TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-05-21, n. 202410162
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 10162/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2018, proposto da
Idrora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B C, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B C in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M A F, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, corso del Rinascimento n.11;
nei confronti
Regione Autonoma della Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del GSE 10 febbraio 2016 n. GSE/P20160013402, con la quale, in esito a procedimento di verifica, è stata accertata la produzione di energia dall’impianto idroelettrico con superamento del limite di potenza nominale media e del limite di portata media derivabile previsti dal decreto di concessione, con esercizio dell’impianto in difformità dai titoli autorizzativi e concessori, disponendo il recupero degli incentivi corrispondenti all’energia imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti;
- della nota 5 maggio 2016 n. GSE/P20160052135 con la quale è stato quantificato il numero dei Certificati Verdi indebitamente percepiti nel periodo 2003-2013 da recuperare.
(ricorso in riassunzione dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 26150 del 3 novembre 2017 sulla giurisdizione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. R M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Riconvocata la camera di consiglio per il giorno 10 aprile 2024;
Estensore la dott.ssa E S come da nota riservata prot. R 000471 - 8 maggio 2024;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1 – Con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 26150 del 3 novembre 2017, adottata su regolamento preventivo di giurisdizione presentato nell’ambito del giudizio inizialmente incardinato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’azione proposta avverso il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici, e di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quanto alla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d’Aosta, parte ricorrente ha riassunto il giudizio limitatamente alla domanda ricompresa nella giurisdizione amministrativa.
2 – Premette in fatto parte ricorrente di essere titolare di un impianto idroelettrico sito nel Comune di La Thuile (AO), sulla base di subconcessione a derivare acqua dal torrente Ruitor rilasciata alla ricorrente per effetto del decreto della Regione Autonoma Valle d’Aosta 27 dicembre 2012, n. 506.
La subconcessione di derivazione ha conosciuto, prima di tale intestazione in capo alla ricorrente, modifiche soggettive ed oggettive: originariamente la subconcessione è stata rilasciata alla società A.R. Immobiliare S.r.l. con decreto del 10 novembre 2000 n. 566 della Regione Val d’Aosta, con possibilità di derivare 13,00 moduli massimi e 4,00 moduli medi di acqua, ai fini di una produzione di potenza nominale media di 380 kW, sul salto di 96,90 metri.
Con successivo decreto n. 481 dell’8 agosto 2002, la titolarità della subconcessione è stata trasferita alla società Valdena S.r.l..
In variante a tale subconcessione, con decreto 16 giugno 2005, n. 316 è stata riconosciuta la possibilità di derivare dal torrente Ruitor 26,95 moduli massimi e 9,61 moduli medi di acqua, per la produzione di una potenza nominale media di 912,95 kW.
Tale ultima subconcessione è stata poi volturata in favore della ricorrente con il citato decreto del 27 dicembre 2012 n. 506, a seguito dell’atto di compravendita dell’impianto del 31 dicembre 2011.
Con provvedimento del G.S.E. S.p.A. datato 6 novembre 2001, è stata riconosciuta la qualifica IAFR all’impianto idroelettrico di titolarità della ricorrente.
3 – A seguito dell’adozione, da parte della Regione Val d’Aosta, di verbali di infrazione per avvenuto superamento delle portate medie annue di subconcessione, il G.S.E. ha avviato un procedimento di controllo sull’impianto, contestando, con nota del 6 ottobre 2015, il superamento del limite di portata media derivabile e del limite di potenza idraulica stabilito dai decreti di concessione.
4 - Con provvedimento datato 10 febbraio 2016 – in questa sede impugnato - il GSE, a seguito dell’interlocuzione procedimentale con parte ricorrente e con la Regione Val d’Aosta, ha disposto il recupero degli incentivi riconosciuti all’energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione di derivazione dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e fino al 2013, ritenendo integrata una violazione non rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014, ravvisando, per effetto del superamento del limite di potenza nominale media e del limite di portata media derivabile previsti dalla concessione di derivazione, l’esercizio dell’impianto in difformità ai titoli autorizzativi e concessori.
5 – Con nota del 5 maggio 2016 – oggetto di motivi aggiunti proposti nell’ambito dell’originario giudizio instaurato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e anch’essi oggetto di riassunzione innanzi a questo Tribunale – il G.S.E. ha disposto il recupero di 18.017 Certificati verdi indebitamente percepiti nel periodo 2003 – 2013, per un importo complessivo pari ad euro 1.809.302,63, specificando che “ai fini della restituzione dei 18.017 CV … il GSE si rende disponibile alla vendita al prezzo di riferimento” o a “trattenere in conto proprietà un numero di CV pari al controvalore dell’importo da recuperare calcolato utilizzando il relativo prezzo di ritiro”.
6 – Avverso tali provvedimenti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I – “Violazione del r.d. 14 agosto 1920 n. 1285, e in particolare dell’articolo 16, del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in particolare dell’art. 17. Eccesso di potere per illogicità. Violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Violazione della DGR 9 ottobre 2015 n. 1436”.
Sostiene parte ricorrente che l’assunto posto alla base dei gravati provvedimenti, secondo cui il superamento della portata media di derivazione e del limite di potenza nominale media stabiliti dal disciplinare di concessione avrebbe comportato l’esercizio dell’impianto in difformità dai titoli concessori e autorizzativi pur non compromettendo la validità ed efficacia di tali titoli, non troverebbe alcun fondamento nella normativa dettata dal Testo Unico di cui al R.D. n. 1775/1933 e dal R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, recanti la disciplina dell’utilizzazione di acqua pubblica, in base alla quale la portata media annua di concessione costituirebbe unicamente un parametro volto alla quantificazione in via preventiva del canone di concessione, senza comportare un limite della derivazione concessa, costituito invece unicamente dalla portata massima concessa e dalla potenza massima, che individuano il valore istantaneo di acqua che il concessionario può derivare.
Ne conseguirebbe la non configurabilità della violazione di cui all’art. 17 del R.D. n. 1775/1933, non comportando il superamento della portata media annua alcuna violazione del diritto di “derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente”.
II – “Eccesso di potere per errati presupposti di fatto e di diritto, per carenza ed insufficienza di motivazione e di istruttoria. Perplessità della motivazione. Violazione del D.M. 11 novembre 1999, del d.lgs. 79/1999, del D.M. 24 ottobre 2005, del D.M. 18 dicembre 2008, d.lgs. 387/2003, della l. 244/2007, del d.lgs. 28/2011”. Per l’ipotesi in cui si ritenesse integrata la violazione contestata, denuncia parte ricorrente l’erroneità del calcolo sia del numero complessivo di Certificati Verdi da restituire, sia della loro valorizzazione in termini economici.
Sotto il primo profilo, sostiene parte ricorrente la spettanza di un numero di CV superiore per l’intera produzione riferita agli anni 2003-2013, pari a 68.742, in luogo del numero inferiore di CV individuato dal GSE, pari a 67.238 CV, con un differenziale di 1.504 CV ulteriormente spettanti alla ricorrente.
Ciò nella considerazione che nelle modalità di calcolo della produzione ammessa agli incentivi, come risultante dal prodotto della potenza nominale media annua di concessione per le ore annue, andrebbero considerati gli anni bisestili, dovendo quindi il calcolo basarsi su un numero di ore di 8.784 per gli anni bisestili, e di 8.760 ore per gli anni non bisestili.
Il numero di certificati verdi spettanti per gli anni dal 2006 al 2013 sarebbe quindi pari a 7.997 (912,95 kW di potenza media nominale moltiplicato per 8.760 h) negli anni non bisestili e a 8.019 (912,95 kW di potenza media nominale moltiplicato per 8784 h) in quelli bisestili.
Considerata inoltre la modifica, con potenziamento dell’impianto, dal 2005, alla