TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-10-23, n. 201800843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-10-23, n. 201800843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800843
Data del deposito : 23 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2018

N. 00843/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S, in Genova, via Roma 2/42;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliaria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2018, notificato il 19 febbraio 2018, con il quale, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), è stata disposta nei confronti del ricorrente la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti Vicebrigadiere in servizio presso il Comando -OMISSIS- dal 2003, chiede l’annullamento del decreto indicato in epigrafe, che ha disposto nei suoi confronti la sanzione della perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente con conseguente iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado.

2. Espone che tale provvedimento è stato assunto in ragione di due vicende di rilievo anche penale e per le quali, all’epoca, pendeva procedimento rispettivamente avanti al giudice penale militare e a quello ordinario.

2.1. Il ricorrente risultava –infatti- imputato per il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata, in concorso con altro graduato, per avere falsamente rappresentato ad altri 29 militari la possibilità di ottenere, con la sua intermediazione e dietro pagamento di una somma di denaro, diplomi di concessione di onorificenze, medaglie e attestati di partecipazione a missioni estere utili ai fini della trascrizione sulla documentazione matricolare. Tali episodi si collocavano tra il 2010 e il 2014, allorché egli prestava servizio presso -OMISSIS--OMISSIS- Il relativo procedimento penale, di competenza del Tribunale Militare di -OMISSIS-, è stato definito il 13 giugno 2018 con sentenza di primo grado di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato.

2.2. La seconda vicenda è connessa alla presentazione, da parte -OMISSIS-, di un’istanza volta alla trascrizione a matricola, al fine di ottenere maggiorazioni di punteggio negli avanzamenti di grado, di un brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, successivamente risultato falso. Il relativo procedimento penale per i reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, uso di atto falso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, dopo una prima archiviazione, è stato riaperto dal Tribunale ordinario -OMISSIS-, che si è dichiarato incompetente per territorio, ed è quindi proseguito avanti alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, che ha richiesto il rinvio a giudizio.

3. Il decreto in epigrafe viene censurato nel ricorso sia per violazione della normativa che regola il procedimento disciplinare sia per vizio di eccesso di potere.

3.1. Sotto il primo profilo il ricorrente denuncia l’inosservanza dell’articolo 1392, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, a norma del quale il procedimento disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari espletati dall'autorità competente;
evidenzia che gli accertamenti relativi all’asserito utilizzo del falso brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute erano conclusi già nel febbraio del 2017 e che, in violazione del termine di 60 giorni, l’apertura dell’inchiesta formale gli è stata notificata solo il successivo 21 giugno.

3.2. L’esponente censura un ulteriore motivo di illegittimità del decreto con riferimento ai fatti penalmente qualificati come truffa militare aggravata, denunciando che il procedimento disciplinare per tale imputazione era improcedibile per pregiudizialità penale ai sensi dell’articolo 1393 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), norma che trovava applicazione nel testo antecedente la novella operata con la legge n. 125 del 2014.

3.3. Per quanto riguarda il merito, il ricorrente denuncia poi il difetto di motivazione, l’illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà del provvedimento gravato, nonché l’erronea e/o carente valutazione dei fatti e il difetto di istruttoria. Asserisce -infatti- che l’amministrazione non avrebbe effettuato alcuna istruttoria autonoma rispetto a quella condotta in sede giudiziaria e, ulteriormente, che non avrebbe tenuto in considerazione l’andamento dei procedimenti penali, che stavano dimostrando la sua innocenza.

4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4.1. Con riferimento alla denunciata violazione del termine di 60 giorni per la contestazione dell’illecito utilizzo del falso brevetto di lancio con il paracadute, il Ministero ha opposto la tempestività dell’adempimento, ritenendo che l’Amministrazione era nelle condizioni di poter avere piena cognizione dei fatti solo dal 20 marzo 2017, ovvero dopo aver ricevuto il nulla osta all’utilizzo degli atti ai fini amministrativi da parte dell’Autorità Giudiziaria, e che gli accertamenti preliminari concernevano l’acquisizione della richiesta di archiviazione del 29 marzo 2017 emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- e della richiesta di rinvio a giudizio del 10 maggio 2017 proposta dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-. Conseguentemente i 60 giorni previsti per la contestazione degli addebiti potevano decorrere solo dalla data di acquisizione di tale ultimo atto.

4.2. L’amministrazione resistente nulla ha eccepito con riferimento alla denunciata violazione della pregiudiziale penale per la condotta relativa all’intermediazione nella consegna di onorificenze, medaglie e attestati di partecipazione a missioni estere.

4.3. Ha invece respinto la configurabilità – sotto il profilo del merito della sanzione comminata – del denunciato vizio di eccesso di potere, sostenendo che la determinazione è stata assunta dall’amministrazione a seguito di completa istruttoria e dopo un’attenta valutazione di tutte le circostanze e i fatti e, ulteriormente, ribadendo che dette valutazioni sono discrezionali e insindacabili in sede giurisdizionale se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, o per evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, vizi che nella specie non sono ravvisabili.

5. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

7. La normativa che trova applicazione nel caso in questione è stata sostanzialmente innovata dall’articolo 15 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che -in analogia alla riforma già introdotta per i dipendenti pubblici privatizzati dal d.lgs. n. 150 del 2009- ha modificato anche nell’ordinamento militare il regime dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, eliminando la cd. pregiudizialità penale.

Il nuovo articolo 1393 del codice militare introduce –infatti- la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale.

In assenza di disposizioni di carattere transitorio, l’applicazione della nuova normativa rispetta i principi generali e, in particolare, l’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire.

Ciò significa che tale disciplina trova applicazione solo per i fatti conosciuti dall’amministrazione successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della nuova disposizione, atteso che è dalla notizia delle condotte di rilievo disciplinare che decorrono i termini del relativo procedimento. Conformi a tale interpretazione sono le indicazioni fornite sia con la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 9 del 27 novembre 2011, relative all’applicazione della legge n. 150/2009 per i dipendenti pubblici “privatizzati”, sia con la circolare dell’Arma dei carabinieri 18 gennaio 2016, n. 276/139-4-2009, che costituisce il riferimento per il caso in esame (secondo la quale: potrà applicarsi la novella legislativa solo per i fatti conosciuti dall’Amministrazione successivamente al 28 agosto 2015, significando che le vicende precedentemente note saranno definite in via disciplinare secondo la previgente disciplina” ).

8. Invertendo parzialmente l’ordine di trattazione dei motivi di ricorso per una più chiara prospettazione delle ragioni della decisione rispetto a quanto premesso in merito al principio di pregiudizialità, il collegio ritiene fondata la seconda censura formulata dal ricorrente, relativa al mancato rispetto della pregiudiziale penale per i fatti relativi all’attività di intermediazione nella consegna di diplomi ed onorificenze ad altri graduati. La notizia di tale condotta da parte dell’autorità militare risale infatti al marzo del 2014, allorché il Nucleo investigativo -OMISSIS- aveva eseguito il decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del -OMISSIS-emesso dalla procura militare di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale iscritto a suo carico. La conoscenza dei fatti in questione è intervenuta quindi prima del 28 agosto 2015 e pertanto per essa trova applicazione il regime di pregiudizialità penale.

Ne consegue che, con riferimento al reato di truffa aggravata in concorso, il procedimento disciplinare doveva essere sospeso in attesa della conclusione del processo penale.

8.1. Il provvedimento disciplinare adottato all’esito di tale procedimento è pertanto illegittimo.

9. Parimenti fondata è la censura, formulata con il primo motivo di ricorso, relativa alla violazione del termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti relativi al falso brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute. Il ricorrente individua il dies a quo per tale adempimento nel 25 febbraio 2017, data in cui il Nucleo investigativo del comando dei -OMISSIS-aveva inviato alla Procura ordinaria e alla Procura militare la relativa notizia di reato. Di contro l’Amministrazione ritiene che tale comunicazione costituiva unicamente la data di avvio degli accertamenti preliminari, e che solo a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio proposta il 10 maggio 2017 dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di -OMISSIS- doveva computarsi il termine per la contestazione degli addebiti.

9.1. La ricostruzione proposta dall’amministrazione non è condivisibile. Atteso che i fatti in questione sono stati conosciuti dall’amministrazione in data successiva al 28 agosto 2015, per essi non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale. Ciò significa che il procedimento disciplinare era da considerarsi autonomo rispetto al parallelo procedimento giudiziario e che le fasi processuali non costituivano parte degli accertamenti preliminari né presupposto per la successiva contestazione dei fatti in sede disciplinare.

9.2. Ai sensi dell’articolo 1040, comma 1 lett. d) n. 19 e 1041, comma 1, lett. s) n. 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, per i quali l’autorità competente ha 180 giorni di tempo dalla conoscenza del fatto.

Per “conoscenza del Fatto”, dalla quale decorre il termine di 180 giorni per la conclusione degli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare, deve intendersi la conoscenza del fatto che astrattamente potrebbe integrare un illecito disciplinare ma che però non risulta ancora sostenuta da un corredo probatorio e che pertanto costituisce una conoscenza del tutto generica equiparabile, per la funzione, alla notitia criminis del procedimento penale: non avrebbe senso del resto, accordare alla autorità competente a procedere con il disciplinare un termine di ben 180 giorni se non per la necessità di ricercare gli elementi che comprovano l’effettiva sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi dell’illecito disciplinare .” (TAR Piemonte, Torino, sez. I, 16.4.2018, n. 450).

9.3. La conoscenza dell’uso del falso brevetto era emersa nell’ambito delle indagini delegate relative al procedimento penale a carico del Maresciallo -OMISSIS- che il 20 ottobre 2016 dichiarava di aver acquistato un brevetto di paracadutista dall’odierno ricorrente in cambio di un’onorificenza pagata e mai ricevuta. A seguito di tali dichiarazioni l’amministrazione dava avvio ad una serie di accertamenti, dai quali emergeva che anche -OMISSIS- era in possesso di un brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute. Effettuati ulteriori approfondimenti in merito al brevetto intestato al ricorrente, l’amministrazione richiedeva informazioni circa la regolarità del titolo alla Segreteria generale dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia, che con nota del 25 gennaio dava riscontro negativo;
il successivo 10 febbraio acquisiva poi sommarie informazioni dal presidente nazionale paracadutisti d’Italia, che confermava la falsità del documento.

A seguito di tali verifiche il comando provinciale dei -OMISSIS-in data 25 febbraio 2017 trasmetteva comunicazione di reato all’autorità giudiziaria, dando conto degli accertamenti preliminari condotti a seguito della conoscenza del fatto. Atteso che gli accertamenti preliminari costituiscono quel complesso di attività che consentono di raccogliere tutte le informazioni e gli elementi utili a delineare i contorni del fatto, ai fini della successiva valutazione sul piano disciplinare, detta fase nel caso di specie deve considerarsi conclusa con la citata comunicazione della notizia di reato.

9.5.

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