TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-05, n. 200900089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-05, n. 200900089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900089
Data del deposito : 5 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00718/1991 REG.RIC.

N. 00089/2009 REG.SEN.

N. 00718/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 718 del 1991, proposto da:
F.Lli Renna F&C Snc, rappresentato e difeso dall'avv. N G, con domicilio eletto presso N G in Potenza, via del Popolo, 58;

contro

Regione Basilicata - Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Matera-Salvia-Viggiani Avv.Ti, con domicilio eletto presso Matera-Salvia-Viggiani Avv.Ti in Potenza, Ufficio Legale Regione Basilicata;
Ministero del Tesoro - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELIBERAZIONE G.R. N.3508 DEL 3/6/91:METODO DI CALCOLO CONTRIBUTO DI ESERCIZIO TRASPORTI IN CONCESSIONE.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata - Potenza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

- Parte ricorrente al momento della notifica del ricorso in esame era concessionaria di autolinee di trasporto pubblico extraurbano di competenza regionale;

-con Del. G.R. n. 5557 del 7.11.1989 la Regione Basilicata, in ap-plicazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 151/1981, della L.R. n. 34/1988 (con la quale sono stati fissati i criteri, per calcolare il co-sto economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e conseguentemente disciplinato il cal-colo del contributo di esercizio annuale spettante ai sensi del pre-detto art. 6, comma 1, L. n. 151/1981) e del Decreto Interministe-riale del 31.12.1986 (con il quale era stata stabilita era stata stabi-lita nel 31% e nel 36%, rispettivamente per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano nella Regione Basilicata, l’aliquota minima di copertura del costo con i proventi del traffico, prevista dal citato art. 6 comma 1, L. n. 151/1981), quantificava il saldo del contribu-to di esercizio, relativo all’anno 1987, in £. – 41.141.000, tenendo conto degli acconti già corrisposti (in misura eccedente rispetto al contributo da liquidare) alla ricorrente con riferimento al medesi-mo anno 1987;
tale Del. G.R. veniva comunicata al ricorrente con nota prot. n. 0096/25 datata 20.1.1990 e veniva impugnata di-nanzi a questo Tribunale con Ric. n. 231/1990, pure chiamato nel-la medesima Udienza Pubblica del 15.1.2009;

- con Del. G.R. n. 751 del 27.2.1990 la Regione Basilicata deter-minava: il saldo del contributo di esercizio, relativo all’anno 1988;
l’adeguamento dell’acconto, relativo all’anno 1989;
i contributi integrativi, relativi agli anni 1987, 1988 e 1989;
quantificando un importo complessivo di £. 91.922.000;
tale Del. G.R. (comunicata alla ricorrente con nota datata 14.5.1990) veniva impugnata di-nanzi a questo Tribunale con Ric. n. 608/1990, pure chiamato nel-la medesima Udienza Pubblica del 15.1.2009;

-con l’articolo unico della L.R. n. 8/1991 la Regione Basilicata ha precisato, mediante dichiarata interpretazione autentica, che il predetto art. 8 .R. n. 34/1988 doveva intendersi nel senso che: il costo di ammortamento poteva essere applicato soltanto agli auto-bus di età inferiore a 10 anni;
per gli autobus, acquistati prima del 1987, doveva farsi riferimento ai listini in vigore all’epoca dell’acquisto;

-successivamente la Regione Basilicata emanava: 1) la Del. G.R. n. 3508 del 3.6.1991, con la quale venivano ribadite, con riferi-mento agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, le metodiche di calcolo del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di traspor-to di interesse regionale e locale e del contributo di esercizio ex art. 6, comma 1, L. n. 151/1981, stabilite dalla L.R. n. 34/1988;

2) la Del. G.R. n. 3527 del 3.6.1991, con la quale: a)rideterminava nei confronti del ricorrente i saldi del contributo di esercizio, rela-tivi agli anni 1987, 1988 e 1989 ed i contributi integrativi, relativi agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990;
b) determinava nei confronti della ricorrente l’adeguamento acconto sul contributo di esercizio relativo all’anno 1990;
c) quantificando un contributo complessi-vo spettante di £. 170.612.000 dando atto che atto che il risultato economico nei precedenti provvedimenti adottati in materia di contributo di esercizio per il periodo 1987-1990 si intendeva as-sorbito da quest’ultimo un contributo complessivo;

-le suddette Delibere G.R. n. 3508 e n. 3527 del 3.6.1991 sono sta-te impugnate con il presente ricorso, deducendo:

1) l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 97 e 113 della Costituzione dell’articolo unico della L.R. n. 8/1991 (al ri-guardo è stata dedotta anche la violazione dell’art. 11 delle Disp. Prelim. al C.C. e dei principi di lealtà e correttezza);

2) la violazione dell’art. 8 L.R. n. 34/1990 (secondo la ricorrente tale norma va interpretata nel senso che il costo di ammortamento degli autobus: si applica anche agli automezzi di età superiore a 10 anni prima;
per gli autobus, acquistati prima del 1987, deve te-nersi conto del prezzo effettivo di acquisto e non del prezzo stan-dard di listino);
si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso;
si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il qua-le, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche chiesto che fosse pronunciata l’estromissione dal presente giudizio della predetta Amministrazione Statale, in quanto priva di legittimazio-ne passiva.

All’udienza Pubblica del 15.1.2009 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giuri-sdizione (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 12372 del 16.5.2008;
Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 15216 del 4.7.2006;
C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3466 del 22.7.2007;
TAR Basilicata Sent. n. 540 del 24.8.2006).

Infatti, con Sent. n. 204 del 6.7.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 D.Lg.vo n. 80/1998 per contrasto con l’art. 103, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione e-sclusiva del Giudice Amministrativo “tutte le controversie in ma-teria di pubblici servizi”, anzicchè “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, così come era previsto dal testo originario dell’art. 5, comma 1, L. n. 1034/1971, “ovvero relative a provvedimenti adottati dalla Pub-blica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241/1990 ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore” oppure sulle controversie “afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazio-ni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla L. n. 481/1995”.

Con tale Sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che nell’ambito della generica materia dei pubblici servizi possono es-sere oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrati-vo soltanto quelle sub-materie (più specifiche) contrassegnate da fattispecie in cui predomina o risulta prevalente l’esercizio del po-tere autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione ovvero l’adozione dello strumento negoziale in sostituzione del potere au-toritativo ai sensi dell’art. 11 L. n. 241/1990, atteso che nell’attribuzione al Giudice Amministrativo di materie “particola-ri” devolute alla sua giurisdizione esclusiva il Legislatore alla stregua dell’art. 103, comma 1, Cost. non ha un potere assoluto ed incondizionato, ma deve considerare la natura delle situazioni giu-ridiche coinvolte e non fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle materie: al riguardo la Corte Costituzionale esclude espres-samente che la mera partecipazione della Pubblica Amministra-zione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdi-zione del Giudice Amministrativo. Pertanto, l’art. 33 D.Lg.vo n. 80/1998, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi ed essendo irrilevante il disposto dell’art. 5 C.P.C., deve ritenersi privo efficacia nell’ordinamento giuridico fin dall’origine, fatti salvi i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato o i diritti prescritti o subordinati ad un termine di de-cadenza già decorso.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame va evidenziato che l’art. 8 L.R. n. 34/1988, nel disciplinare i criteri di calcolo del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e del conseguente contributo di eserci-zio annuale spettante ai sensi del predetto art. 6 comma 1, L. n. 151/1981, stabilisce in modo vincolato i presupposti e le modalità di determinazione del costo di ammortamento degli autobus. Per-tanto, nella specie, si tratta di un’attività amministrativa vincolata relativa ad una controversia concernente un corrispettivo attinente ad un rapporto di concessione di servizio di trasporto pubblico, ri-spetto alla quale la posizione soggettiva vantata dalla ricorrente assume la configurazione di diritto soggettivo, che in seguito alla dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 33 D.Lg.vo n. 80/1998 ad opera della Sent. Corte Costituzionale n. 204/2004 ed al ripristino della precedente formulazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 1034/1971 non rientra più nell’ambito della giurisdizione e-sclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 5, comma 1, L. n. 1034/1971, ma spetta alla cognizione del Giudice Ordinario. Né tale fattispecie può farsi rientrare nell’ambito della submateria del-la “vigilanza ai trasporti”, fatta salva dalla citata Sent. Corte Costi-tuzionale n. 204/2004, dal momento che la determinazione del co-sto di ammortamento degli autobus costituisce un’attività che esu-la dall’esercizio dei poteri amministrativi di vigilanza sul conces-sionario oppure più in generale sul settore del trasporto pubblico, ma attiene direttamente alla gestione del rapporto concessorio del servizio di trasporto pubblico.

Al riguardo va segnalato che questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 614 dell’8.11.1999, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con Sent. n. 2155 del 9.4.2001) ha già statuito che le

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