TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-06-11, n. 201017275
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Testo completo
N. 17275/2010 REG.SEN.
N. 12706/1990 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 12706 del 1990, proposto da RI NI AR, CA ZO, NE EL, ER FU, AP DO, ON UI, NE DO, CA NZ, DE NT IS, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, piazza Mazzini n. 27
contro
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
- l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti dello Stato – ENPAS, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
in parte qua, dei provvedimenti del Ministero della Giustizia in data 31 ottobre 1989, con i quali, in erronea esecuzione delle decisioni della I Sezione del T.A.R. del Lazio n. 598 del 4 luglio 1984 e della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 166/1989, da un lato sono state determinate le somme dovute ai ricorrenti a titolo di differenze di stipendio per il periodo 1° gennaio 1979 – 30 giugno 1983, rivalutazione monetaria ed interessi, dall’altro è stato disposto il riassorbimento delle stesse ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 425/1984;
E PER LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad ottenere:
- la conservazione degli aumenti periodici figurativi attribuiti dalla decisione n. 598/1984 ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dalla legge 425/1984;
- l’attribuzione definitiva delle somme dovute per le differenze di stipendio in base alle decisioni nn. 598/1984 e 166/1989, al lordo di ritenute in favore del Fondo pensioni;
- l’attribuzione definitiva della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle predette differenze stipendiali, calcolati sulla base degli indici ISTAT fino alla data dell’effettiva corresponsione delle stesse differenze stipendiali e computati con riferimento agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti da tali ritenute.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con gravame proposto nel 1984 i ricorrenti sollecitavano il T.A.R. del Lazio a pronunziarsi in ordine al rivendicato diritto ad ottenere l’applicazione della disciplina degli aumenti periodici di stipendio prevista per i magistrati della Corte dei Conti dall’art. 5 del D.P.R. 1080/1970.
Il ricorso veniva da questo Tribunale accolto con sentenza 4 luglio 1984 n. 598, l’appello nei confronti della quale era dichiarato irricevibile dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza n. 166 del 13 marzo 1989.
I gravati provvedimenti del Ministero di Grazia e Giustizia (ora: della Giustizia) hanno, poi, disposto:
- la rideterminazione del trattamento economico spettante ai ricorrenti per il periodo 1° gennaio 1979 – 30 giugno 1983 in applicazione del giudicato come sopra formatosi;
- e, contemporaneamente, il riassorbimento delle somme erogate a titolo di differenze stipendiali ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 425/1984.
Insorgono i ricorrenti avverso tali determinazione assumendone l’illegittimità alla stregua dei profili di censura di seguito sintetizzati;
1) Violazione dell’art. 10, comma 2, della legge 425/1984 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti,