TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400416
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 00416/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A G O, R G O e A F R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Terre delle Gravine, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo, Alessandro Pracilio e Francesco Patrono, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
di tutti gli atti e provvedimenti adottati nell’ambito della «procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del comune di Massafra», CIG -OMISSIS-, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi:
-OMISSIS-, di aggiudicazione della gara, pubblicata on line in data 26.10.2020 e comunicata via pec alla ricorrente in data 26.10.2020;
l'avviso di aggiudicazione del 26.10.2020, nonché la nota di comunicazione dell'aggiudicazione del 26.10.2020 e della relativa pec di trasmissione;
la determinazione del Rup n. -OMISSIS-, la determinazione Dirigenziale Cuc n. -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS-del 7.7.2023; la determina Cuc n. -OMISSIS-; l'atto prot. -OMISSIS- di comunicazione dei soggetti che hanno superato la fase di verifica della documentazione amministrativa;
tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di gara, nella sola parte in cui lesivi per la -OMISSIS-, ivi inclusi tutti i verbali di gara nn. 1-9 (n. 1 del 4.7.2023, n. 2 del 7.7.2023, n. 3 del 24.7.2023, n. 4 del 31.7.2023, n. 5 del 31.7.2023, n. 6 del 17.8.2023, n. 7 del 29.8.2023, n. 8 del 12.9.2023, n. 9 del 19.10.2023);
la nota -OMISSIS-, la nota n. -OMISSIS-, la nota prot. n. -OMISSIS-, la nota -OMISSIS- la nota -OMISSIS-, la nota-OMISSIS-, la nota -OMISSIS-;
ove necessario, tutti gli atti costituenti la lex specialis , compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati, tutti i chiarimenti diffusi dalla Stazione appaltante (e soprattutto il chiarimento n. 2), le comunicazioni rese in corso di gara, la determina n.-OMISSIS-, la deliberazione di G.M. n. 158 del 18.5.2023, la determina a contrarre n. -OMISSIS-, la determina di nomina della commissione giudicatrice n -OMISSIS-OMISSIS-, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure qui svolte e lesive alla odierna ricorrente, ed ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto;
per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 19/12/2023,
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata, dell'avviso di aggiudicazione del 26 ottobre 2023, della nota di comunicazione dell'aggiudicazione del 26 ottobre 2023, unitamente ai relativi allegati, nelle sole parti in cui tali atti contemplano l'offerta di -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) tra le offerte ammesse alla procedura di gara e alla graduatoria finale;
di tutti i verbali di gara (n. 1 del 4.7.2023, n. 2 del 7.7.2023, n. 3 del 24.7.2023, n. 4 del 31.7.2023, n. 5 del 31.7.2023, n. 6 del 17.8.2023, n. 7 del 29.8.2023, n. 8 del 12.9.2023, n. 9 del 19.10.2023), unitamente ai relativi allegati, sempre nelle sole parti in cui non hanno disposto l'esclusione dell'offerta presentata dalla -OMISSIS-;
di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente all'ammissione e non