TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2011-06-15, n. 201103155
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Testo completo
N. 03155/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11763/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 11763 del 1992 proposto da P M, rappresentato e difeso dall’Avv. G L presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Umberto I n. 22, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in persona del Ministro pro tempore - Soprintendenza Beni ambientali e paesaggistici di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordine di ripristino emesso dal Soprintendente per i Beni Ambientali ed architettonici di napoli e provincia del 23 luglio 1992 prot. n. 20961.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23 ottobre 1992 e depositato il successivo giorno19 di novembre, il dott. Massimo Piccin, nella sua qualità di rappresentante della Nuova Piccin Libraria s.p.a., ha impugnato l’ordine di ripristino emesso dal Soprintendente per i Beni Ambientali ed architettonici di Napoli e provincia del 23 luglio 1992 prot. n. 20961, con il quale gli è stato intimato di rimuovere due vetrine dalla facciata della porzione di sua proprietà di un edificio sito in via Costantinopoli n. 62, adibita ad attività commerciale.
L’Amministrazione ha adottato il suddetto provvedimento sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- gli interventi contrasterebbero con gli articoli 7 ed 8 del Piano regolatore generale;
- essi contrasterebbero, altresì, con gli articoli 25 e 26 del Regolamento comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico;
- ancora, essi violerebbero l’art. 18 L. 1089\1939;
- infine, essi impedirebbero i lavori di tinteggiatura e di restauro della facciata dell’edificio di S. Antoniello a Port’Alba.
L’interessato, premesso che le vetrine sussisterebbero da circa dieci anni prima dell’adozione dell’atto impugnato, censura quest’ultimo, chiedendone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle leggi numero 1039\1989 e 44\1975, incompetenza;
2) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241\1990, eccesso di potere per sviamento;
3) Violazione degli articoli 7 ed 8 del P.R.G. e 26 del Regolamento comunale di Polizia urbana, ulteriore incompetenza;
4) Ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
In data 25 novembre 2010 è stata depositata istanza di fissazione d’udienza a firma del ricorrente