TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-08-30, n. 201602195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-08-30, n. 201602195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602195
Data del deposito : 30 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2016

N. 02195/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00461/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2016, proposto da:
Tech Servizi S.r.l. - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G P C.F. PPPGNN70P13C351Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le Vittorio Veneto, 59;

contro

U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Bronte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F L C.F. LNGFNC64M68B202C, A C C.F. CRDNNL76A55B202W, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

nei confronti di

Caruter S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio C.F. BNFNTL68B08F206B, con domicilio eletto presso Rosaria Consoli in Catania, via Modena 20;

per l'annullamento

a) della nota dell’UREGA – Sez. provinciale di Catania n. 10163 del 22.02.2016, di diniego parziale all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ditta ricorrente in data 21.01.2016 e reiterata il 18.02.2016;

b) nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di accedere a tutti i verbali di gara assunti in seduta riservata, relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed alla conseguente attribuzione dei punteggi alle predette offerte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. - Servizio Provinciale di Catania e di Comune di Bronte e di Caruter S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato la nota indicata in epigrafe, con la quale l’UREGA – sez. Provinciale di Catania le ha negato l’accesso a parte della documentazione richiesta con l’istanza presentata in data 18.02.2016.

Espone la ricorrente:

- di aver partecipato in ATI con la Clean Up s.r.l. alla procedura di gara per l’affidamento settennale del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Bronte;

- di essersi classificata seconda dopo la CPG Caruter s.r.l., poi risultata aggiudicataria del servizio;

- di aver chiesto, per tutelare i propri interessi, l’accesso a tutti gli atti di gara in data 21.01.2016, e di avere reiterato la richiesta il 18.02.1016 perché l’UREGA non aveva reso disponibili i verbali relativi alle operazioni di attribuzione dei punteggi tecnici;

- che, in particolare, con la nota impugnata l’UREGA non consentiva l’accesso alla “documentazione inerente l’attribuzione dei punteggi” alle offerte tecniche per ragioni di segretezza.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Bronte, l’UREGA di Catania e la controinteressata Caruter s.r.l.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come esposto in fatto, a fronte della richiesta di accesso formulata dalla ricorrente, l’UREGA di Catania non ha fornito copia, né ha consentito la presa visione della documentazione inerente l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche in gara per ragioni di segretezza.

Sul punto l’UREGA ha evidenziato la sussistenza di segreti tecnici e commerciali delle imprese partecipanti ed ha sostenuto la legittimità dell’opposto diniego di accesso, proprio perché diretto a tutelare il diritto alla riservatezza delle imprese ed il loro “know how” industriale e commerciale.

Com’è noto, la materia dell’accesso agli atti di gara è regolata dall’art. 13, del d.lg. n. 163/2006 il quale prevede, ai commi 5 e 6, che: “

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