TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-07-22, n. 201402047
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N. 02047/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06362/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6362 del 1994, proposto da C G, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e F M, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania, via Milano 42/A;
contro
l’INPDAP – Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica (ora INPS - Gestione ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. I E V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via A. Mario 5;
per la condanna
al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi per il tardivo pagamento dell'indennità di buonuscita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, premettendo di essere stato dipendente del Ministero della pubblica istruzione fino al 1 settembre 1992, data in cui è stato collocato in quiescenza con la qualifica di insegnante elementare, e che la liquidazione dell’indennità di buonuscita da parte dell’ENPAS è stata effettuata in data 7 aprile 1993, quindi in ritardo rispetto al termine di 90 giorni per la liquidazione di cui all’art. 7, comma 3, della legge 20 marzo 1980, n. 75, chiede la condanna dell’Amministrazione come in epigrafe.
L’INPDAP si è costituito, ed ha eccepito:
- che la sua eventuale responsabilità sarebbe decorrente dal 90º giorno dalla ricezione della documentazione da parte del ministero presso cui era in servizio il ricorrente, avvenuta in data 30 novembre 1992, ossia dal 1 marzo 1993 fino al 7 aprile 1993;
- che, in relazione alla domanda di rivalutazione, non vi è prova del maggior danno subito dalla ricorrente in conseguenza del ritardo;
- in subordine, qualora venisse accolta la domanda di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 412/1991, dalla rivalutazione dovrebbero essere sottratti gli interessi.
Parte ricorrente ha controdedotto:
A) che la rivalutazione monetaria e gli interessi sarebbero comunque dovuti indipendentemente dalla prova a carico del lavoratore;
B) che la limitazione di responsabilità dell’ente competente alla liquidazione dell’indennità di buonuscita non ha rilevanza esterna, ma solo agli eventuali fini di una rivalsa dell’ente di previdenza nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del ricorrente;
C) che, trattandosi di crediti maturati anteriormente all’entrata in vigore della legge 724/1994, sarebbe ammissibile il cumulo fra interessi e rivalutazione.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Il ricorso è parzialmente da accogliere.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti avuto modo di affermare condivisibilmente che «…è ben vero che i crediti di lavoro sono qualificabili come crediti di valuta, ma ai quali la rivalutazione (che al pari degli interessi decorre dal giorno di maturazione del singolo rateo) va applicata automaticamente ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in quanto - diversamente dagli ordinari crediti pecuniari - il ritardato pagamento integra un danno in re ipsa, sicché il lavoratore-creditore non ha bisogno di provare il maggior danno (né, ancora al pari degli interessi, il dolo o la colpa del datore di lavoro…» (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 60), nonché che «…i rapporti fra l'ente di previdenza e l'amministrazione tenuta a predisporre la documentazione per la liquidazione dell'indennità di buonuscita non hanno rilevanza esterna, ma solo endoprocedimentale, con la conseguenza che solo l'ente tenuto all'adozione dell'atto finale risponde dell'esatto adempimento nei termini previsti dalla legge, con ogni conseguenza quanto al ristoro della perdita patrimoniale eventualmente subita dal pubblico dipendente per il ritardato pagamento ( cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 24 gennaio 2005 , n. 118 ). In linea con tale consolidato, condiviso, orientamento giurisprudenziale, la medesima Sezione del Consiglio di Stato ha di recente statuito ( decisione 23 marzo 2009 , n. 1715 ) che ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 1032 del 1973 l'indennità di buonuscita va liquidata d'ufficio e la tempistica della liquidazione è prestabilita per legge (art. 26 citato e art. 7, l. n. 75 del 1980). Pertanto, alla scadenza del termine legale, si verifica la mora dell'Amministrazione, che è tenuta a corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della mora e fino al soddisfo. Il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992, e stante la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita…» (TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 27 gennaio 2010, n. 958).
Con particolare riferimento al domandato cumulo di interessi e rivalutazione, la pretesa di parte ricorrente deve essere rigettata.
Infatti, trattandosi di crediti previdenziali maturati dopo il 1 gennaio 1992, in base al disposto dell’art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è ammissibile il cumulo delle somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, ma l'importo dovuto per interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro dell’eventuale maggior danno sofferto per svalutazione monetaria ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3785).
Consegue da ciò la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria per il periodo di ritardo corrente dal 30 novembre 1992 al 7 aprile 1993 (nei limiti, tuttavia, del predetto divieto di cumulo di interessi e rivalutazione), ovviamente detratto quanto eventualmente già corrisposto all'interessato al medesimo titolo.
La parziale soccombenza reciproca costituisce motivo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa.