l’avvenuta triplicazione della tariffa per gli autobus di linea interregionali, che sarebbe passata da € 783,00 ad autobus del 2023 ad € 2.150,00 ad autobus per il 2024.
In particolare, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3816/1997 e del decreto del MIT n. 10797/2022, il difetto d’istruttoria e il difetto di motivazione.
La ricorrente sostiene che il Comune di Pisa, al momento, non avrebbe potuto modificare le tariffe dovendosi attendere l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all’art. 7, comma 9, del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 108 del 2022 di conversione del d.l. n. 68/2022; come peraltro indicato dalla circolare n. 10797 del 25 agosto 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta non proporzionalità dell’aumento tariffario approvato dal Comune, non essendovi correlazione tra l’entità dell’aumento e il progredire dell’inflazione.
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la tariffa non sarebbe stata determinata in conformità ai parametri di cui all’art. 7 del Codice della Strada.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pisa e la società Pisamo - Azienda per la Mobilità S.r.l. (società in house del Comune di Pisa affidataria dei servizi attinenti alla mobilità) per resistere all’impugnativa e argomentando con successive memorie in ordine all’infondatezza del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per mancanza del periculum in mora .
All’udienza pubblica del 12 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti, come richiesto dai