TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2019-10-04, n. 201901268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2019-10-04, n. 201901268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901268
Data del deposito : 4 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2019

N. 01268/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2019, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R P, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C P e L F, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’annullamento

- della nota -OMISSIS-, con la quale la -OMISSIS-, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, sezione trasporto pubblico locale e grandi progetti, servizio contratti e T.P.L., ha comminato la sanzione di € 10.000,00 per modifica temporanea e non concordata del programma di esercizio, in relazione al servizio automobilistico, secondo quanto previsto dall’allegato n. 12 al contratto del -OMISSIS-, con riguardo al mancato transito presso il capolinea di Lecce della corsa prevista in partenza da Nardò alle ore 8.15 con arrivo a Lecce alle ore 9.25, linea 700, corsa 70004, il giorno -OMISSIS-;

- nonché, laddove occorra, del verbale di contestazione dell’infrazione riscontrata e della nota -OMISSIS-con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. R P e avv.ti L F e C P;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 17 giugno 2019, la concessionaria di servizio pubblico di trasporto “-OMISSIS-.” impugnava la comminatoria della sanzione per la violazione degli obblighi di servizio, consistente nel mancato completamento della tratta programmata, avendo il pullman di linea omesso di far tappa all’ultima fermata nella città di Lecce.

In particolare, la ricorrente società lamentava l’omessa notificazione del verbale ispettivo, l’arbitraria omessa considerazione dei fatti eccezionali, che hanno comportato il mancato completamento della corsa, l’inesistenza di un inadempimento apprezzabile o di danni a passeggeri. Pertanto, ha concluso per l’annullamento della sanzione o, in subordine, per la sua mitigazione.

2.- Resisteva la -OMISSIS-, concedente il servizio pubblico, evidenziando che nessuna violazione della forma di contestazione dell’inosservanza degli obblighi di servizio è stata commessa, che il vizio della mancata considerazione della forza maggiore e/o del caso fortuito non sussiste, che comunque la corsa del pullman in questione andava completata, come da disciplinare di affidamento del servizio, senza opporre questioni di sorta, rimaste sconosciute fino alla rilevazione ispettiva della sanzione.

3.- Il Collegio, dopo la discussione in sede cautelare, ha trattenuto il ricorso in decisione, in quanto ricorrono le condizioni di cui all’articolo 60, comma 1, del codice del processo amministrativo e sono manifestamente insussistenti i vizi denunciati.

Invero, tra la concedente -OMISSIS- e la concessionaria -OMISSIS-. intercorre un rapporto giuridico di concessione-convenzione, al quale è invero riconducibile il contratto di servizio pubblico, stipulato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, recante la nuova disciplina in materia di trasporto pubblico locale, attraverso il quale la regione ha affidato la gestione dei servizi ferroviari e automobilistici di trasporto nel particolare ambito territoriale.

Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, i contratti di servizio prevedono, tra l’altro, le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi, anche con riferimento alla regolarità delle corse e alle sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

Più specificamente, ad ogni inadempienza dell’azienda nei confronti della collettività degli utenti (ritardi, soppressione di corse etc.) consegue una specifica sanzione, come previsto dallo stesso art. 19, comma 3, lett. h) , del citato d.lgs. n. 422, ed altrettanto è previsto dalla legge regionale Puglia 31 ottobre 2002 n. 18, recante il “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.

Pertanto, la pubblica amministrazione concedente conserva il potere di vigilare e di controllare l’esatto adempimento del servizio da parte della società concessionaria di trasporto, nonché quello d’imporre sanzioni e penalità nelle fattispecie di violazione degli obblighi di servizio.

4.- Il contratto di servizio intercorrente tra la -OMISSIS- e la società ricorrente, all’art. 20 (Vigilanza e sanzioni), prevede che “1. Il mancato rispetto da parte della Società agli obblighi derivanti dal presente contratto comporta, in via generale, l’applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00. Le inadempienze di cui all’Allegato n. 12 comportano l’applicazione delle sanzioni ivi riportate […]”.

All’Allegato 12 del contratto di servizio viene stabilito che, per l’inadempienza costituita dalla modifica temporanea del programma di esercizio, e, in particolare, per le corse non effettuate o effettuate in maniera difforme dal programma prestabilito, sia imposta una sanzione in misura fissa pari a € 10.000,00 per ogni modifica accertata e non comunicata.

Ergo , alla constatazione del mancato completamento del programma di servizio, consegue la sanzione € 10.000,00 per ogni modifica accertata e non comunicata. Non v’è discrezionalità di commisurazione tra limiti edittali.

5.- Tanto richiamato in punto di fatto e di diritto, esaminati gli atti, vero è che, nella data della violazione (-OMISSIS-), come contestato e verbalizzato in atto pubblico fidefacente (artt. 2699-2700 c.c.) dal personale ispettivo regionale, in occasione del sopralluogo effettuato presso il capolinea sito al Palazzetto dello sport in Lecce, è stato accertato che l’autobus sulla linea 700, corsa 70004, non è mai giunto al predetto capolinea alle ore 9.25, come previsto dal programma di esercizio, in quanto è stato atteso invano fino alle ore 10.00.

6.- Dalla sopraddetta ricostruzione emerge l’infondatezza dei motivi di ricorso dedotti.

Segnatamente, in primis , la notificazione del verbale ispettivo non costituisce un atto necessario, qualora sia impossibile, data la mancata presenza sul luogo del soggetto ispezionato. Peraltro, v’è stata in ogni caso, come in atti, nell’ambito del procedimento, ampia partecipazione e dialogo tra i soggetti coinvolti. È stata pure esperita una procedura di ricorso interno, con disamina dei documenti rilevanti.

Non emerge dal materiale istruttorio alcuna causa di forma maggiore o caso fortuito documentata e soprattutto preventivamente comunicata alla -OMISSIS-, che abbia impedito il completamento della corsa. Difatti, non è dimostrato che la c.d. “perdita ematica” riscontrata, della quale non si conosce la causa e il luogo in cui si è manifestata, abbia compromesso l’intera fruibilità del mezzo di autotrasporto in questione, tal da non consentire il completamento del viaggio programmato.

Né dagli atti è dato evincere che sia occorso un pressoché totale imbrattamento o rovina del mezzo, tale da inficiarne in toto l’utilizzazione momentanea, tant’è che il mezzo ha ben proseguito per altro percorso, saltando l’ultima fermata prevista in Lecce.

Così come in toto irrilevanti sono le considerazioni soggettivamente svolte circa l’inesistenza di un inadempimento apprezzabile o di danni a passeggeri.

Vero è, al contrario, che il trasporto pubblico locale costituisce un servizio pubblico essenziale (art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990 n. 146), di rilievo costituzionale, in quanto contribuisce ad assicurare la mobilità della collettività sul territorio e, quindi, la libertà individuale alla circolazione (art. 16 della Costituzione).

Di conseguenza, le corse di esercizio programmate devono svolgersi nel rigoroso rispetto degli itinerari programmati, potendo subire interruzioni soltanto laddove sia provata l’eccezionale impossibilità di prosecuzione per eventi invero non imputabili al conduttore del mezzo o alla società concessionaria, bensì ascrivibili a fattori esterni come il caso fortuito o la forza maggiore.

Peraltro, come pure previsto dal contratto di servizio e comunque inferibile alla normale diligenza professionale, stante il rapporto di concessione e la natura di servizio pubblico essenziale, qualsiasi evento che inibisca la normale prosecuzione del servizio va preventivamente e tempestivamente comunicato (e documentato) all’autorità concedente, nel caso di specie dunque ai competenti uffici della -OMISSIS-, onde poterne riscontrare la reale sussistenza e poter ovviare con interventi sostitutivi.

Nella fattispecie concreta, peraltro, non qualsiasi “perdita ematica” di un passeggero o utente inibisce la continuazione della corsa in sicurezza, potendosi nei casi consimili ben provvedere con altri rimedi idonei allo scopo – come quello usuale di circoscrivere la zona dell’automezzo interessata, inibendone l’utilizzo con apposite segnalazioni – e quindi comunque riuscire a portare a compimento il servizio programmato.

7.- In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato rimane a carico della società ricorrente, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis.1 , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

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