TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-08-24, n. 201200980
Dispositivo di sentenza
13 luglio 2012
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2011
Dispositivo di sentenza
4 aprile 2012
Sentenza
24 agosto 2012
Decreto cautelare
28 novembre 2011
Decreto cautelare
28 novembre 2011
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2011
Dispositivo di sentenza
4 aprile 2012
Dispositivo di sentenza
13 luglio 2012
Sentenza
24 agosto 2012
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00980/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa Senza Frontiere S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Gili, Pamela Alba, con domicilio eletto presso Luigi Gili in Torino, via Vela, 29;
contro
A.S.L. To1 Azienda Sanitaria Locale Torino 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso l’avv.to Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
nei confronti di
Cooperativa Sanabil S.C.S.; Cooperativa Liberi Tutti Scs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ti Alessandra Carozzo, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandra Carozzo in Torino, corso Vinzaglio, 2;
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 713/B04/2011 del 21.10.2011, con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela delle deliberazioni n. 141/B04/09 del 31.12.2009, n. 563/B04/2010 del 7.6.2010, e n. 1067/B04/2010 del 25.11.2010, con le quali venivano affidati alla Cooperativa Senza Frontiere i servizi di mediazione culturale presso i Ser.T., i Centri ISI e i Servizi del Dipartimento Materno -Infantile e presso la S.S.D. Epidemiologia ed Educazione Sanitaria;
della nota del Direttore dell'ASL TO1 prot. n. 109698/B.04 del 4.11.2011, con la quale è stata comunicata alla Cooperativa l'adozione della deliberazione del 21.10.2011 del Commissario dell'ASL TO1;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli artt. 22 e 48 del Capitolato speciale d'appalto, della nota del Direttore dell'ASL TO1 prot. n. 0072357/B.04 del 18.7.2011 di comunicazione di avvio del procedimento;
nonchè dei motivi aggiunti depositati in data 31.3.2012
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 177/B04/2012 del 9.3.2012;
- della lettera di invito dell'ASL TO1 del 9.3.2012, prot. n. 24985/2B.04 e relativi allegati;
della nota del Commissario dell'ASL TO1 del 7.3.2012, prot. n. 23849/A.01, con cui l'amministrazione confermava quanto deliberato con il provvedimento n. 713/B04/2011 del 21.10.2011;
nonchè dei motivi aggiunti depositati in data 18.5.2012
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 258/BO4/2012 del 30.3.2012 e relativi allegati;
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 280/BO4/2012 del 02.4.2012 e relativi allegati;
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 282/BO4/2012 del 04.4.2012 e relativi allegati;
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO1 n. 309/E11/2012 del 18.4.2012 e relativi allegati;
nonchè per la dichiarazione
di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dall'ASL TO1 con altri operatori economici, afferenti ai servizi la cui aggiudicazione a favore della Cooperativa Senza Frontiere è stata oggetto di annullamento in autotutela;
nonchè per quanto occorra per l'accertamento
della contrarietà a diritto delle risoluzioni dei contratti disposti con la deliberazione n. 713/B04/2011 del 21.10.2011 e con la deliberazione n. 309/E11/2012 del 18.4.2012 anche alla luce dei motivi addotti con tale ultima deliberazione;
per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. To1 Azienda Sanitaria Locale Torino 1 e di Cooperativa Liberi Tutti Scs;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 496/2012 di questo TAR è stata parzialmente definita la presente vertenza. La sentenza parziale ha annullato il provvedimento di autotutela emesso dall’amministrazione resistente e di cui alla deliberazione 713/B04/2011 del 21.10.2011, nella parte in cui ha a sua volta annullato tre deliberazioni di aggiudicazione a favore della ricorrente del 2009-2010. Resta in questa sede da definire l’impugnativa, proposta con ricorso per motivi aggiunti, con la quale la ricorrente ha censurato, in via derivata, gli atti con i quali sono state indette nuove gare per la riaggiudicazione di quei medesimi servizi dai quali la ricorrente è stata estromessa in conseguenza degli annullati provvedimenti di autotutela,.
Nelle more, con ordinanza n. 2325/2012 della sezione III del Consiglio di Stato, l’esecutività della