TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201709200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201709200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709200
Data del deposito : 4 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2017

N. 09200/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02648/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2648 del 2017, proposto da:
G N, rappresentato e difeso dagli avvocati L S e C D R, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Lazio, in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto 1446/2015, emesso dalla Corte d’Appello di Roma in data 24/01/2015, depositato il 03/02/2015, nel procedimento iscritto al nr. R.G.V.G. 53103/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi trattati in camera di consiglio, con esclusione dei giudizi cautelari e di quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

Ritenuto, di conseguenza, che, nel giudizio di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso risulta dimidiato ed è, quindi, di quindici giorni;

Rilevato che il ricorso è stato depositato oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all’amministrazione intimata, sicché lo stesso è irricevibile, trattandosi di termine perentorio come espressamente indicato dall’art. 45, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che nulla è dovuto per le spese del giudizio.

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