TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-08-26, n. 201600257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-08-26, n. 201600257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600257
Data del deposito : 26 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2016

N. 00257/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2016, proposto da:
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A T (C.F. TDRLSN68S27E098S), con domicilio eletto presso la Segreteria del TRGA-Sezione autonoma di Bolzano in Bolzano, via Claudia de’ Medici n. 8;

contro

Comune di Malles Venosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,



1. del provvedimento del Sindaco del Comune di Malles Venosta dd. 15.10.2015, prot. n. 5691, conosciuto in data 21.10.2015, con il quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di autorizzazione per la riconfigurazione di una stazione radiobase già esistente a servizio della telefonia mobile denominata “BD 50 – Malles”, sita in Malles Venosta, Via Glorenza n. 20;



2. del presupposto parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale del Comune di Malles Venosta in data 7.10.2015;



3. di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Malles Venosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori:

- avv. A. Tudor per la parte ricorrente;

- nessuno per l'Avvocatura dello Stato.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto del presente ricorso rubricato al n. di RG 6/2016 Telecom Italia S.p.A. è l’impugnazione del provvedimento del Sindaco del Comune di Malles Venosta dd. 15.10.2015, prot. n. 5691, riguardante il rigetto dell’istanza di autorizzazione per la riconfigurazione di una stazione radiobase già esistente a servizio della telefonia mobile denominata “BD 50 – Malles”, sita in Malles Venosta, Via Glorenza n. 20.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

“I motivo. Violazione di legge: Decreto del Presidente della Provincia 13.11.2013 n. 36, artt. 3, 4 e 5. Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, artt. 86, 87 e 87 bis . Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria, nonché della motivazione.”

“II motivo, in relazione alla asserita opponibilità di una convenzione tra Telecom e Vodafone ed al preteso pregiudizio alla salute umana. Violazione di legge: Legge 22.2.2001 n. 36, art. 8, VI comma, nonché Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, artt. 86, 87 e 87bis. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere.”

“III motivo. Violazione di legge: Legge Provincia Autonoma di Bolzano 22.10.1993 n. 17, art. 11 bis . Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e carenza di presupposti e motivazione.”

Il Comune di Malles Venosta si costituiva in giudizio con controricorso dd. 5.1.2016, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con successiva memoria dd. 21.1.2016 il Comune di Malles Venosta chiedeva il rigetto del ricorso.

La Provincia autonoma di Bolzano non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 26.1.2016 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare chiedendo la fissazione dell’udienza di merito.

Con ordinanza collegiale n. 19/2006 il Collegio prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare e fissava l’udienza di merito per il giorno 20.7.2016.

Sentita la parte ricorrente in tale udienza, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.



2. Va premesso quanto segue:

La ricorrente Telecom Italia S.p.A. gestisce, in forza delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Malles Venosta in data 11.6.2003 e, in variante della prima, in data 13.2.2004, una stazione radiobase, denominata “BD50 - Malles”, sulla p.ed. 572 C.C. Malles, in zona di espansione per insediamenti produttivi.

In data 30.6.2015 Telecom Italia S.p.A. presentava al Comune di Malles Venosta - congiuntamente a Vodafone Omnitel B.V. - la domanda di autorizzazione per la riconfigurazione e installazione ai sensi dell’art. 7/bis della L.P. n. 6/2002 dell’anzidetta stazione radiobase denominata “BD50 - Malles”.

Nell’allegato progetto l’intervento de qua veniva descritto come segue:

- per Vodafone Omnitel B.V.: installazione di sei antenne, due parabole, quattro moduli RRU e posizionamento degli apparati indoor all’interno del fabbricato;

- per Telecom Italia S.p.A.: realizzazione di una palina porta antenne completa di “scala soll” e risalita cavi per il servizio Vodafone.

Alla domanda di autorizzazione veniva allegata l’analisi di impatto elettromagnetico, secondo cui l’intervento progettato risultava compatibile con il valori ed i limiti previsti dalla L. 22.2.2001 n. 36 e dal D.P.C.M. 8.7.2003.

In data 22.7.2015 l’Agenzia provinciale per l’ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, chiedeva a Telecom Italia S.p.A. delle integrazioni documentali. In particolare, quanto all’analisi di impatto elettromagnetico, l’Agenzia provinciale ne richiedeva l’integrazione in quanto nelle misurazioni non sarebbero stati presi in considerazione gli edifici/punti con il maggiore carico elettromagnetico. Inoltre veniva richiesta l’integrazione della relazione e della documentazione grafica con la descrizione degli interventi previsti da Telecom sulla sua SRB.

Conseguentemente Telecom, in data 31.8.2015, provvedeva a trasmettere all’Agenzia provinciale per l’ambiente e al Comune di Malles Venosta l’analisi di impatto elettromagnetico con l’integrazione dei punti di controllo, dalla quale risultava, con riferimento all’intervento progettato da Telecom e Vodafone, il rispetto dei valori e dei limiti di cui alla L. n. 36/2001 e al D.P.C.M. 8.7.2003.

La Commissione edilizia comunale si pronunciava sul progetto de quo nella seduta del 7.10.2015, respingendolo all’unanimità dei voti in quanto ritenuto che - a fronte dell’esistenza di convenzione nazionale tra Telecom e Vodafone per l’utilizzo degli impianti di telecomunicazione in co-site - eventuali riconfigurazioni avrebbero dovuto piuttosto avere ad oggetto il sito Vodafone già esistente ed allocato sul campo sportivo comunale (p.ed. 766), “che si trova al di fuori del tessuto urbanizzato”, dovendo conseguentemente Telecom ivi spostare l’impianto oggetto del progettato intervento.

Ancora prima che l’Agenzia provinciale per l’ambiente avesse espresso il proprio parere in ordine all’intervento progettato, il Comune di Malles Venosta, con provvedimento dd. 15.10.2015, prot. n. 5691, richiamando il parere negativo della Commissione edilizia comunale, comunicava il rigetto dell’istanza di autorizzazione, invitando Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V. ad utilizzare per lo sviluppo della propria rete mobile il sito comunale (campo sportivo, p.ed. 766 C.C. Malles) e confermando, in relazione ai costi di affitto di tale sito, la massima disponibilità ad una minimizzazione degli stessi, per venire incontro alle esigenze dei gestori.

Infine, con provvedimento dd. 27.10.2015, prot. n. 660440, l’Agenzia provinciale per l’ambiente esprimeva valutazione positiva al progetto de quo.

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